Provvedimento

PI6181 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO


tipo
Chiusura istruttoria
numero
18344
data
04/30/2008

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
17/2008
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DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO - Ingannevole


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PI6181 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO
Provvedimento n. 18344

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2008;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 13, 14, 15, 18, 21 e 26 giugno 2007, cinque imprese, due enti pubblici e un’associazione, in qualità di utenti finali del servizio, hanno segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, volto a promuovere un’attività di aggiornamento dei dati delle imprese svolta dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito DAD), con sede in Germania, disponibili sul sito internet www.registro-italiano-in-internet.com. In particolare, il messaggio segnalato è rappresentato da una comunicazione inviata per posta dalla predetta società, ricevuta dai segnalanti nel maggio 2007. Essa si compone di una pagina di presentazione dell’iniziativa e di un allegato che riporta prestampati i dati del destinatario della comunicazione.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame nella misura in cui viene dissimulato il carattere oneroso dell’inserzione pubblicitaria oggetto dell’allegato, attraverso il richiamo al carattere gratuito dell’attività di mero aggiornamento dei dati. Inoltre, viene lamentato che tale messaggio sarebbe ingannevole in quanto, attraverso il riferimento al “Registro Italiano in Internet”, indurrebbe in errore circa le caratteristiche dell’iniziativa e le qualifiche del soggetto autore della stessa.

II. MESSAGGIO

Il messaggio, volto a promuovere l’attività editoriale denominata “Registro Italiano in Internet” si compone di una pagina di presentazione dell’iniziativa e di un allegato che riporta prestampati i dati dell’impresa destinataria della comunicazione.
Nella prima pagina, sono riportate le seguenti affermazioni “nel quadro dell’attualizzazione annuale della Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet, Vi preghiamo di verificare la correttezza e la completezza dei Vostri dati da noi registrati e di verificarli, se ne è necessario, sotto il seguente indirizzo Internet: www.registro-Italiano-in-Internet.com. Solamente così, il Registro Internet riporterà i dati più attuali!La Vostra registrazione di base e la sua attualizzazione sono gratuite.”
Nel secondo capoverso della pagina, sono illustrate le modalità per poter procedere alle correzioni dei dati: “I vostri dati attualmente registrati, li troverete nel modulo allegato, che Vi preghiamo di utilizzare, nel caso in cui vorreste passare un ordine soggetto a spese. La registrazione di base gratuita e la sua attualizzazione possono essere effettuati da Voi stessi nel nostro sito www.registro-Italiano-in-Internet.com sotto il menu, cliccando “registrazione”.
L’allegato dell’illustrata prima pagina reca prestampati i dati dell’impresa. Al di sotto del titolo “Registro Italiano in Internet per le imprese” è presente la dicitura “Vi preghiamo di verificare assolutamente la correttezza di tutte le indicazioni e di correggerle nelle caselle previste, se ne é necessario. I dati indicati verranno utilizzati per la Vostra Inserzione! Nella parte inferiore del modulo oltre al Vostro settore, potrete indicare fino a tre parole chiave, grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel Registro Internet”.
Successivamente sono riportati i campi dedicati ai dati delle imprese. Sul lato sinistro, vi sono i campi denominati “I vostri dati da noi registrati”. Sul lato destro, i campi sono ripetuti sotto la denominazione “La vostra correzione”. Segue una sezione dedicata all’inserimento di “ulteriori parole chiave”.
Nella sezione inferiore dell’allegato sono riportate le seguenti affermazioni: “Ordine: Con la presente commissioniamo, d’accordo con le condizioni contrattuali generale riportate sul retro, alla cassa editrice DAD Deutscher Addressdienst GmbH la pubblicazione dei dati sopra riportati in modo evidenziato nel Registro Italiano in Internet edito dalla stessa. Oltre al nostro settore, abbiamo la possibilità di indicare fino a tre parole chiave, con le quali potremo essere trovati…L’inserzione viene fatturata per l’importo annuale di 958 Euro pagabili di volta in volta dopo l’emissione della fattura in anticipo. L’ordine vale per i tre prossimi anni a partire dalla data contrattuale e viene successivamente rinnovato ogni anno di un’ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza”. Seguono le indicazioni relative al foro competente e alla legge applicabile al contratto.
Nella sezione posteriore del modulo, sono riportate le condizioni generali del contratto e di pagamento.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 3 luglio 2007, è stato comunicato ai segnalanti e alla società DAD, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento precisando, che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo all’idoneità, per le modalità con cui sono presentate le informazioni sulla natura e i costi dell’iniziativa pubblicizzata, ad indurre in errore il destinatario in relazione all’identità e alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alla natura del messaggio e alle condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società DAD, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti le caratteristiche economiche dell’iniziativa editoriale pubblicizzata, specificando in particolare modalità, condizioni e termini di fruizione della stessa. E’ stato inoltre richiesto di fornire informazioni relative alla qualifica dell’operatore pubblicitario, indicando, in particolare, le sedi e l’operatività di detta società DAD in Italia e all’estero, nonché informazioni attinenti all’esistenza, in capo alla stessa società DAD, della titolarità della tenuta e della gestione di un registro in Internet per le imprese e ad elementi comprovanti l’istituzione di siffatto registro, precisandone in particolare natura e finalità.
In data 11 luglio 2007 e 29 ottobre 2007, sono pervenute due note difensive da parte della DAD, in cui si rappresenta in sintesi quanto segue:
l’attività svolta dalla DAD è rappresentata dalla gestione di un motore di ricerca che contiene indirizzi internet di imprese, liberi professionisti e uffici pubblici consultabile gratuitamente. Esso consente sia una ricerca semplice che una ricerca avanzata per parola chiave. DAD invia altresì per posta moduli pubblicitari con cui vengono proposti contratti di inserzione pubblicitaria;
la parte ha rappresentato che il messaggio oggetto della presente valutazione, nel differenziarsi dalle precedenti versioni già oggetto di analisi da parte dell’Autorità, presenta una serie di elementi tali da escludere la possibilità di induzione in errore dei destinatari del messaggio, rendendo immediatamente riconoscibile il carattere pubblicitario del messaggio diffuso.
In primo luogo, la presentazione della proposta contrattuale avviene su due pagine distinte, ove la seconda è destinata esclusivamente a commissionare un’inserzione pubblicitaria. Inoltre, in apertura della seconda pagina, è posta l’espressa avvertenza circa la circostanza che il formulario è destinato ad un’inserzione pubblicitaria. Pertanto, anche il lettore più sprovveduto che non leggesse la prima pagina o che non intendesse leggere nemmeno le condizioni contrattuali poste in calce al volantino prima di apporre la firma, viene espressamente avvertito sulla funzione del formulario. Infatti, pubblicare un un’inserzione pubblicitaria rappresenta un servizio che non può non prevedere il pagamento di un corrispettivo in denaro. Più in generale, nel layout grafico adottato per la seconda pagina, contenente il modulo di sottoscrizione contrattuale, non è rinvenibile alcun elemento grafico o espressivo che faccia riferimento ad un carattere asseritamente gratuito dell’iniziativa editoriale proposta.
Anche nella prima pagina viene evidenziata la connessione tra l’onerosità dell’inserzione pubblicitaria e la compilazione del modulo d’ordine attraverso l’indicazione “nel modulo allegato che vi preghiamo di utilizzare nel caso in cui vorreste passare un ordine soggetto a spese”.
Infine, l’attività di attualizzazione dei dati, distinta dalla sottoscrizione di un’inserzione pubblicitaria, può essere esercitata esclusivamente on line, accedendo al sito www.registro-italiano-in-internet.com. Ciò rafforza il carattere di chiarezza e trasparenza relativo alla funzione svolta dalla seconda pagina del modulo posto che chi voglia attualizzare o correggere un dato non più attuale, può farlo solo connettendosi al sito web. Più in generale, la parte ha rilevato che nel messaggio non sono rinvenibili segni grafici che possano distrarre l’attenzione del destinatario del messaggio dalle reali condizioni contrattuali dell’offerta;
il messaggio oggetto di segnalazione è stato diffuso in un’unica occasione e, precisamente, in un’operazione di mailing avvenuta il 31 maggio 2007, con ricezione del messaggio da parte dei destinatari presumibilmente nel giugno 2007.
Ciò posto, in considerazione del carattere circoscritto della diffusione del messaggio, DAD ha reso noto che non è prevista un’ulteriore diffusione del messaggio segnalato sul territorio italiano.
In data 5 dicembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Il messaggio oggetto di segnalazione, contenuto in un modulo inviato su iniziativa dell’operatore pubblicitario presso destinatari dallo stesso individuati, prospetta una complessa iniziativa editoriale che consente di inserire i propri dati in uno speciale motore di ricerca disponibile su internet.
L’iniziativa editoriale pubblicizzata si presenta articolata in due distinte formule.
Da un lato, si tratta dell’offerta di un servizio minimo gratuito, in quanto limitato alla corretta inserzione dei dati già disponibili, da effettuare direttamente sul sito www.registro-italiano-in-internet.com, cioè corretti o aggiornati nel caso in cui, rispetto al modulo stampato sulla seconda pagina, siano presenti errori o siano intervenute modifiche in ordine alle generalità o all’indirizzo dell’inserzionista stesso. In tal senso depongono le affermazioni: “nel quadro dell’attualizzazione annuale della Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet, Vi preghiamo di verificare la correttezza e la completezza dei Vostri dati da noi registrati e di verificarli, se ne è necessario, sotto il seguente indirizzo Internet: www.registro-Italiano-in-Internet.com”.
Dall’altro, nella seconda pagina, viene presentata un’offerta relativa ad un servizio aggiuntivo a pagamento, rappresentato da un’inserzione pubblicitaria “per l’importo annuale di 958 Euro” riportata per “tre anni”: “L’ordine vale per i tre prossimi anni a partire dalla data contrattuale e viene successivamente rinnovato ogni anno di un’ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza”.
Va sottolineato come la modalità di diffusione del modulo imponga all’operatore pubblicitario un particolare onere di chiarezza circa il carattere articolato dell’iniziativa e l’onerosità del rapporto contrattuale instaurato una volta sottoscritta la proposta riportata nella seconda pagina. Infatti, il messaggio in esame viene inviato presso il domicilio degli stessi destinatari dell’iniziativa, senza un’espressa richiesta in tal senso. Tale circostanza può ingenerare nel destinatario della comunicazione il ragionevole convincimento che la compilazione del modulo e la relativa sottoscrizione non comporti alcun onere economico. In particolare, i destinatari sono indotti ad apporre la firma nell’erronea convinzione che tale operazione faccia parte della stessa operazione di aggiornamento richiesta nel principale interesse di un’iniziativa editoriale della DAD.
Contrariamente a quanto prospettato nelle proprie difese dalla DAD, la scelta di inserire i dati da correggere nello stesso modulo che può essere utilizzato anche per l’inserzione pubblicitaria, unita alla circostanza di proporre con la medesima comunicazione due offerte di carattere fra loro diametralmente opposto, rendono il messaggio un confuso sviluppo di dichiarazioni e rappresentazioni. In assenza di inequivoci ed immediati elementi espressivi circa il carattere contrattuale ed oneroso della proposta contenuta nella seconda pagina e di accorgimenti editoriali idonei a separare quest’ultima dall’iniziativa di aggiornamento, non risulta immediatamente riconoscibile la natura dell’iniziativa a pagamento, cui sono connesse onerose condizioni economiche.
I predetti elementi impediscono di accogliere altresì quanto prospettato dall’operatore secondo cui la scelta di inviare due pagine distinte e consentire l’attualizzazione gratuita soltanto on line unita alla terminologia “ordine soggetto a spese”, sarebbero accorgimenti idonei a evidenziare con chiarezza l’onerosità di una delle due offerte editoriali. Infatti, la modalità di diffusione prescelta e il contesto generale di presentazione del messaggio comporta che l’attenzione dei destinatari sia distratta dalla complessa e articolata natura dell’offerta, facendo erroneamente ritenere che si possa procedere all’aggiornamento dei dati senza sostenere oneri economici. D’altra parte, l’indicazione “I vostri dati attualmente registrati, li troverete nel modulo allegato, che Vi preghiamo di utilizzare, nel caso in cui vorreste passare un ordine soggetto a spese” presenta un contenuto ambiguo posto che fa riferimento ad un’attività di attualizzazione che fa parte anche dell’iniziativa gratuita.
Inoltre, l’utilizzo del termine “Registro Italiano in Internet” per contrassegnare l’operazione di aggiornamento induce il destinatario in errore circa la provenienza e le qualifiche soggettive del soggetto che invia il modulo. In particolare, egli è indotto a procedere alla sottoscrizione del modulo nell’erronea convinzione di rispondere ad un’iniziativa caratterizzata da ufficialità, laddove si tratta di un’iniziativa proposta da un operatore privato, creando in tal modo confusione con il registro tenuto dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD.
Alla luce di queste considerazioni, il messaggio in esame risulta ingannevole nella misura in cui non consente ai destinatari di percepire le caratteristiche dell’iniziativa pubblicizzata, le qualifiche e l’esatta natura del soggetto autore dell’iniziativa e la sussistenza di gravose condizioni economiche nell’ipotesi di sottoscrizione del modulo, in violazione degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. Allo stesso tempo, il messaggio, prospettando un’attività di aggiornamento di dati a titolo gratuito, induce in errore il destinatario in relazione alla natura pubblicitaria del messaggio in violazione dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso di specie, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto delle particolari modalità di diffusione (a mezzo posta) e dell’ampiezza della diffusione (a livello nazionale), elementi che hanno reso i messaggi suscettibili, pertanto, di raggiungere direttamente e in maniera capillare i destinatari, pregiudicando un cospicuo numero di soggetti destinatari di tali moduli d’ordine.
In ordine alla durata della violazione, deve considerarsi che la stessa, in base alle evidenze agli atti, risulta di media durata dal momento che i messaggi risultano diffusi a partire dal 31 maggio 2007, con ricezione del messaggio da parte dei destinatari nel giugno 2007.
Tenuto conto di tali elementi, l’importo della sanzione è, pertanto, fissato nella misura di 19.100 € (diciannovemilacento) euro.
Considerato, altresì, che sussiste nel caso di specie la circostanza aggravante della recidiva in quanto l’operatore pubblicitario risulta essere destinatario di provvedimenti di inottemperanza [Cfr. IP12 e IP6.] in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, si ritiene di irrogare alla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione di importo pari a 39.100 € (trentanovemilacento) euro.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche, alla natura e alle condizioni economiche dell’iniziativa pubblicizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 21 e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario, descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui alla lettera a), alla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 39.100 € (trentanovemilacento) euro.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà