Provvedimento
PI5485 - EPH 200 CAPSULE
tipo | Chiusura istruttoria | |
numero | 17985 | |
data | 02/07/2008 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 5/2008 | |
PI5485 - EPH 200 CAPSULE
Provvedimento n. 17985
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 31 luglio 2006, integrata con comunicazioni ricevute in data 15 settembre e 2 ottobre 2006 e, da ultimo, con comunicazione della Guardia di Finanza datata 29 gennaio 2007, un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, volto a promuovere le capsule dimagranti EPH200, diffuso, nel mese di marzo 2006, sulle pagine del mensile “IO SONO”. Nella richiesta di intervento si evidenzia, in particolare, che gli effetti promessi non sarebbero veritieri.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato da una pagina del mensile “IO SONO”. Il messaggio è principalmente rappresentato da una pseudo-intervista ad una ragazza, introdotta dalla indicazione “come sono riuscita a perdere 18 chili in meno di 2 mesi, senza fare una dieta (…)” e da un riquadro contenente le indicazioni, riportate in grassetto, “questa è la strabiliante capsula che rende magri anche se mangia tutto quello che le piace” e le specifiche “non deve fare nulla, non deve prendere medicine, né fare rinunce. Deve solo prendere giornalmente le capsule di EPH200, e in 24 ore avrà già perso 420 grammi di grasso. Un composto di 7 erbe millenarie (...) recenti esperimenti hanno dimostrato che un composto di 7 erbe, macerate in un bagno di minerali marini, invertono l’effetto delle calorie. A questo contribuisce un forte acceleramento del metabolismo, responsabile dello smaltimento dei grassi. Tutta la stampa specialistica ne parla da qualche tempo. Le persone che fino ad ora non erano mai riuscite a dimagrire hanno detto di aver perso già 10, 15 e anche più di 20 chili. EPH200 agisce già dopo le prime capsule, facendo in modo che le calorie non vengano trasformate in grasso ma in energia (…) E’ necessario seguire contemporaneamente una dieta? EPH200 è indicato in modo particolare per quelle persone che non riescono o non vogliono seguire una dieta. Si consiglia di mangiare normalmente e di assumere, prima di ogni pasto, il numero di capsule EPH200 in base al peso che si vuole perdere. (…) in caso di una notevole perdita di peso, l’assunzione di EPH200 deve essere sospesa per 2-3 giorni. Cosa si intende per “notevole perdita di peso”? Spesso si perdono fino a 3 chili a settimana. Tuttavia, alcune persone perdono fino a 6 chili nella prima settimana. E’ troppo! In questo caso si consiglia di interrompere l’assunzione per 3 giorni. Con EPH200 il suo metabolismo viene modificato senza che lei se ne accorga. In questo modo, la paura di riprendere nuovamente peso è infondata. Cosa dicono le persone che hanno già provato EPH200? Alcuni esempi: “Non avrei mai creduto che fosse possibile dimagrire sena dieta e sena medicine. Sono dimagrita 9 chili in meno di un mese”, scrive Giovanna Burger, “Ho perso 4 chili in una settimana. Non ho mai raggiunto un risultato simile”, racconta Monica Balli. “Ho perso 13 chili nelle prime 4 settimane. In tutto sono dimagrita 26 chili, e molto più velocemente di quanto avei potuto immaginare. Mio marito dice con approvazione che così sono molto più carina e attraente di prima”, scrive Marilena Cozza. Constaterà lei stessa: non c’è nessuna ragione per cui questo trattamento, che ha avuto successo con tutti, non debba funzionare anche con lei (…) Nell’ambito di questa campagna di informazione su tutto il territorio nazionale può richiedere EPH200 al numero di telefono 199.450.046 (…) oppure può scrivere (…) a BEAUTYLINE Via Cenisio 78/163 20154 Milano”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 7 febbraio 2007 è stato comunicato al segnalante e alle società Arcadia Consumer LTD e International Best Seller S.r.l. e alla BeautyLine, in qualità di presunti operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato e alle eventuali omissioni rilevanti nella sua presentazione in ordine alla suscettibilità dello stesso di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società Arcadia Consumer LTD e International Best Seller S.r.l. ed alla BeautyLine, in qualità di presunti operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
