Segnalazione/Parere
SERVIZI DI FORMAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE
articolo (L.287/90) | 22-Attività consultiva | |
rif | AS276 | |
decisione | 02/26/2004 | |
invio | 03/02/2004 | |
bollettino n. | 9/2004 | |
mercato | (8042) Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione n.c.a. (M) ISTRUZIONE | |
destinatari | Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per la Funzione Pubblica Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministro per gli Affari Regionali Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano | |
Nello stesso anno è stato inoltre reso, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, un parere al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca circa l’inclusione della Patente Informatica Europea tra i titoli di merito. Tale parere assume un particolare significato in considerazione dell’introduzione (a partire dal 1° gennaio 2000) dell’obbligatorio accertamento della conoscenze informatiche nei concorsi per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Sempre nel 2001 un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha individuato la certificazione ECDL quale indicatore di riferimento per le conoscenze informatiche nell’ambito delle attività di formazione degli apprendisti di cui all’art. 5 del DPR n. 257/2000.
Nel novembre 2002, infine, sono state individuate in un sottoinsieme dello standard ECDL le competenze informatiche di base nei percorsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), istituiti dall’art. 69 della nelle n. 144/99, in un accordo siglato in materia in sede di Conferenza Stato-Regioni.] quella ECDL come certificazione di riferimento delle conoscenze informatiche di base.
Si rileva che, nella pratica attuazione di tali atti è stato attribuito alla certificazione ECDL un valore che appare andare oltre il mero riconoscimento quale standard, con riferimento al quale valutare, nell’ambito della discrezionalità amministrativa, anche ogni altra certificazione equipollente.
Quasi sempre, infatti, nella prassi corrente si giunge a considerare quella ECDL come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche di base nei confronti della Pubblica amministrazione, negando ogni valore alle altre forme di certificazione delle stesse conoscenze.
Ciò accade sostanzialmente in due tipi di situazioni: a) nei confronti degli operatori del settore in relazione all’acquisto da parte della Pubblica amministrazione dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche per i propri dipendenti e per altre categorie di cittadini; b) nei confronti dei singoli privati che si rivolgono alla Pubblica amministrazione, ad esempio in occasione di valutazioni di titoli nei concorsi per l’assunzione di personale, di riconoscimento di crediti nei curricula formativi o di attribuzione di qualifiche professionali nell’avviamento al lavoro.
Tale prassi ha in entrambi i casi effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori che offrono servizi di formazione e servizi di certificazione delle conoscenze informatiche.
Per quanto riguarda, infatti, il riconoscimento di un’unica certificazione in relazione all’acquisto da parte della Pubblica amministrazione dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche, esso si inquadra in un filone che ha già costituito oggetto di numerosi interventi da parte dell’Autorità, anche ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 [Cfr.per tutte la segnalazione AS187 del 1999.], in materia di bandi per l’acquisto di servizi da parte della Pubblica amministrazione, nei quali si è raccomandato, fra l’altro, di evitare le prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o l'obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l'amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara.
Per quanto riguarda, poi, il riconoscimento di un’unica certificazione nei confronti dei singoli privati che si rivolgono alla Pubblica amministrazione, anch’esso è atto a produrre effetti restrittivi della concorrenza fra gli operatori del settore, in quanto influisce, indirettamente, attraverso una discriminazione della clientela degli uni rispetto a quella degli altri, sulla posizione concorrenziale delle imprese che operano nella offerta ai privati di servizi di certificazione delle conoscenze informatiche.
L'Autorità ritiene, pertanto, problematico il consolidamento di una preferenza assoluta da parte della Pubblica amministrazione per una unica determinata certificazione, in quanto il conseguente effetto di favore per gli operatori che offrono tale certificazione (in associazione o meno a una preliminare attività di formazione) potrebbe determinare una restrizione della concorrenza nel settore.
L’individuazione da parte delle Pubbliche amministrazioni di una determinata certificazione delle conoscenze informatiche di base quale standard di riferimento, peraltro, non dovrebbe comportare di per sé l’esclusione di certificazioni equipollenti, proprio in considerazione del livello comunque “minimo” delle conoscenze che tali certificazioni dovrebbero attestare.
L’Autorità esprime, pertanto, l’auspicio che si ponga la massima attenzione per ricondurre al valore di una mera individuazione di uno standard di riferimento gli atti con i quali viene riconosciuta la certificazione ECDL ai fini della attestazione del possesso delle conoscenze informatiche di base, evitando in futuro di accordare univocamente una preferenza assoluta per tale sola certificazione.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che, nella prassi di tutte le Pubbliche amministrazioni destinatarie della presente segnalazione, le osservazioni qui rappresentate possano essere tenute in adeguata considerazione, allo scopo di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dei servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche.
IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |