Provvedimento
PI6248 - EXQUISA ITALIA "FISIQUE"
tipo | Chiusura istruttoria | |
numero | 17855 | |
data | 01/10/2008 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 1/2008 | |
PI6248 - EXQUISA ITALIA "FISIQUE"
Provvedimento n. 17855
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2008;
SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento, pervenuta in data 6 luglio 2007, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso dalla società Exquisa Italia S.r.l. sulle confezioni del prodotto, denominato Exquise Fisique, nelle versioni Bianco e Ananas, in vendita presso l’esercizio commerciale Ipercoop Piazza Lodi di Milano, sito in Viale Umbria, nel periodo febbraio – luglio 2007 (rilevazione del 14 febbraio 2007 e del 5 luglio 2007), nonché sul sito internet www.exquisa.it, rilevazione del 6 luglio 2007, ore 10.30.
Nella richiesta di intervento si lamenta, in particolare, l’ingannevolezza dei citati messaggi in quanto le affermazioni: “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi con il principio attivo Fisique” e “Vuoi sentirti più in forma e più leggera? Consumato quotidianamente nell’ambito di un’alimentazione bilanciata e abbinato ad un’adeguata attività fisica, il Principio attivo Fisique migliora in maniera significativa il funzionamento del metabolismo, aiutando in modo naturale e semplice a bruciare i grassi.”, ivi contenute, sono idonee ad indurre in errore i consumatori sulle reali caratteristiche e sull’efficacia del prodotto, posto che il “Principio attivo Fisique” ed in generale l’ingredientistica del prodotto stesso sono assolutamente inidonei ad esplicare un qualsiasi effetto sul metabolismo dei grassi.
II. MESSAGGI
I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono nelle confezioni del prodotto e nella pagina del sito www.exquisa.it, denominata Exquisa Fisique.
Nella parte frontale delle confezioni compare l’immagine stilizzata e filiforme di un corpo femminili ed il claim: “1 AL GIORNO AIUTA A BRUCIARE I GRASSI”, nel retro della confezione, si legge: “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi con il principio attivo Fisique” e “Vuoi sentirti più in forma e più leggera? Consumato quotidianamente nell’ambito di un’alimentazione bilanciata e abbinato ad un’adeguata attività fisica, il Principio attivo Fisique migliora in maniera significativa il funzionamento del metabolismo, aiutando in modo naturale e semplice a bruciare i grassi”.
Nella pagina del sito www.exquisa.it, denominata Exquisa Fisique, si legge: “Aiuta a bruciare i grassi con il principio attivo Fisique. Vuoi sentirti sempre in forma e più leggera? Exquisa ha creato per te Fisique, una deliziosa bevanda a base di latte e fermenti lattici vivi – con solo 01% di grassi – arricchita con il principio attivo Fisique. Nato dall’esperienza Exquisa, il principio attivo Fisique è composto da tre ingredienti del tutto naturali, quali l’estratto di tè verde, il calcio e le proteine del latte. Consumato quotidianamente nell’ambito di un’alimentazione bilanciata e abbinato ad un’adeguata attività fisica, il Principio Attivo Fisique migliora in maniera significativa il funzionamento del metabolismo, aiutando in modo naturale e semplice a bruciare i grassi. Gusta ogni giorno 1 o 2 bottigliette di Fisique per almeno 4 settimane, preferibilmente prima dei pasti principali e scoprirai quanto è buono sentirsi leggera e in forma” (in grassetto nel testo del messaggio).
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 17 luglio 2007 è stato comunicato al segnalante e alla società Exquisa Italia S.r.l. (di seguito Exquisa), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo alle effettive caratteristiche, proprietà ed efficacia del prodotto pubblicizzato, nonché ad eventuali omissioni informative ivi contenute.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Exquisa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la scheda tecnica relativa agli ingredienti del prodotto; caratteristiche e proprietà del prodotto pubblicizzato; caratteristiche e proprietà del principio attivo denominato Fisique; test scientifici e studi clinici da cui risulta l’efficacia del principio attivo e del prodotto pubblicizzato.
Con memorie pervenute in data 8 agosto, 3 e 6 settembre 2007, la società Exquisa ha evidenziato, in sintesi, quanto segue: il prodotto denominato Exquisa Fisique, a base di latte fermentato con estratto di tè verde, calcio e proteine del latte – è stato regolarmente notificato al Ministero della Salute in 27 settembre 2006; successivamente al decorso dei novanta giorni che danno luogo al silenzio assenso, il Ministero ha presentato una richiesta di informazioni circa l’idoneità del prodotto a svolgere la funzione vantata in etichetta, pervenuta in data 18 gennaio 2007 alla quale l’azienda ha corrisposto inviando documentazione scientifica in data 7 febbraio 2007. In data 31 luglio 2007, la documentazione inviata al Ministero della Salute era ancora in attesa di essere esaminata. Nella list of health claims della CCIA Confederation of the food and drink Industries of the European Union gli ingredienti calcio ed estratto di tè verde sono elencati con la loro relativa efficacia e si evince che gli stessi sono suggeriti per un controllo/perdita efficacia del peso e per il miglioramento del metabolismo dei grassi. Da ultimo è stato realizzato un studio su un campione di 1000 ragazzi della scuola elementare in provincia di Avellino da quale emerge che il consumo elevato di calcio presente in latticini provoca un effetto dimagrante; inoltre è in corso uno studio clinico, condotto dall’università di Vienna, sull’efficacia del prodotto Exquisa fisique, i cui primi risultati saranno disponibili fra 6 mesi.
In data 13 settembre 2007 sono state richieste all’INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione informazioni in merito al prodotto a base del principio attivo denominato Fisique e alla sua efficacia nel bruciare i grassi.
Con lettera pervenuta in data 16 ottobre 2007 l’INRAN ha evidenziato che si tratta di un prodotto a base di latte fermentato con aggiunta di estratto di tè verde, calcio e proteine del latte. Ai componenti del prodotto, sia singolarmente, che in associazione non possono essere attribuite proprietà dimagranti, se non nell’ambito di alimentazione equilibrata per quantità e qualità. La dicitura riportata in etichetta “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi” è ingannevole per il consumatore e deve essere integrata con “in una alimentazione con apporto di grassi non superore al 30% del dispendio energetico, altrimenti l’effetto viene mascherato dall’inevitabile deposito dell’eccesso di grasso alimentare”.
In data 18 ottobre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Con memoria del 30 ottobre 2007, il segnalante evidenzia, in sintesi, che le quantità di EpigalloCatechineGallato (principio attivo dell’estratto del tè verde), presenti nel prodotto Fisique, sono notevolmente inferiori rispetto a quelle eventualmente necessarie per poter svolgere l’asserita funzione di “bruciare i grassi”.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via internet, in data 16 novembre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 18 dicembre 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
– il messaggio è categorico nell’attribuire al prodotto proprietà dimagranti di “bruciagrassi”, laddove l’indicazione dell’abbinamento a un’alimentazione bilanciata e un’adeguata attività fisica non è sufficiente a chiarire il rapporto tra apporto di grassi e dispendio energetico al fine di determinare le reali caratteristiche del prodotto e gli effetti che lo stesso è in grado di produrre sul metabolismo;
– pertanto, il messaggio pubblicitario diffuso dalla società Exquisa Italia sul sito internet risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche del prodotto, lasciando intendere, contrariamente, al vero che lo stesso sia in grado di bruciare i grassi e conseguentemente favorire il dimagrimento alla indefinita condizione di adottare un’alimentazione bilanciata e favorire un’attività fisica adeguata e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 dei destinatari.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
I messaggi pubblicitari in esame, sia sulla confezione che su internet, prospettano il prodotto come idoneo a bruciare i grassi, mediante il claim “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi” posizionato, con notevole evidenza grafica e senza alcuna precisazione, sul frontespizio della confezione in posizione centrale. La decodifica del claim è svolta dai consumatori nel senso di ritenere il prodotto pubblicizzato come capace di assicurare un facile dimagrimento. La categoricità del claim nell’attribuire al prodotto proprietà dimagranti di “bruciagrassi” è tale da indurre in errore i consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto e gli effetti che lo stesso è in grado di produrre.
Peraltro, sul retro delle confezioni sono riportate informazioni che chiariscono l’esatta portata dell’efficacia del prodotto ovvero che questo può essere di aiuto e migliora il metabolismo in abbinamento ad un regime dietetico e allo svolgimento di una adeguata attività fisica. Tali informazioni sono però scritte in caratteri ridotti rispetto al claim che appare sulla parte frontale della confezione e in una posizione tale da richiedere al consumatore un’attenta lettura di tutta la didascalia e, di conseguenze, non sono idonee a chiarire nel consumatore l’esatta portata del claim pubblicitario.
I messaggi, sia sulla confezione che su internet, inoltre, per la proprietà di bruciare i grassi pubblicizzata, si rivolgono a destinatari che avendo problemi di peso vivono questa condizione con disagio e sacrificio e, di conseguenza, sono maggiormente sensibili alla prospettazione di prodotti che possono aiutare e favorire il dimagrimento senza dover sottoporsi ad uno stretto e rigido regime dietetico. Tale circostanza fa sì che le informazioni riportate sul retro della confezione e nel messaggio via internet relative all’abbinamento ad un’alimentazione bilanciata e ad un’adeguata attività fisica non siano sufficienti a ridimensionare la portata del claim “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi”.
Dalle risultanze istruttorie nonché dal parere dal reso dall’INRAN è emerso, poi, che l’efficacia del principio attivo presente nel prodotto è valida solo a condizione di assumerne una quantità notevolmente superiore a quella presente nel prodotto pubblicizzato. Né può tralasciarsi il fatto che il prodotto ha un apporto calorico pari a 70 Kcal per 100 grammi di prodotto il che comporta comunque l’assunzione di una quantità di calorie aggiuntive rispetto a quelle normalmente assunte attraverso il consumo dei regolari pasti. La circostanza che dalle risultanze istruttorie non sia emersa con chiara e certa evidenza l’efficacia del prodotto pubblicizzato non giustifica, per i consumatori che acquistano il prodotto sulla base del claim “1 al giorno aiuta a bruciare i grassi”, l’assunzione di calorie aggiuntive fornite dal prodotto.
Non rileva ai fini del presente provvedimento la circostanza che la società Exquisa abbia regolarmente notificato al Ministero della Salute la confezione del prodotto posto che la valutazione compiuta dal citato dicastero riguarda profili di diversa natura.
In conclusione, i messaggi in esame, sulla base delle suindicate considerazioni, risultano idonei ad indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche ed efficacia del prodotto pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Più specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la “gravità” della violazione, si tiene conto dell’ampiezza e della modalità di diffusione dei messaggi, ovvero per i messaggi diffusi tramite internet e tramite confezione si considera che le modalità di diffusione sono idonee a raggiungere un elevato numero di persone; la confezione del prodotto, inoltre, è idonea ad aver determinato un immediato pregiudizio al comportamento economico del consumatore avendolo indotto d’impulso all’acquisto del prodotto pubblicizzato; si tiene conto altresì della debolezza dei destinatari derivante dalle attese di un facile dimagrimento. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, i messaggi risultano diffusi in un periodo intercorrente il mese di febbraio – luglio 2007 ed in particolare il messaggio diffuso tramite internet risulta ancora in diffusione nel mese di dicembre 2007 concretando, pertanto, una violazione di lunga durata.
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Exquisa Italia S.r.l. può essere determinata in misura pari a 21.100 € (ventunomilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche ed efficacia del prodotto pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
RITENUTO, inoltre, che in ragione della natura del prodotto pubblicizzato, che non consente una verifica delle caratteristiche e dell’efficacia dello stesso, i messaggi descritti al punto II del presente provvedimento possano continuare a produrre i propri effetti pregiudizievoli, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni veritiere in base alle quali poter orientare consapevolmente le proprie scelte economiche si rende necessario disporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa a cura e spese dell'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
RITENUTO infine, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, che l’Autorità è chiamata ad assegnare all’operatore pubblicitario un termine per procedere all’adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli;
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |
PI6248 - EXQUISA ITALIA "FISIQUE"
Allegato al provvedimento n. 17855
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE ****** | |
La società Exquisa Italia S.r.l. titolare del presente sito ha diffuso sul proprio sito Web messaggi volti a pubblicizzare l’integratore alimentare denominato FISIQUE ritenuto dall’Autorità PUBBLICITÀ INGANNEVOLE | |
Il messaggio
affermava che il prodotto FISIQUE potesse bruciare i grassi. In realtà il prodotto non svolge la funzione di bruciare i grassi e, al fine di produrre un eventuale dimagrimento, è comunque necessario abbinare il consumo dello stesso ad un regime dietetico e ad un’adeguata attività fisica. | |
L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa. (Provvedimento adottato nell’Adunanza del 10 gennaio 2008 ai sensi del D. Lgs. 206/05) |