– la composizione chimica del prodotto “Eph 200”, unitamente ad una confezione dello stesso comprensiva dei fogli illustrativi;
– pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti l’efficacia delle sostanze presenti nel suddetto prodotto, nonché il prodotto stesso, al fine del raggiungimento dei risultati reclamizzati;
– eventuali test clinici condotti sul prodotto reclamizzato o sulle sue componenti, con descrizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione degli stessi, unitamente alle indicazioni circa il laboratorio presso il quale sono state effettuate, la data di effettuazione e il responsabile della sperimentazione, dalle quali risulti che la loro assunzione, nelle modalità indicate nel messaggio, consenta di conseguire i cali ponderali nell’entità prospettata;
– documentazione idonea a dimostrare che le sostanze presenti nel prodotto, alle concentrazioni in cui sono presenti non abbiano controindicazioni;
– copia delle eventuali comunicazioni o richieste di autorizzazione inviate al Ministero della Salute ai fini della commercializzazione dei prodotti reclamizzati.
Con memorie pervenute in data 14 febbraio 2007, 19 marzo 2007 e 21 settembre 2007, la società International Best Seller, in sigla IBS S.r.l., ha evidenziato, in via principale, oltre al fatto di essere in liquidazione, che deve essere considerata del tutto estranea al procedimento de quo, non essendo né autrice né committente del messaggio pubblicitario, né, tanto meno, proprietaria del mezzo con cui il messaggio è diffuso o responsabile della programmazione della diffusione e che, pur fungendo da centro servizi per conto della società Arcadia Consumer Ltd, in nessun modo ha avuto un ruolo nella predisposizione del messaggio pubblicitario in esame. Con memorie del 12 dicembre 2007 si è precisato, altresì, che la società è stata chiusa in data 20 novembre 2007.
Con memorie pervenute in data 4 aprile 2007, la società Arcadia Consumer Ltd ha dichiarato che il suddetto messaggio non sarà più diffuso con qualsiasi mezzo.
In data 8 giugno 2007 è stata inoltrata, inoltre, una richiesta di collaborazione alla Guardia di Finanza, chiedendo di verificare quale sia la società che opera con il nome di BeautyLine all’indirizzo riportato nel messaggio, che tipo di attività svolge, il ruolo svolto nella diffusione del messaggio e i rapporti con la società Arcadia Consumer Ltd. Nell’ipotesi si tratti di soggetto diverso dalla IBS S.r.l. si è chiesto di accertare, altresì, il ruolo svolto dalla società IBS S.r.l. nella predisposizione e nella diffusione del messaggio e nella vendita del prodotto pubblicizzato.
Con comunicazione pervenuta in data 27 agosto 2007, la Guardia di Finanza ha evidenziato che:
– dal sopralluogo effettuato in Milano, via Cenisio n. 78/163, e dalle informazioni assunte sul posto, si è appreso che la società, all'indirizzo in parola, non ha sedi o uffici, ma ha solo una mail-box per la quale ha stipulato un contratto di locazione, datato 12 gennaio 2006, con validità di 12 mesi, scaduto in data 12 gennaio 2007;
– il predetto contratto di locazione è intestato alla società Beauty Line – Ist. Biolight – Phyto Prosta e la persona che ha sottoscritto materialmente il contratto è la Sig.ra Intisi Donatella, amministratore unico della società International Best Seller S.r.l.;
– allegato al contratto di locazione della mail-box vi è una visura camerale, intestata ad una società diversa da quella indicata nel frontespizio del contratto e, nello specifico, alla International Best Seller S.r.l..
In data 6 settembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, prorogata in data 28 novembre 2007.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet, in data 18 dicembre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Con parere pervenuto in data 18 gennaio 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione previgente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, sulla base delle seguenti considerazioni:
– il messaggio appare inteso a pubblicizzare il prodotto con effetti dimagranti, di effetto rilevante (“18 chili in meno di 2 mesi”), evidenziandone le particolari doti di efficacia, con risultati nella riduzione del peso in tempi brevissimi (18 kg in 7 settimane), senza sforzi o diete da associare al trattamento;
– l’utilizzo delle espressioni “non c’è nessuna ragione per cui questo trattamento che ha avuto successo con tutti non debba funzionare anche con lei” e quella relativa alla facilitazione “come lettrice di questa rivista”, per “provare EPH200 senza obbligo di acquisto definitivo”, accompagnata dalla indicazione di termini e condizioni del rimborso in caso di non gradimento da parte dell’acquirente, risulta per altro verso idonea a rafforzare il convincimento nel consumatore che si tratti di prodotto sicuro ed efficace, nonché a rafforzare l’immagine seria dell’azienda cui affidarsi per l’acquisto del prodotto;
– nel messaggio in esame si vantano la facilità (“non deve fare nulla, non deve neanche prendere medicine, né fare rinunce”) e la rapidità (“ho perso 18 kg in 7 settimane”) con le quali, attraverso il trattamento reclamizzato, può ottenersi un notevole calo ponderale, anche quantificato, senza sottoporsi a nessun regime alimentare controllato e senza svolgere attività fisica, omettendo ogni riferimento alle possibili cautele che il consumatore dovrebbe eventualmente adottare in relazione anche alle sue particolari condizioni di salute ed alle cause e caratteristiche del suo soprappeso;
– l’operatore pubblicitario non ha fornito argomentazioni o documentazione sufficiente a sostegno dei vantati effetti del prodotto consistenti nella perdita di peso corporeo;
– -omettendo ogni avvertenza riguardo all’incidenza del trattamento sulla salute e sicurezza di coloro che vi si sottopongono, il messaggio in esame è idoneo, altresì, ad indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza e, quindi, si rivela pericoloso per la loro salute e sicurezza;
– il messaggio de quo, in quanto formulato in maniera da accreditare ai prodotti pubblicizzati effetti non verosimili e il conseguimento di risultati di calo ponderale in condizioni di facilità e sicurezza, sembra idoneo a indurre in errore le persone raggiunte sulle caratteristiche del prodotto stesso, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso abbia efficacia nel conseguimento di rilevanti cali ponderali senza comportare conseguenze negative e, a causa della ingannevolezza, è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, oltre che di indurre gli stessi a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, mettendone in pericolo la salute e la sicurezza.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, appare necessario rilevare che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
In via preliminare, va rilevato, altresì, che sono da considerarsi operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 20, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, sia la società inglese Arcadia Consumer Ltd sia la società italiana International Best Seller S.r.l.. Con comunicazione del 2 ottobre 2006, la società Welcome Italia S.p.A., assegnataria della numerazione “199.45X.XXX”, ha precisato di aver concesso in uso la numerazione “199.450.046” alla società Arcadia Consumer Ltd. La società Arcadia risulta essere, quindi, committente del messaggio, circostanza che la società stessa, peraltro, non smentisce, ma anzi lascia desumere nella sua comunicazione del 4 aprile 2007. La società International Best Seller S.r.l., invece, che sostiene, con memorie del 21 settembre 2007, di svolgere attività di “centro servizi” per conto di Arcadia, identificandosi (alla luce delle indicazioni fornite, in data 27 agosto 2007, dalla Guardia di Finanza, a seguito di accertamento ispettivo) nella BeautyLine, operatore indicato quale referente nello stesso messaggio pubblicitario, risulta essere, insieme alla società Arcadia, l’operatore cui far riferimento per l’inoltro degli ordini di acquisto e, pertanto, pare avvantaggiarsi, allo stesso modo, delle iniziative promozionali riguardanti il prodotto pubblicizzato.
Ciò premesso, il messaggio pubblicitario in esame lascia intendere che, grazie all’assunzione delle compresse EPH200, chiunque possa conseguire, con certezza e rapidità, notevoli e duraturi cali ponderali, senza la necessità di adottare un regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica.
Ciò, in particolare, attraverso le indicazioni “questa è la strabiliante capsula che rende magri anche se mangia tutto quello che le piace”, “non deve fare nulla, non deve prendere medicine, né fare rinunce. Deve solo prendere giornalmente le capsule di EPH200, e in 24 ore avrà già perso 420 grammi di grasso”, “Le persone che fino ad ora non erano mai riuscite a dimagrire hanno detto di aver perso già 10, 15 e anche più di 20 chili. EPH200 agisce già dopo le prime capsule”, “EPH200 è indicato in modo particolare per quelle persone che non riescono o non vogliono seguire una dieta”, “ Spesso si perdono fino a 3 chili a settimana. Tuttavia, alcune persone perdono fino a 6 chili nella prima settimana. E’ troppo! In questo caso si consiglia di interrompere l’assunzione per 3 giorni”, e le presunte testimonianze “sono riuscita a perdere 18 chili in meno di 2 mesi, senza fare una dieta”, “Non avrei mai creduto che fosse possibile dimagrire sena dieta e sena medicine. Sono dimagrita 9 chili in meno di un mese”,“Ho perso 4 chili in una settimana. Non ho mai raggiunto un risultato simile” e “Ho perso 13 chili nelle prime 4 settimane. In tutto sono dimagrita 26 chili, e molto più velocemente di quanto avei potuto immaginare”.
Sull’argomento, tuttavia, l’Autorità ha più volte recepito quanto affermato dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), secondo il quale non esiste alcun integratore alimentare che consenta, con certezza ed in condizioni di sicurezza, di conseguire cali ponderali a carico del tessuto adiposo, né esiste un integratore alimentare che permetta di conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere un esercizio fisico.
L’INRAN sottolinea, inoltre, che, come soglie di sicurezza, relativamente alla rapidità del calo di peso, sono state considerate accettabili per la salute e la sicurezza dei consumatori le diminuzioni ponderali dell’ordine di 500-1000 grammi in media a settimana nel medio-lungo periodo. Secondo la comunità scientifica, diminuzioni di peso più cospicue nell’unità di tempo sono accettabili solo per le grandi obesità, sotto accurato controllo medico. In generale, infatti, la somministrazione non supervisionata di trattamenti dimagranti che permettano di ottenere una rapida diminuzione di peso comporta sia rischi di tipo fisico, a carico di vari organi e apparati e di diversi equilibri organici, sia rischi di tipo psicologico e comportamentale.
Il Ministero della Salute, con la circolare n. 4 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto le “Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni”, richiama l’attenzione, tra l’altro, a supporto di quanto sopra evidenziato, sul fatto che “Ai fini della perdita di peso l’eventuale uso di integratori può avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica. E’ bene associare alla restrizione delle entrate caloriche un aumento delle uscite con l’attività fisica nella pratica quotidiana abbandonando stili di vita sedentari”.
Si rileva, altresì, che l’impossibilità di una pre-determinazione della perdita di peso conseguibile con il consumo di un integratore alimentare è alla base dell’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169, “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”, secondo cui le pubblicità degli integratori coadiuvanti di regimi dietetici non possono contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’assunzione del prodotto e devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
Non appare configurabile, quindi, l’esistenza di un integratore alimentare che consenta con certezza ed in condizioni di sicurezza di conseguire cali ponderali a carico del tessuto adiposo. Ancor meno può esistere un integratore alimentare che permetta di conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere un esercizio fisico. Affermare il contrario significa vantare proprietà inesistenti ed indurre in inganno il consumatore.
Il messaggio in esame, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inducendo a ritenere erroneamente che il prodotto pubblicizzato sia in grado di far conseguire, con certezza e rapidamente, cospicue riduzioni del peso corporeo, a prescindere da un regime alimentare particolare, dallo svolgimento di esercizio fisico e, più in generale, da sforzi di volontà, è ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05 e i consumatori possono essere indotti all’acquisto del prodotto sulla base di false aspettative circa le caratteristiche e l’efficacia dello stesso.
In merito alla configurabilità di una violazione ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, secondo cui è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, si osserva, invece, in difformità con il parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dalle risultanze istruttorie non sono emerse specifiche controindicazioni derivanti dall’assunzione del prodotto e non vi sono elementi sufficienti a poter attribuire alle componenti delle capsule EPH200 idoneità a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.
Alla luce delle suesposte motivazioni, dunque, il messaggio pubblicitario deve ritenersi idoneo ad indurre in errore i consumatori, che versano, peraltro, anche in una situazione di particolare debolezza psicologica, circa il conseguimento dei risultati ottenibili tramite la sottoposizione al trattamento in questione e a pregiudicarne il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio, che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso a mezzo stampa), è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori e la debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni fisiche. Con riguardo alla durata della violazione, si ritiene necessario considerare, invece, che, dalla documentazione agli atti, il messaggio risulta esser diffuso per un mese (marzo 2006) e, quindi, per un breve periodo di tempo.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società International Best Seller S.r.l., in sigla IBS S.r.l., l’importo di 15.600 € (quindicimilaseicento euro) e alla società Arcadia Consumer Ltd l’importo di 15.600 € (quindicimilaseicento euro).
Considerato, altresì, che sussiste a carico della società International Best Seller S.r.l. la circostanza aggravante della recidiva in quanto risulta essere destinataria di numerosi provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Decreto Legislativo n. 206/05 [Cfr., tra gli altri, per la IBS: provv. n. 14287 del 4 maggio 2005, PI4681 – SIERO ALGOX SLIM DELLA LABO REAL CENTER, in Boll. n. 18/05; provv. 14964 del 30 novembre 2005, PI4892 – DIMAGRANTI LABO REAL-RIVA BEAUTY-BIOLINE, in Boll. n. 48/05, provv. 15225 del 22 febbraio 2006, PI5001 – RAPIDSLIM, in Boll. n. 8/06; provv. n. 15257 del 14 marzo 2006, PI5016 – SNELL, in Boll. n. 11/06; provv. 15526 del 24 maggio 2006, PI4214B – EQUIBA, in Boll. n. 21/06; provv. n. 15699 del 12 luglio 2006, PI5178 – LIPOTREX 24, in Boll. n. 28/06, provv. n. 15825 dell’8 agosto 2006, PI5208 – SLIM 600, in Boll. n. 31-32/06], si ritiene di irrogare alla società International Best Seller S.r.l., in sigla IBS S.r.l., una sanzione di importo pari a 35.600 € (trentacinquemilaseicento euro).
Considerato, altresì, che sussiste a carico della società Arcadia Consumer Ltd la circostanza aggravante della recidiva in quanto risulta essere destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Decreto Legislativo n. 206/05 [Cfr, per la Arcadia: provv. n. 17550B del 24 ottobre 2007, PI5569 – TRATTAMENTO MOLDEA, in Boll. n. 40/07; provv. n. 16587 dell’8 marzo 2007, PI5177 BIO LIGHT, in Boll. n. 10/07; provv. n. 16005 del 27 settembre 2006, PI5010 –OK LINEA, in Boll. n. 39/06]], si ritiene di irrogare alla società Arcadia Consumer Ltd un importo pari a 30.600 € (trentamilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, in parziale conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame integri una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |