Provvedimento

PI5858 - PRESTINTESA DI BANCAINTESA


tipo
Chiusura istruttoria
numero
17607
data
11/15/2007

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
43/2007
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PRESTINTESA DI BANCAINTESA - Ingannevole


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PI5858 - PRESTINTESA DI BANCAINTESA
Provvedimento n. 17607

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 marzo 2007, successivamente integrata in data 26 marzo 2007 e 17 maggio 2007 con l’acquisizione dei messaggi pubblicitari, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da Banca Intesa presso le proprie agenzie, nel mese di marzo 2007, tramite opuscolo dal claim “Se posso avere fino a 30.000 euro in 48 ore, è meglio”, nonché tramite il sito internet www.bancaintesa.it, rilevazione del 10 maggio 2007 e tramite gli estratti conto inviati ai clienti nel mese di marzo 2007, relativi alla possibilità di ottenere un prestito personale in solo 48 ore.
In particolare, nella segnalazione si evidenzia l’ingannevolezza dei citati messaggi pubblicitari, in quanto la possibilità di ottenere un prestito in tempi rapidi ivi pubblicizzata non sarebbe veritiera con conseguente induzione in errore dei consumatori sulle caratteristiche del prodotto pubblicizzato e sulla sua convenienza.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in un dépliant, relativo all’erogazione del prestito “PrestIntesa”; in diverse pagine web pubblicate sul sito ed, infine, in comunicazioni inviate al domicilio dei correntisti Banca Intesa.
a) Sul frontespizio dell’opuscolo viene riportato con caratteri grafici di immediata percezione il claim “Se posso avere fino a 30.000 euro in solo 48 ore, è meglio”; in calce alla pagine compaiono il logo e la denominazione della Banca, nonché la dicitura “se è meglio per te, è meglio per noi”. Nelle pagine centrali sono riportate le diverse caratteristiche del prodotto: FACILE- è sufficiente essere titolare di un conto corrente Banca Intesa”; “PrestIntesa può finanziare qualsiasi tipo di spesa familiare o acquisto, senza necessità di alcun giustificativo”; TRASPARENTE E CONVENIENTE-Il tasso d’interesse è veramente molto conveniente. T.A.N. 8,90%, T.A.E.G. massimo 9,33%”; VELOCE- ti presenti in filiale una sola volta per la consegna della documentazione richiesta; la somma verrà accreditata direttamente sul tuo conto corrente; riceverai a casa la conferma della concessione del prestito; PROTETTO- se vuoi il massimo della sicurezza puoi sottoscrivere con pochi euro al mese una copertura assicurativa specifica per proteggere il rimborso del tuo prestito dagli imprevisti della vita e garantire così tranquillità ai tuoi cari”.
b) Le stesse modalità definitorie vengono utilizzate per pubblicizzare il prodotto sulle pagine web di www.bancaintesa.it. Nella parte superiore della pagina, si legge il solito claim “Se posso avere fino a 30.000 euro in solo 48 ore, è meglio”, mentre nella parte centrale è presente uno spazio con campi selezionabili in base ad importo e durata, al fine di calcolare la rata mensile. In basso vengono riportate le caratteristiche del prodotto già descritte in precedenza, quali la facilità, la trasparenza, la velocità e la protezione.
c) Analogamente, il messaggio oggetto di valutazione si ritrova nella comunicazione dell’estratto conto ai clienti della banca. In alto, infatti, in un riquadro, con caratteri in evidenza si legge “PrestIntesa. Se posso avere un prestito fino a 75.000 euro in 48 ore, è meglio”. Nella pagina finale della comunicazione, infine, vengono riportate alcune caratteristiche del prodotto.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 23 maggio 2007 è stato comunicato al segnalante e a Banca Intesa, oggi Intesa-San Paolo S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del citato Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo alle caratteristiche e condizioni del prodotto pubblicizzato e ai risultati conseguibili con lo stesso nonché ad eventuali ulteriori omissioni informative riscontrabili nei messaggi.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Banca Intesa-San Paolo S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche e le condizioni del prodotto pubblicizzato, ed in particolare tutti gli elementi che permettano una valutazione dei parametri temporali di riferimento per l’erogazione del prestito.
Con memoria pervenuta in data 25 giugno 2007, Banca Intesa ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:
il prodotto oggetto di contestazione è stato commercializzato presso le filiali Banca Intesa S.p.A. sino alla data 10 giugno 2007;
il prodotto “Prestintesa” consisteva in un prestito di durata variabile dai 18 ai 72 mesi e regolato ad un tasso di interesse fisso (T.A.N. 8,90% - T.A.E.G. 9,33%);
la formulazione pubblicitaria contenuta nelle pagine web e nel dépliant ha lo scopo di evidenziare le interessanti condizioni economiche del prodotto nonché la semplicità dell’istruttoria della pratica di finanziamento. In tal senso, il fattore “VELOCITA’” è una mera conseguenza della “semplicità d’istruttoria”;
in base al tabulato, allegato alle memorie, relativo ai finanziamenti erogati da Banca Intesa o dalla Rete Intesa di Intesa San Paolo S.p.A. fra il 01.01.2006 ed il 31.05.2007, è agevole rilevare come nel corso del 2006 circa il 77% dei finanziamenti “PrestIntesa” siano stati erogati entro il giorno successivo, mentre nel 2007 (fino al 31 maggio 2007), tale percentuale sale a 80%;
in relazione al profilo di ingannevolezza segnalato, Banca Intesa S.p.A. evidenzia come il messaggio pubblicitario nel suo complesso porta a ritenere che l’indicazione iniziale di un tempo di erogazione potenzialmente ricompreso nelle 48 ore, lungi ovviamente dal consistere in un impegno assoluto assunto dalla banca, si riferisse al contrario ad una possibile evenienza, ricollegata alla normale conclusione positiva della fase istruttoria. Tali circostanze portano, dunque, ad escludere che il destinatario del messaggio pubblicitario potesse essere indotto in errore.
In allegato alle memorie, Banca Intesa S.p.A. ha inviato la seguente documentazione:
a. stralcio della circolare interna n. 184/07 datata 8 giugno 2007, con la quale è stata disposta la commercializzazione del nuovo prodotto “Prestito Personale”, in sostituzione del finanziamento “PrestIntesa” ;
b. opuscolo pubblicitario
c. riproduzione pagine web;
d. schema di lettera inoltrata a i clienti;
e. riproduzione messaggio pubblicitario apposto sugli estratti conto del mese di marzo 2007;
f. circolare interna n. 780/03 del 26 settembre 2003, sulle condizioni e caratteristiche del prodotto;
g. foglio informativo del prodotto;
h. testo standard del contratto di finanziamento;
i. testo standard di contabile di erogazione del finanziamento;
j. tabulato informatici relativo ai finanziamenti erogati da Banca Intesa o dalla Rete Intesa di Intesa San Paolo S.p.A. fra il 1° gennaio 2006 ed il 31 maggio 2007;
k. documentazione relativa ad esempi di pratiche di finanziamento;
l. locandina esposta nelle filiali;
m. bilancio 2006 di Banca Intesa S.p.A.;
n. bilancio di San Paolo IMI S.p.A..
In data 10 agosto 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet, in data 14 settembre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 15 ottobre 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, sulla base delle seguenti considerazioni:
la formulazione del messaggio risulta finalizzata ad evidenziare le caratteristiche del prodotto. In particolare, dalla documentazione allegata si evince che i parametri temporali quantificati in 48 ore sono rispettati per circa l’ottanta per cento delle istruttorie, residuando una quota di meno del venticinque per cento di istruttorie non tempestive. Tale quota può definirsi fisiologica per il tipo di attività.
per i dati di fatto evidenziati e documentati, l’affermazione del tempo di erogazione potenzialmente ricompreso nelle 48 ore nella formulazione del claim è agevolmente percepibile dal destinatario come una possibile evenienza collegata al normale esito positivo dell’istruttoria e, conseguentemente, non appare per il consumatore induttiva in errore sulle caratteristiche del prodotto pubblicizzato e pregiudizievole del suo comportamento economico.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Nel caso in esame, è necessario prima di tutto evidenziare che “l’operatore pubblicitario” viene individuato in Banca Intesa S.p.A. ora Intesa-San Paolo S.p.A., in quanto soggetto responsabile della diffusione tramite internet, opuscolo e tramite comunicazioni ai correntisti del messaggio oggetto del presente procedimento.
La comunicazione pubblicitaria in oggetto è diretta ad informare i destinatari che attraverso il prodotto denominato “PrestIntesa” è possibile ottenere un finanziamento con la caratteristica peculiare della rapidità. Il claim “Se posso avere fino a 30.000 euro in solo 48 ore, è meglio”, fa inscindibilmente riferimento all’idea che la somma chiesta in prestito sia disponibile in un lasso temporale limitato, presupposto l’esito positivo dell’istruttoria. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione sono, pertanto, le caratteristiche e modalità dell’offerta; le condizioni alle quali il finanziamento viene erogato nonché le omissioni informative eventualmente riscontrate nel messaggio.
Il target di consumatori che si rivolge a tale forma di prestito è tradizionalmente composto da coloro che dispongono di mezzi finanziari limitati. Nel caso di specie, è dunque opportuno segnalare in via preliminare, che per un consumatore che predilige una tale forma di finanziamento, la possibilità di ottenere la somma richiesta nell’arco temporale quantificabile in 48 ore, ha un effetto diretto nella scelta della banca o dell’istituto di credito da preferire per il finanziamento. Con riferimento a tale contesto di consumatori deve essere svolta, pertanto, la decodifica del messaggio in esame ed in particolare dell’affermazione contestata.
Tale circostanza fa sì che le affermazioni contenute nel messaggio vadano intese con maggior rigore in quanto i destinatari, per la loro condizione di debolezza, possono dare una decodifica del messaggio, nel senso di poter ottenere dal prodotto pubblicizzato una particolare velocità di erogazione rispetto ad altri istituti.
Per quanto riguarda la caratteristica del tempo di erogazione potenzialmente ricompreso nelle 48 ore, il messaggio omette di indicare quegli elementi da cui sarebbe possibile, con certezza, ricevere il prestito nei tempi prestabiliti. Tale omissione non è solo presente nel messaggio pubblicitario oggetto di contestazione, ma altresì la stessa mancanza è riscontrabile nel contratto di finanziamento. Tali parametri che permettono l’attivazione del prestito nei tempi reclamizzati, rappresentano una caratteristica essenziale per una corretta valutazione del consumatore sulla convenienza del prestito pubblicizzato. Un soggetto, infatti, potrebbe essere ragionevolmente spinto ad attivare una linea di credito presso l’istituto Banca Intesa proprio per la caratteristica della rapidità e quindi conseguentemente rinunciare ad eventuali condizioni più favorevoli a fronte di periodi di istruttoria delle pratiche più lunghi. Vi è dunque, l’effetto di “agganciamento” del cliente sulla base di un erroneo presupposto.
In difformità da quanto sostenuto nel parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’affermazione “Se posso avere fino a 30.000 euro in solo 48 ore, è meglio” è idonea ad ingannare i consumatori in quanto ingenera il convincimento che il finanziamento erogabile dalla banca sia immediatamente disponibile e riscuotibile da parte dei titolari del conto corrente in un periodo temporale limitato, sempre considerato l’esito positivo dell’istruttoria. L’interpretazione secondo cui il messaggio prospetta una mera possibile evenienza, e non un impegno dell’istituto non può trovare accoglimento. Tale ipotesi infatti è smentita da affermazioni quali “in meno di 48 ore puoi ottenere la somma che desideri” contenuta nel messaggio pubblicitario inviato ai correntisti da Banca Intesa ed evidenziata con carattere grafico particolarmente evidente, che per la sua categoricità lascia intendere che il parametro temporale sia una delle caratteristiche principali del prodotto o meglio la peculiarità distintiva del prodotto stesso rispetto ai prodotti offerti dai competitors. Questo deve, per le motivazioni appena enunciate, considerarsi come un impegno che, invece, Banca Intesa non ha mantenuto, vista la categoricità delle affermazioni oggetto di contestazione, verso la totalità dei consumatori che si sono rivolti all’istituto, anche se, come dalla stessa affermato, è stato mantenuto per una percentuale rilevante (circa l’ottanta per cento dei casi).
Va, infine, segnalato che la categoricità e la formulazione diretta del claim “Se posso avere fino a 30.000 euro in solo 48 ore, è meglio” induce il consumatore a ritenere che la possibilità di ottenere il prestito entro l’arco temporale reclamizzato sia reale ed immediata, senza vincoli specifici.
Pertanto il messaggio appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne il comportamento economico, configurando una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Va, innanzitutto, considerata l’importanza che l’operatore pubblicitario ricopre nell’ambito del mercato di sua competenza e della capillare diffusione delle filiali sul territorio. Più specificatamente, nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso tramite opuscolo, nonché internet e direct mailing), è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori,
Per quanto riguarda, infine, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, questa è di lunga durata in quanto il messaggio risulta diffuso per un periodo di lunga durata, ovvero dal mese di marzo 2007 al 10 giugno 2007.
Pertanto, tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene di irrogare alla società Intesa-San Paolo S.p.A. la sanzione pecuniaria pari a 21.100 € (ventunomilacento euro).
Va altresì valutato che sussistono, nel caso di specie, le circostanze aggravanti in quanto l’operatore pubblicitario risulta già destinatario di altri provvedimenti di ingannevolezza in violazione della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa [Cfr. provvedimento n. 14276 del 27 aprile 2005 “Conto Intesa - Canone Bloccato” e provvedimento n. 16399 del 18 gennaio 2007 “Banca Intesa – Soluzione Casa”.]. Alla luce della predetta aggravante, la sanzione da applicare alla società Intesa-San Paolo S.p.A. può essere determinata in misura pari a 31.100 € (trentunomilacento euro).

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla caratteristica temporale del prodotto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ovvero ledere le imprese concorrenti ai sensi dell’ articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 ;


DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società Intesa-San Paolo S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società Intesa-San Paolo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 31.100 € (trentunomilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05 recante Codice del Consumo come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 recante Codice del Consumo come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificato del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà