Segnalazione/Parere

UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI CATASTALI ED IPOTECARIE


DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
rif
AS321
decisione
01/25/2006
invio
01/27/2006
PUBBLICAZIONE
bollettino n.
2/2006
SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(741) Attiv.legali, contabilita'; consulenza fiscale; studi di mercato e sondaggi di opinione;consulenza commerciale e di gestione
(K) SERVIZI VARI
destinatari
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell’Economia e delle Finanze

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Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare al Parlamento e al Governo gli effetti distorsivi della concorrenza e di violazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, che deriverebbero dall’articolo 1, commi 367e 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2005) e dall’allegato 2-sexies al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, richiamato dall’articolo 1, comma 300, della Legge Finanziaria 2005.

Le preoccupazioni dell’Autorità di seguito esposte, relative alla non coerenza della disciplina contenuta nella Legge Finanziaria 2005 con i principi della concorrenza e con quelli propri della Direttiva 2003/98/CE, si ripropongono nel Decreto Legislativo di recepimento della suindicata direttiva il quale all’articolo 4, lettera d), fa salva la normativa sulla gestione dei dati, dei documenti e delle informazioni ipotecarie e catastali stabilita con la Legge Finanziaria 2005.

L’Autorità osserva come l’articolo 1, comma 367, della Legge Finanziaria 2005, nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati, e delle informazioni catastali e ipotecari reperibili presso i pubblici registri immobiliari ed il catasto terreni e fabbricati, impedisce l’accesso al mercato della produzione dei servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali. Detto divieto mentre contraddice l’esigenza di garantire e di tutelare il corretto funzionamento del mercato non appare proporzionato rispetto agli interessi generali che si prefigge. (Cfr. anche la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2002, n. 240, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza del Decreto del Ministero delle Finanze 10 ottobre 1992).

La previsione di un divieto di riutilizzazione dei dati reperibili presso i pubblici registri immobiliari ed il catasto terreni e fabbricati finisce per legittimare il permanere di limitazioni nell’accesso al mercato laddove la riutilizzazione è consentita esclusivamente se regolamentata da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del Territorio.
La stessa Direttiva n. 2003/98/CE, nel prevedere che gli enti pubblici possano imporre condizioni nel riutilizzo di documenti attraverso licenze, precisa che dette condizioni non devono limitare in maniera inutile le possibilità di riutilizzo dei documenti stessi con pregiudizio per la concorrenza. Diversamente la previsione di una disciplina per l’accesso alle informazioni non può essere sfruttata per limitare la concorrenza (articolo 8).

Tale Direttiva infatti, muovendo dal presupposto che le informazioni del settore pubblico sono un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e che “Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro” (Considerando 5), appare volta a favorire più ampie possibilità di riutilizzo dei dati del settore pubblico. La Direttiva tende pertanto a favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale e in particolare ad “agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su documenti del settore pubblico (…) al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo, a valore aggiunto” (Considerando 25) garantendo che “il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie” (Considerando 8).

Quanto alla disposizione che prevede che “per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio” (articolo 1, comma 370 della Legge Finanziaria 2005), si osserva come tale previsione finisca per separare l’obbligo di un pagamento in denaro a favore dell’Agenzia del Territorio dall’attività da quest’ultima concretamente svolta e dia vita ad una moltiplicazione dell’obbligazione tributaria in funzione delle riutilizzazioni successive e non già del solo numero degli accessi ai dati del pubblico ufficio. Pertanto, il presupposto dell’obbligazione tributaria non verrebbe più commisurato alla quantità del servizio reso dalla pubblica amministrazione, ma verrebbe fatto dipendere dai modi e dalle quantità con cui il medesimo dato può essere utilizzato.

Ad avviso dell’Autorità tale disciplina limiterebbe in maniera ingiustificata il diritto di riutilizzo dei dati pubblici, se si considera che nei successivi riutilizzi il dato finisce per perdere quella qualificazione di “pubblico” che solo l’Agenzia del Territorio gli può attribuire. In tal senso, la norma in questione non appare suggerita da esigenze di tutela della fede pubblica non interferendo la riutilizzazione con le funzioni pubblicistiche che la legge attribuisce in esclusiva all’Agenzia del Territorio.

Inoltre, si deve rilevare come articolo 1, comma 370 della Legge Finanziaria 2005, contrasti altresì con l’articolo 6 della Direttiva 2003/98/CEE sulla base del quale quando per l’uso di documenti in possesso di enti pubblici, da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale, viene chiesto un corrispettivo in denaro “il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile, sugli investimenti”. Nella fattispecie in esame, invece, il pagamento di un tributo per ogni riutilizzazione del dato acquisito non sembra essere orientato ai costi sostenuti dall’amministrazione, né alla realizzazione da parte di questa di un congruo utile.

Infine, la previsione di introdurre un servizio di ricerca continuativa per via telematica (n. 4.1 dell’allegato 2-sexies) e di disattivare conseguentemente il servizio di “rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno” anche se potrebbe trovare giustificazione nella necessità di contrastare fenomeni di elusione fiscale, tuttavia dovrebbe, più coerentemente con i principi della concorrenza, essere accompagnata dall’individuazione di misure che consentano alle imprese che operano nel settore delle informazioni commerciali di seguitare a svolgere in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare.

Infatti, l’adozione di soluzioni tecnologicamente più avanzate nell’offerta di un servizio volte ad assicurare maggiore efficienza e qualità, va considerata favorevolmente a condizione che dette soluzioni non vengano impiegate per alterare le condizioni concorrenziali del mercato.
L’Autorità confida che le presenti osservazioni possano essere tenute in adeguata considerazione e che la disciplina sopra richiamata sia improntata ai principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità.


IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà