Provvedimento

PS1735 - PUBBLICITÀ GIOCO DEL LOTTO SU CANALI SKY BIS


tipo
Chiusura istruttoria
numero
20287
data
09/10/2009

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
37/2009
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PUBBLICITÀ GIOCO DEL LOTTO SU CANALI SKY BIS - Ingannevole


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PS1735 - PUBBLICITÀ GIOCO DEL LOTTO SU CANALI SKY BIS
Provvedimento n. 20287

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 settembre 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 29 aprile del 2009, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2009, con il quale è stata deliberata la adozione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento dell’11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento.

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

Segnalanti:

Due consumatori.

Professionisti:

Punto Sat S.r.l. (di seguito, Punto Sat), è una società che opera nel settore della produzione cinematografica, nell’ambito del quale svolge attività di produzione e realizzazione per conto terzi di spot pubblicitari e programmi televisivi. Essa è specializzata nella produzione di televendite in particolar modo di trasmissioni di consulenza sul gioco del lotto.

Punto Media S.r.l. (di seguito, Punto Media), è una società che svolge attività commerciale, industriale ed editoriale connesse direttamente o indirettamente, al servizio radiofonico, all’informazione ed allo spettacolo di ogni genere.

Immobiliare Marconi S.r.l. (di seguito, Immobiliare Marconi) è una società che svolge come attività prevalente la diffusione via satellite di programmi radiotelevisivi.

Sig. Andrea Bigi, è il titolare del sito www.puntosat.com ed amministratore unico della società Immobiliare Marconi S.r.l..

Infotel S.r.l. (di seguito, Infotel), è una società che effettua servizi telefonici, rilevazioni auditel e televendite. In particolare è l’operatore telefonico assegnatario delle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo caratterizzate dal prefisso “899” e dal prefisso “892” evidenziate nel corso dei programmi televisivi trasmessi sul canale satellitare “866” del circuito in chiaro SKY, aventi ad oggetto l’indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto.

Ecate Service di Fiore Vincenzo (di seguito, Ecate Service), è un’impresa individuale che svolge attività di realizzazione di software personalizzato e di consulenza. In particolare, Ecate Service è l’operatore telefonico assegnatario dell’utenza telefonica 899.21.21.62 evidenziata nel corso dei programmi televisivi trasmessi sul canale satellitare “866” del circuito in chiaro SKY, aventi ad oggetto l’indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto.

Edistar S.r.l. (di seguito, Edistar), è una società che opera prevalentemente nel settore della locazione immobiliare di beni propri e sub locazione.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

a) La condotta oggetto di segnalazione

In riferimento ad alcuni programmi televisivi andati in onda nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2007 e il mese di novembre 2007 sul canale satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY, sono pervenute in data 22 novembre 2007 ed in data 8 gennaio 2008 le segnalazioni da parte di due consumatori, nelle quali si contestava la presunta scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione di alcuni messaggi potenzialmente ingannevoli, da parte della società Punto Sat volti a promuovere, durante i citati programmi televisivi, il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto fornite da presunti esperti, denominati “lottologi”, mediante chiamata telefonica alle numerazioni a sovrapprezzo “899” “892”.
I messaggi segnalati riguardano alcune trasmissioni televisive nel corso delle quali alcuni asseriti esperti del settore del lotto (Diego Folloni, Sonia, Luciana e Luciano, Mario Ruggiero, di seguito cosiddetti lottologi), invitano a chiamare le numerazioni a sovrapprezzo “899” “892”, risultate assegnate a Infotel, Ecate, Edistar, al fine di ottenere le previsioni dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per la successiva estrazione del gioco, citando metodi statistici e probabilistici sulla base dei quali tali previsioni dovrebbero risultare vincenti. A supporto della bontà delle proprie previsioni i lottologi, sempre nel corso delle trasmissioni televisive, mostrano dei fax e delle lettere con cui i telespettatori dichiarano di aver vinto e che riportano copia degli scontrini di giocata dei numeri pronosticati, risultati, vincenti.
Durante tutte le trasmissioni, inoltre, compaiono una serie di super in alto e in basso dello schermo che indicano le numerazioni a sovrapprezzo con il prefisso “899” e “892” da chiamare per ottenere le previsioni dei numeri del Lotto e del Superenalotto, nonché dei super che indicano i numeri di fax per inviare copia degli scontrini di giocata asseritamente risultati vincenti. Inoltre, dietro la figura del lottologo compaiono altri super, il cui testo cambia a seconda della trasmissione e dello stesso lottologo, che riportano delle frasi ad effetto con caratteri ben visibili e toni molto enfatici.
Più in dettaglio, in uno dei programmi segnalati, il lottogolo Diego Folloni espone alcune vicende personali (sogni, incontri casuali con mendicanti, ecc.), che comproverebbero la bontà delle proprie previsioni di numeri da giocare al lotto, la cui individuazione, comunque, sarebbe basata su metodi statistici e matematici. In un altro programma, lo stesso lottologo, a supporto del buon esito di una precedente previsione, mostra alcuni messaggi di ringraziamento di consumatori del seguente tenore: “Diego, non mi sembra vero ma oggi ho incassato e sono troppo felice”.
Esaltata la pretesa bontà dei propri precedenti pronostici, il lottologo procede alla presentazione del pronostico “del giorno”, riferendosi a sé come “matematico e lottologo” ed affermando: “sono 15 anni che mastico e studio matematica e lotto, condizioni di statistica, condizioni di grafici analitici, spaziometria e ciclometria. Ebbene, tutte le mie tecniche, il mio staff di lavoro insieme, insieme alla grande, ancora una volta per la prossima estrazione, per andare a tentare ancora una volta minimo minimo un terno a colpo, come è successo per quanto riguarda l’estrazione del 13 novembre”.
In un’altra diversa trasmissione, la lottologa Sonia mostra le fotocopie di ricevute di presunte giocate vincenti, stampate su lettere di ringraziamento ove si legge: “il suo metodo è infallibile e vincente – Grazie”. Poi presenta il nuovo pronostico spiegando che questo si basa su un presunto metodo matematico che consisterebbe nel rilevare la distanza di un’unità tra i numeri estratti.
Inoltre, nella trasmissione televisiva del 19 novembre 2007, i lottologi Luciano e Luciana presentano metodi che ritengono fondati su accurati calcoli statistici e probabilistici. Anche in tale occasione, al fine di supportare il proprio pronostico, i lottologi riportano alcune schede dalle quali verrebbe evidenziata la continuità e la bontà della combinazione.

b) Il messaggio oggetto di accertamento d’ufficio

Sulla base di informazioni assunte d’ufficio, si è rilevato che sul medesimo canale satellitare “866” ”Puntosat” del circuito in chiaro SKY, alla data del 23 aprile 2009 era in diffusione una trasmissione analoga a quelle oggetto di avvio. In particolare, si è constatata attraverso la visione di una registrazione video, effettuata d’ufficio, la diffusione di una trasmissione televisiva in onda, sul predetto canale satellitare, denominata “Punto Lotto alle otto“ e sponsorizzata sul sito www.puntosat.com.
Il sito internet www.puntosat.com (di cui risulta intestario il sig. Andrea Bigi), è costituito da una home page suddivisa in diverse sezioni dedicate all’illustrazione delle principali caratteristiche del canale satellitare (presentazione; palinsesto; servizi; telefoto; community). In particolare, nella sezione dedicata al palinsesto, la trasmissione televisiva Punto Lotto alle Otto viene menzionata tra “I nostri migliori programmi” e viene descritto il contenuto della trasmissione concernente “Le estrazioni del lotto in anteprima nazionale, i commenti alle estrazioni, informazioni e consigli su come giocare e vincere al gioco del lotto. In diretta tutti i giorni, dalle ore 20,00 alle ore 20,30 con Diego e tutti gli esperti di PUNTOLOTTO”; “Puntolotto alle otto: la fortuna abita qui”.
Quanto alla trasmissione, inoltre, si è rilevato che nel corso della stessa, i lottologi “Diego e Bruno” invitano a chiamare delle numerazioni a sovrapprezzo, al fine di ottenere le previsioni dei numeri del Lotto da giocare per la successiva estrazione del gioco, citando “metodologie del gioco del lotto quali la Ciclometria e la Spaziometria condizioni che permettono di andare a controllare in uno spazio temporale la condizione numerica che si affianca ad una scienza certa quale la matematica”.
I citati lottologi, in particolare, durante la trasmissione forniscono le previsioni di giocata in maniera parziale e poi invitano il pubblico a telefonare ai numeri evidenziati sullo schermo per ricevere la combinazione completa di gioco mediante messaggi preregistrati. Il pubblico, in tale fase, ha la possibilità di telefonare, al costo fisso dichiarato di 2 euro.
A supporto della bontà delle proprie previsioni i lottologi, sempre nel corso delle trasmissioni televisive citano delle precedenti giocate di numeri pronosticati, risultati, poi, vincenti.
Più in dettaglio, nel programma segnalato il lottologo Diego Folloni procede alla presentazione della trasmissione con dichiarazioni del seguente tenore “eccoci insieme a vivere la grande emozione delle estrazioni del lotto e come ogni sera si alternano in questo salotto di Punto lotto alle otto i migliori esperti per darvi sempre delle grandi emozioni. Io questa sera non sono nelle vesti solo di conduttore ma anche di esperto e ho il grande piacere di dare il benvenuto al nostro Bruno lottologo”. Esaltata poi la pretesa bontà dei propri precedenti pronostici, il lottologo Diego dichiara, tra l’altro, “vogliamo offrire a quelli che non sono solo amanti del gioco ma anche dello studio delle metodologie delle tecniche. Questa sera infatti si potrà masticare la Spaziometria una condizione che si è rilevata un ottima metodologia perché partendo da condizioni numeriche statistiche si è riusciti ad ottenere risultati . Le figure geometriche che si ottengono controllando e analizzando il quadro Infrazionale hanno portato dei risultati eccezionali”.

c) Profili oggetto di valutazione

In relazione alla predetta pratica commerciale relativa sia alla condotta oggetto di segnalazione sia alla condotta oggetto di accertamento d’ufficio è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera r), del Codice del Consumo, in quanto tale comportamento sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all’effettiva possibilità del servizio offerto di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto di facilitare la vincita in questo gioco basato sulla sorte, in relazione alle modalità di promozione del servizio di consultazione telefonica, anche con riguardo ad eventuali profili omissivi.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Il procedimento

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, e sulla base di alcune segnalazioni, pervenute in data 22 novembre 2007 ed in data 8 gennaio 2008 da parte di due consumatori, in data 15 gennaio 2009 è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio a Punto Sat, Infotel, Ecate Service ed Edistar.
Contestualmente alla predetta comunicazione d’avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari segnalati, è stato chiesto, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, alle società Punto Sat, Infotel, Edistar ed alla ditta Ecate Service, ognuna per quanto di propria competenza, di fornire le seguenti informazioni, corredate dalla relativa documentazione:
1. indicazione dettagliata dei metodi statistici e probabilistici, mediante i quali vengono effettuati i pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto, cui si fa riferimento nel super a scorrimento che appare durante le citate trasmissioni televisive, dal seguente tenore: “le previsioni proposte vengono elaborate su base razionale di inferenza statistica e matematica il conseguimento di risultati positivi o aumento delle vincite è circoscritto al criterio probabilistico servizio clienti INFOTEL al numero 02/89271520 tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 24.00”;
2. copie dei fax delle vincite inviate da coloro i quali le hanno conseguite dopo aver giocato i numeri di cui sono venuti a conoscenza mediante telefonata ai numeri indicati durante le suddette trasmissioni;
3. copia della documentazione contabile e fiscale emessa da codeste società attestante i proventi conseguiti con il servizio a pagamento, di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, erogato attraverso le numerazioni a sovrapprezzo con il prefisso “899”, “892”;
4. programmazione delle trasmissioni in questione, precisando le date dei passaggi televisivi e relativi orari, l’indicazione delle programmazioni trasmesse in diretta, in differita e di quelle trasmesse, anche in replica, dal mese di novembre 2007 fino alla data odierna.
Nella comunicazione di avvio sono stati, altresì, individuati i presupposti per la sospensione provvisoria della pratica descritta.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 15 gennaio 2009, sono state prodotte memorie difensive da parte della società Edistar, pervenute in data 23 gennaio 2009 e da parte del Curatore fallimentare della società Infotel in data 10 marzo 2009, nonché da parte della società Punto Sat in data 19 marzo 2009.
E’ pervenuta, inoltre, in data 16 marzo 2009, una nota da parte della società Immobiliare Marconi nella quale si comunica che alla data della contestazione delle trasmissioni oggetto di segnalazione, la società emittente del canale satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY era la società Punto Media, e che quest’ultima ha successivamente ceduto il relativo ramo d’azienda alla società Immobiliare Marconi, attuale società emittente di detto canale satellitare. La società Immobiliare Marconi ha altresì affermato che alla precedente data della contestazione Punto Sat e Infotel erano inserzionisti esclusivi per il settore merceologico in esame della società Punto Media [cfr. doc. 19: documento inoltrato dalla società Immobiliare Marconi in data 16 marzo 2009.].
In considerazione di nuove evidenze istruttorie assunte d’ufficio, si è rilevato che alla data del 23 aprile 2009 era in diffusione sul canale satellitare "866” del circuito in chiaro SKY una trasmissione, denominata “Punto Lotto alle Otto” avente analogo contenuto a quello oggetto del procedimento che è risultata riconducibile alla società Immobiliare Marconi, quale società emittente del canale satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY alla data della diffusione della stessa.
Detta trasmissione, inoltre è risultata pubblicizzata sul sito internet www.puntosat.com. Il sito internet www.puntosat.com, la cui titolarità è risultata attribuibile al Sig. Andrea Bigi, è costituito da una home page suddivisa in diverse sezioni dedicate all’illustrazione delle principali caratteristiche del canale satellitare (presentazione; palinsesto; servizi; telefoto; community). In particolare, nella sezione dedicata al palinsesto, la trasmissione televisiva Punto Lotto Otto viene menzionata tra “I nostri migliori programmi” e viene descritto il contenuto della trasmissione concernente “Le estrazioni del lotto in anteprima nazionale, i commenti alle estrazioni, informazioni e consigli su come giocare e vincere al gioco del lotto. In diretta tutti i giorni, dalle ore 20,00 alle ore 20,30 con Diego e tutti gli esperti di PUNTOLOTTO”; “Puntolotto alle otto: la fortuna abita qui”.
Si è, pertanto, provveduto a comunicare alle parti l’estensione oggettiva e soggettiva del procedimento ai sensi dell’articolo 27, comma 3, Codice del consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento.
In particolare il procedimento è stato esteso, dal punto di vista soggettivo, nei confronti della società Punto Media, quale società emittente del Canale Satellitare Puntosat al tempo della diffusione delle trasmissioni oggetto di segnalazione; inoltre per quanto riguarda la condotta oggetto di accertamento di ufficio e cioè la diffusione della trasmissione “Punto Lotto alla Otto” e la sua promozione sul sito web www.puntosat.com il procedimento è stato esteso, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nei confronti dell’Immobiliare Marconi, quale emittente al tempo del Canale Satellitare Puntosat, nonché nei confronti del Sig. Andrea Bigi, titolare del suddetto sito www.puntosat.com, nonché amministratore unico della società Immobiliare Marconi alla medesima data.
In data 29 aprile 2009 l’Autorità ha deliberato di prorogare di 30 giorni il termine di conclusione del presente procedimento, fino al 14 luglio 2009, in considerazione della necessità di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione del caso di specie.
In relazione al sub-procedimento di sospensione provvisoria della pratica commerciale, l’Autorità, ritenendo sussistenti i presupposti per l’adozione delle misure cautelari, con provvedimento deliberato in data 7 maggio 2009, ha sospeso in via cautelativa la pratica commerciale contestata.
In data 27 maggio 2009 l’Immobiliare Marconi e il Sig. Andrea Bigi hanno presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.
A tal proposito, in data 11 giugno 2009 l’Autorità ha deliberato di prorogare di sessanta giorni, fino al 12 settembre 2009, il termine di conclusione del presente procedimento.
Nella sua adunanza del 15 luglio 2009, l’Autorità ha ritenuto di non accogliere gli impegni presentati, in quanto relativi a condotta che, ove accertata, poteva integrare una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente scorretta e grave” per la quale l’articolo 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05 non può trovare applicazione.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto che la condotta cui si riferiscono gli impegni proposti appare caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori, tra i quali minorenni ed anziani, particolarmente vulnerabili alla pratica commerciale in contestazione in ragione della loro fragilità e debolezza psicologica.
In data 23 luglio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

b) Le argomentazioni delle parti

Si riportano qui di seguito le argomentazioni addotte dalle parti, nelle memorie difensive.
La società Edistar nella memoria difensiva pervenuta in data 23 gennaio 2009 fa presente che realizza servizi telefonici e multicanale per conto terzi e mette a disposizione di varie società delle piattaforme tecnologiche per gestire, tra l’altro, servizi preregistrati o di call center. Edistar rileva, inoltre, che le due numerazioni indicate nel procedimento (899.64.68.78 e 899.64.68.91) sono state acquisite da Telecom Italia solo in data 12 dicembre 2007 e che pertanto nel periodo oggetto di segnalazione non risultava assegnataria di tali numerazioni telefoniche.
In data 10 marzo 2009 è pervenuta la comunicazione da parte del Curatore fallimentare della società Infotel volta ad informare della dichiarazione di fallimento della società Infotel, depositata al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in data 30 gennaio 2009.
Con memoria pervenuta in data 19 marzo 2009, la società Punto Sat ha rappresentato quanto segue:
– le ipotesi di presunta scorrettezza della pratica commerciale in esame sono da respingere dato che tutte le previsioni dei lottologi sono fondate su metodi statistici e probabilistici. Tali metodi sono basati sull’utilizzo di metodologie quali la Spaziometria e la Ciclometria, che vengono definite discipline che permettono di fare previsioni del Lotto. Dette previsioni vengono pertanto elaborate ricorrendo ad uno studio del quadro estrazionale, sfruttando un principio statistico/temporale basato sul fatto che al presentarsi di un numero, su una specifica ruota del lotto ed in un numero x di estrazioni, si ha l’uscita di un altro numero o di una combinazione di numeri, sulla stessa ruota;
– il numero del fax indicato nelle trasmissioni risulta essere un canale per avere un dialogo con i telespettatori, in quanto i servizi erogati attraverso le numerazioni a valore aggiunto, sono tutti servizi erogati su base preregistrata senza alcun operatore;
– l’esposizione durante le trasmissioni di alcune vicende personali, ricorrendo all’antica usanza del gioco del lotto, è basato sulla traduzione in numeri di accadimenti della vita (la smorfia). Inoltre, la combinazione ricavata dalla “smorfia” viene in ogni caso controllata sulla base di metodi statistici attraverso lo studio del quadro estrazionale, sfruttando un principio statistico temporale;
– i lottologi non hanno mai garantito vincite e guadagni con riferimento alle previsioni dei numeri da giocare ;
– non deriva per gli spettatori alcun pericolo da tali trasmissioni, in quanto nulla di illecito viene perpetrato ai loro danni, visto anche il costo estremamente ridotto dei servizi prestati, paragonabili ad un qualsivoglia televoto;
– le società Infotel e Punto Sat attualmente non hanno in corso alcuna programmazione ed il lottologo Mario Ruggero ha terminato la collaborazione con le società Punto Sat ed Infotel il giorno 15 novembre 2007.
Con nota pervenuta in data 16 marzo 2009, la società Immobiliare Marconi, ha fatto presente che nel mese di settembre 2007, periodo di riferimento della contestazione in esame, la società Punto Sat e la società Infotel avevano un’esclusiva commerciale con la società Punto Media e che il canale satellitare Puntosat, alla data della contestazione delle trasmissioni oggetto di segnalazione, era edito dalla società Puntomedia ed è stato successivamente ceduto dalla società Punto Media alla società Immobiliare Marconi, attuale società editrice (emittente) di detto canale satellitare.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva e tramite contatto telefonico a numerazioni a sovrapprezzo, in data 3 agosto 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La pratica commerciale in esame si sostanzia nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli volti a promuovere, durante i programmi televisivi segnalati relativamente al periodo settembre 2007 – novembre 2007, nonché durante il programma televisivo “Punto Lotto alle otto” rilevato d’ufficio nel mese di aprile 2009, sul canale satellitare “866” del circuito in chiaro SKY, il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto fornite da presunti esperti, denominati “lottologi”, mediante chiamata telefonica alle numerazioni a sovrapprezzo “899” “892”.

Individuazione dei soggetti responsabili della violazione

Si sono individuati responsabili della diffusione delle predette trasmissioni, ritenute idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all’effettiva possibilità del servizio offerto, circa l’indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto, di facilitare la vincita in questo gioco basato sulla sorte in relazione alle modalità di promozione di questo servizio di consultazione telefonica, anche con riguardo ad eventuali profili omissivi, i seguenti soggetti:
– la società Punto Sat, in qualità di società editrice delle trasmissioni diffuse sul canale satellitare in “866” ”Puntosat” del circuito in chiaro SKY, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2007 e il mese di novembre 2007;
– la società Punto Media, in quanto società emittente [Emittente televisiva è il nome attribuito alla struttura tecnico-imprenditoriale che si occupa della diffusione, in aree geografiche predisposte da un’apposita rete per telecomunicazioni, di contenuti visivi e sonori fruibili in tempo reale da utenti dotati di specifici apparecchi elettronici. Ogni emittente televisiva ha un proprio nome che la identifica e un editore che ne cura i contenuti.] del canale satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY sul quale nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2007 e il mese di novembre 2007 erano in diffusione le predette trasmissioni;
– l’Immobiliare Marconi, in qualità di società emittente del canale satellitare “866” “Puntosat” del circuito in chiaro SKY sul quale nel mese di aprile 2009 era in diffusione la trasmissione “Punto Lotto alle otto”;
– il Sig. Andrea Bigi, in quanto titolare del sito www.puntosat.com, ha promosso, tramite il sito medesimo, la trasmissione “Punto Lotto alle otto” [A tal proposito, si richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la circostanza che “l’imputazione di responsabilità può giuridicamente configurarsi allorché risulti, in concreto, che il soggetto abbia in sostanza con il suo contegno contribuito a porre in essere la condotta sanzionata” (Cfr. Sent. Tar Lazio,20 novembre 2008, n.449).] con un messaggio idoneo ad indurre in errore i consumatori, utilizzando, frasi quali: “le estrazioni del lotto in anteprima nazionale, i commenti alle estrazioni, informazioni e consigli su come giocare e vincere al gioco del lotto. In diretta tutti i giorni, dalle ore 20,00 alle ore 20,30 con Diego e tutti gli esperti di PUNTOLOTTO”; “Puntolotto alle otto: la fortuna abita qui”, che portano a ritenere che esistano soggetti in grado di fornire previsioni di numeri vincenti da giocare al Lotto. In altri termini, il Sig. Andrea Bigi è da ritenersi responsabile della divulgazione di un messaggio ingannevole sul sito in questione poiché, fornendo informazioni non rispondenti al vero, ha contribuito a generare, nei telespettatori, la convinzione dell’effettiva possibilità, riguardo al servizio offerto di indicazione di pronostici per i giochi del Lotto e del Superenalotto, di facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte, quale risultano essere i giochi del Lotto e del Superenalotto.
Nel caso di specie, si configura la responsabilità del Sig. Andrea Bigi laddove, non si rinviene nel suo comportamento il rispetto di un normale grado di attenzione e contegno richiesto nello svolgimento della attività posta in essere per conto ed in rappresentanza del professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.
L’illecito, inoltre è imputabile alla società Infotel S.r.l. ed alla ditta Ecate Service quali operatori assegnatari delle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo evidenziate nel corso dei suddetti programmi, nonché responsabili del contenuto e delle modalità di esecuzione dei servizi a sovrapprezzo offerti sulle predette numerazioni telefoniche, caratterizzate dal prefisso “899” e dal prefisso “892”, che i consumatori devono chiamare per ottenere i pronostici [Cfr. contratto stipulato tra la società Infotel e la società Telecom Italia Spa (doc. n. 9) e contratto stipulato tra la ditta Ecate e la società Decatel S.r.l. (doc.8). ].
Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, si ritiene che non possa essere ritenuta responsabile dell’illecito la società Edistar, in quanto risulta essere assegnataria dell’utenza telefonica a far data dal 12 dicembre 2007 e pertanto successivamente al periodo di diffusione delle trasmissioni oggetto di contestazione.

Valutazioni nel merito

Con riferimento al profilo oggetto di valutazione della pratica commerciale, giova rilevare che l’articolo 23, comma 1, lettera r), del Codice del Consumo prevede che le condotte che si sostanziano nell’“affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte” sono da considerare in ogni caso ingannevoli, in quanto inducono in errore il consumatore medio riguardo all’effettiva possibilità che gli stessi possano facilitare la vincita nei suddetti giochi, facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Il gioco del Lotto è per antonomasia un gioco basato sulla sorte, come anche quello di sua derivazione rappresentato dal Superenalotto e secondo la comune esperienza, nessun sistema o metodologia è di per sé in grado di assicurare vincite ai suddetti giochi, garantendo guadagni sicuri ai giocatori, atteso che per loro stessa natura i giochi a pronostico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Ne consegue che ogni affermazione tesa a ingenerare il convincimento che tale alea possa ridursi grazie all’uso di particolari sistemi per l’individuazione di numeri o di specifiche combinazioni di numeri vincenti, si configura come altamente decettiva nei riguardi dei soggetti cui la stessa è rivolta.
A supporto di tali considerazioni sono da evidenziarsi le dichiarazioni rese da rappresentanti dell’Istituto nazionale di Statistica – ISTAT, della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli, secondo cui “non esistono metodi statistici e probabilistici che consentano di agevolare la vincita del Lotto e del Superenalotto, aumentandone le relative probabilità” in ragione della circostanza che ogni estrazione del gioco del Lotto rispetto alle precedenti rappresenta un evento indipendente e che prima di ognuna di esse, tutte le possibili combinazioni di numeri hanno la stessa probabilità di verificarsi [Cfr. Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 18699 del 30 luglio 2008.] .
Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene che le trasmissioni televisive oggetto del presente procedimento contenenti messaggi volti a promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto sono da considerarsi ingannevoli. Anche i numerosi fax di telespettatori che dichiarano di aver vinto e che riportano gli scontrini di giocata dei numeri pronosticati dai lottologi, mostrati nel corso delle trasmissioni, per assicurare credibilità e valenza razionale alle promesse di vincita, sono da ritenersi decettivi, tenuto conto altresì del fatto che dagli elementi in atti non emerge l’esistenza di alcun reale nesso causale tra le dichiarate avvenute vincite da parte di non meglio identificati e identificabili telespettatori ed i numeri forniti attraverso le numerazioni a sovrapprezzo con il prefisso “899” o le numerazione geografiche con il prefisso “02”, a seguito dell’applicazione dei citati metodi statistici e probalistici.
Infine, è priva di valore la qualifica di “esperti della materia” (Gioco del Lotto) che i lottologi si danno in via autoreferenziale, non sussistendo elementi obiettivi che possano essere addotti a suffragio di tale qualifica, non potendosi configurare come esperti in quanto autori di articoli su testate giornalistiche specializzate nel Gioco del Lotto, nonché di monografie sulla materia, che non si fregiano di alcun valore scientifico.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica commerciale oggetto di valutazione derivano dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera r), del Codice del Consumo.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del professionista” come specificato dalla lettera h), dell’articolo 18 del Codice del Consumo. Infatti, il professionista nel promuovere durante le proprie trasmissioni televisive il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto ed al Superenalotto ha fatto intendere che tali pronostici avessero fondamento scientifico, in quanto basati su una scienza esatta quale la Statistica, al fine di conferire razionalità a quanto promosso.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva che le indicazioni ingannevoli, utilizzate nel promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto che evidenziano che le predette previsioni risultino vincenti o agevolino la vincita al gioco del Lotto, sulla base di metodi statistici e probabilistici, sono idonee ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla possibilità di ottenere delle vincite al gioco del Lotto usufruendo di tale servizio.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la pratica commerciale in esame è stata idonea ad indurre in errore un gran numero di consumatori ad avvalersi del suddetto servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, al fine di ottenere i pronostici da giocare nella falsa convinzione di guadagni sicuri, abusando quindi della loro credulità. Inoltre l’ampia diffusione dei messaggi con cui viene promosso il servizio in questione, su un canale satellitare, e la loro ripetuta e reiterata trasmissione più volte al giorno, rende questi suscettibili di raggiungere ed interessare anche le fasce più deboli di consumatori, minorenni ed anziani e, quindi, particolarmente vulnerabili alla pratica commerciale in contestazione a ragione della loro debolezza psicologica, allettandoli con la promessa di facili e “garantiti” guadagni.
In merito alla durata della violazione, va inoltre tenuto conto che i messaggi ingannevoli diffusi durante i sopra richiamati programmi televisivi andati in onda sul canale “Puntosat” “866” del circuito in chiaro SKY, dal mese di settembre 2007 al mese di novembre 2007, dagli elementi disponibili in atti risultano stati posti in essere per un periodo corrispondente a circa 3 mesi.
Pertanto, con riferimento alla gravità ed alla durata della pratica commerciale alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene congruo quantificare la sanzione in misura pari a 100.000 euro nei confronti delle società Punto Sat S.r.l., Punto Media S.r.l., Infotel S.r.l e del Sig. Fiore Vincenzo titolare della ditta individuale Ecate Service.
In merito, poi, alla diffusione dei messaggi ingannevoli relativi al programma televisivo “Punto Lotto alle otto” rilevato d’ufficio nel mese di aprile 2009 sul canale “Puntosat” “866” del circuito in chiaro “SKY” e, sponsorizzata nel sito www.puntosat.com, va tenuto conto che la pratica commerciale dagli elementi disponibili in atti, risulta essere stata posta in essere per un periodo corrispondente a circa due mesi, essendo stata interrotta, in data 22 giugno 2009, a seguito del menzionato provvedimento di sospensione dell’Autorità.
Pertanto, con riferimento alla gravità ed alla durata della violazione, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene congruo quantificare la sanzione in misura pari a 90.000 euro nei confronti della società Immobiliare Marconi.
Inoltre, con riferimento alla gravità e durata della condotta posta in essere dal Sig. Andrea Bigi, relativa alla divulgazione di un messaggio ingannevole attraverso il sito www.puntosat.com, si ritiene congruo irrogare una sanzione pari a 55.000 euro.
Circa le condizioni economiche delle parti, si ritiene di dover ridurre nei confronti della società Infotel S.r.l., attualmente soggetta a procedura fallimentare, l’importo della sanzione amministrativa in misura pari a 40.000 euro, in considerazione della sua particolare disagiata situazione finanziaria; pertanto la sanzione da irrogare alla medesima società risulta pari a 60.000 euro.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all’effettiva possibilità del servizio offerto di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto di facilitare la vincita in questo gioco.


DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Punto Sat S.r.l., Punto Media S.r.l., Infotel S.r.l., Immobiliare Marconi S.r.l. e dal Sig. Fiore Vincenzo, titolare della ditta individuale Ecate Service, e dal Sig. Andrea Bigi, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera r), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che alla società Punto Sat S.r.l sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) che alla società Punto Media S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

d) che alla società Infotel S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);

f) che alla società Immobiliare Marconi S.r.l sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 € (novantamila euro);

e) che al Sig. Fiore Vincenzo, titolare della ditta individuale Ecate Service, sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

g) che al Sig. Andrea Bigi sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alle precedenti lettere da b) a g) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà