Segnalazione/Parere

NORMATIVA SUL COMMERCIO REGIONE LIGURIA


DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
rif
AS383
decisione
03/08/2007
invio
03/15/2007
PUBBLICAZIONE
bollettino n.
9/2007
SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(52) COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
(G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
destinatari
Presidente della Regione Liguria

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Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al testo della legge 1/2007 della Regione Liguria, con cui è stato approvato il Testo Unico del Commercio in Liguria.
Al riguardo l’Autorità osserva che alcune disposizioni della legge in questione appaiono presentare profili di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge 287/90, favorendo la cristallizzazione degli assetti esistenti ed arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta nel settore commerciale.
In particolare, l’Autorità vuole sottolineare la portata potenzialmente restrittiva della concorrenza nel settore del commercio al dettaglio delle norme relative alla classificazione dei punti vendita, nella misura in cui tale classificazione tra esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, fornita dall’articolo 15 della legge regionale, si discosta sensibilmente da quella prevista nel decreto legislativo 114/98.
Si osserva infatti che, in base alle norme contenute nel Testo Unico del Commercio in Liguria, alcuni punti vendita di dimensioni limitate, anziché rientrare nella categoria dei cd “esercizi di vicinato”, siano qualificati come medie e grandi strutture di vendita, con il risultato di rendere più onerosa e sicuramente meno libera la loro apertura od ampliamento. Ciò è di chiara evidenza se si considera che l’apertura delle medie strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mentre l’apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Comune competente per territorio mediante Conferenza di servizi.
Fornendo parametri dimensionali inferiori per le definizioni di media e grande struttura di vendita, la legge regionale finisce pertanto per imporre oneri ingiustificatamente restrittivi all’apertura ed all’ampliamento dei punti vendita di minori dimensioni.
Con riferimento alla disciplina delle vendite promozionali, di cui all’articolo 113 della legge regionale, che stabilisce limitazioni temporali e merceologiche allo svolgimento di tali vendite, l’Autorità evidenzia che la norma - la quale peraltro è in contrasto con il divieto di imporre limitazioni di ordine temporale, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti, contenuto nell’articolo 3, comma 1, lett. f) della legge 248/2006- appare eccessivamente penalizzante della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore e tale da limitare gli strumenti e gli spazi di concorrenza tra gli stessi.
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sull'esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza non strettamente giustificate da esigenze generali di tutela dei consumatori e/o del territorio, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte della Regione Liguria.


IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà