Provvedimento
PI5833 - GPEDONE.IT E NEWPLASTICSURGERY.IT
tipo | Chiusura istruttoria | |
numero | 17584 | |
data | 11/08/2007 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 42/2007 | |
PI5833 - GPEDONE.IT E NEWPLASTICSURGERY.IT
Provvedimento n. 17584
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 novembre 2007;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 febbraio 2007 ed integrata in data 24 aprile 2007 con l’identificazione dei soggetti che hanno chiesto la registrazione dei nomi a dominio di seguito indicati, un concorrente ha segnalato l’ingannevolezza dei siti www.gpedone.it e www.newplasticssurgery.it, entrambi volti a promuovere l’attività del Dott. Giuseppe Pedone - Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, rilevati il 18 febbraio 2007.
Ad avviso del segnalante, i messaggi lascerebbero intendere che l’attività in oggetto sia svolta presso la struttura ospedaliera “S. Eugenio” di Roma, quando, in realtà, dal 2003, gli interventi di chirurgia plastica sono effettuati presso la casa di cura “accreditata” “Villa Europa”, in regime di “intramoenia allargata”.
Inoltre, il richiedente eccepisce l’inesattezza delle indicazioni relative ai costi degli interventi, mantenuti volutamente non aggiornati in quanto, non essendo più attuali, sono soggetti a maggiorazioni rilevanti all’atto della visita.
La segnalazione mette in luce, altresì, che nel gennaio 2007 il Dott. Pedone ha chiesto e ottenuto l’aspettativa senza retribuzione per motivi personali e, pertanto, attualmente non sussiste alcun collegamento tra la sua attività e l’Ospedale “S. Eugenio” che giustifichi il collegamento operato nei messaggi tra l’Ospedale stesso e l’attività del Dott. Pedone.
II. MESSAGGI
Entrambi i siti sono volti a promuovere l’attività libero-professionale di chirurgia plastica prestata dal Dott. Giuseppe Pedone Specialista in chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Ospedale “S. Eugenio” di Roma, a costi concordati con l’ASL RM C.
Nelle home page, oltre al nome ed alla fotografia del chirurgo, campeggia la scritta “Chirurgia Estetica nell’ospedale S. Eugenio di Roma” seguita dalla precisazione “Il Prof. Giuseppe Pedone svolge attività libero- professionale di chirurgia plastica presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma. A tutti i pazienti si applicano i costi degli interventi concordati con l’ASL RMC”.
Si invita a prenotare una visita (il cui costo è di € 75,00) o ad inviare una e-mail per avere una più puntuale valutazione del problema, mettendo in luce le qualifiche del professore che, oltre ad essere Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e in Clinica Ostetrica e Ginecologica, dirige la Chirurgia Plastica nell’Ospedale S. Eugenio di Roma e riveste il ruolo di Professore nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della II Università di Roma Tor Vergata.
Attraverso uno specifico link si accede alla pagina dedicata alla “tipologia degli interventi” (Rinoplastica, Blefaroplastica, Mastoplastica additiva e riduttiva, Otoplastica, Lipoaspirazione ecc.), che vengono poi ampiamente descritti nelle successive pagine, alle quali si accede attraverso i relativi links ipertestuali.
Un altro link, “Costi degli Interventi”, consente di accedere ad una pagina nella quale è contenuta l’indicazione: “Oggi è possibile eseguire interventi di chirurgia estetica con tutte le garanzie che un Ospedale specializzato può offrire. A tutti i pazienti si applicano i costi degli interventi concordati con L’ASL RM C. Di seguito i costi degli interventi tutto compreso aggiornati al 13 dicembre 2004”. Segue l’indicazione dettagliata dei costi, ed in fondo alla pagina la specifica delle prestazioni comprese negli importi indicati (chirurgo, anestesista, sala operatoria e un giorno di degenza).
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
Con comunicazione inviata il 4 maggio 2007, e reiterata il 24 maggio 2007, il segnalante, il Dott. Giuseppe Pedone e la Sig.ra Claudia Cristofaro, entrambi presunti operatori pubblicitari, sono stati informati dell’avvio del procedimento. La suddetta comunicazione precisava che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi in questione sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo a quanto affermato o lasciato intendere relativamente alla struttura sanitaria presso la quale gli interventi pubblicizzati vengono eseguiti, ai costi degli stessi e alla circostanza che detti costi siano concordati con la ASL RM C, alle qualifiche del Dott. Pedone, nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nei messaggi.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Informazioni richieste ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, inviata il 4 e il 24 maggio 2007, è stato richiesto al Dott. Pedone e alla Sig.ra Cristofaro, in qualità di presunti operatori pubblicitari, di fornire informazioni corredate da idonea documentazione giustificativa riguardanti: il ruolo svolto rispettivamente dal Dott. Pedone e dalla Sig.ra Cristofaro nella elaborazione dei contenuti dei siti in oggetto; la struttura sanitaria presso la quale gli interventi di chirurgia estetica pubblicizzati vengono eseguiti dal Dott. Pedone precisandone, nel caso in cui non si tratti dell’Ospedale “S. Eugenio”, denominazione, indirizzo, apparecchiature e dotazioni di cui dispone con particolare riferimento alla presenza o meno della sala di rianimazione; gli accordi intercorsi con l’Ospedale “S. Eugenio” o altra struttura sanitaria che regolano le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale del Dott. Pedone in intramoenia (visite e interventi di chirurgia plastica); gli accordi con la ASL RM C, citati nei messaggi, con i quali sarebbero stati concordati i costi degli interventi, nonché i costi degli interventi elencati nei siti, sotto la voce “costi degli interventi” negli anni 2006-2007.
Inoltre, è stato richiesto al Dott. Pedone di confermare se effettivamente si trova attualmente in regime di aspettativa, fornendo precisazioni in ordine all’equipe medico-infermieristica della quale si avvale per l’esecuzione degli interventi descritti nei messaggi, indicando, in particolare se si tratta di personale che presta servizio stabilmente presso l’Ospedale “S. Eugenio” o presso altra struttura sanitaria.
b) Sintesi delle principali argomentazioni difensive svolte per conto del Dott. Pedone e dalla Signora Cristofaro con le memorie pervenute in data 20 luglio 2007 e 10 settembre 2007 e 28 settembre 2007 relativi allegati
In via preliminare la parte eccepisce l’incompetenza dell’Autorità a valutare la fattispecie, in quanto il contenuto del sito è stato preliminarmente approvato dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (di seguito FNOMCeO) ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante “Norme in materia sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, nonché della Comunicazione della predetta Federazione del 10 novembre 1992, n. 124, relativa alla legge n. 175/92, e recante “Modifiche normative. Pubblicità sanitaria tramite Internet”.
Ai sensi della citata legge, la pubblicità delle professioni sanitarie deve essere autorizzata dal Sindaco previo rilascio del nulla osta dell’Ordine (presso il quale è iscritto il richiedente), che è tenuto a verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1 quanto ai contenuti e la rispondenza delle caratteristiche estetiche di cui all’articolo 4.
La citata Comunicazione dell’Ordine estende l’applicabilità delle suddette disposizioni anche alla pubblicità via internet, precisando che detto controllo dovrà essere svolto unicamente dall’Ordine senza necessità di ulteriori autorizzazioni comunali.
L’Ordine - in attesa dell’approvazione da parte del Parlamento di modifiche e integrazione normative del testo della legge n. 175/92 con linee guida per la valutazione dei siti internet e a fronte del crescente numero di richieste relative alle pubblicità via internet - ha predisposto un regolamento interno al fine di stabilire criteri certi per la valutazione delle domande finalizzate al rilascio del nulla osta per la pubblicità sanitaria effettuata attraverso internet, invitando, tutti gli iscritti che avessero attivato un sito internet a presentare domanda entro il 31 dicembre 2003.
Ne consegue che eventuali questioni circa la correttezza e veridicità del contenuto del sito in esame sono di competenza esclusiva dell’Ordine. Anche in considerazione della natura non commerciale della pubblicità in materia sanitaria che, essendo soggetta a vincoli e restrizioni e contraddistinta dalla peculiarità dei destinatari e del contenuto, non è assimilabile alla pubblicità commerciale. Nel caso di specie il nulla osta è stato richiesto all’Ordine di appartenenza e concesso al Dott. Pedone il 22 luglio 2004.
L’esame del messaggio svolto dall’Ordine investe la correttezza sia normativa che deontologica dei contenuti del messaggio internet, valutati alla luce del Regolamento interno dell’Ordine, che prevede che: “il sito debba avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale e non deve ospitare spazi pubblicitari o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche […]”.
I controlli dell’Ordine sono molto stringenti e attengono anche alla questione relativa alla correttezza e veridicità delle informazioni contenute nel sito, che devono rispettare vincoli incisivi e numerosi requisiti ultronei alla pubblicità di tipo commerciale.
A seguito dell’esposto presentato dal segnalante anche all’Ordine, quest’ultimo ha inviato al Dott. Pedone una lettera di richiesta di chiarimenti alla quale il dottore ha risposto il 18 luglio 2007 con la lettera in atti (che ripropone le medesime argomentazioni difensive svolte nel corso dell’attuale procedimento e si conclude affermando che per evitare qualsiasi equivoco il sito è stato adeguato specificando che il dottore è temporaneamente in aspettativa, che non effettua la propria libera professione all’interno dell’Ospedale e che gli interventi dal 2003 sono effettuati presso la casa di cura “Villa Europa”).
Con riferimento alle questioni di merito poste, l’operatore fornisce i seguenti chiarimenti:
– l’attività di intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate dai medici di un ospedale fuori dell’orario di lavoro utilizzando le strutture dell’ospedale, ovvero le strutture di altra azienda del Servizio Sanitario o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’Azienda con le predette aziende e strutture (Decreto Legislativo n. 502/92). In considerazione del fatto che molti ospedali non sono in grado di garantire le attrezzature per consentire ai medici di esercitare la libera professione nella struttura ospedaliera, la legge n. 448/98 ha configurato la possibilità per i medici di svolgere l’attività professionale in regime di intramoenia in struttura collegata e convenzionata con l’ospedale. Compete al Direttore Generale l’assunzione di iniziative per reperire fuori dell’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate;
– in ogni caso, il luogo in cui in concreto si svolge la prestazione non determina una diversità nel regime di trattamento sanitario e normativo. Infatti, nel caso di intramoenia allargata, la presenza direttiva della ASL si traduce nella predisposizione di tariffe calmierate che devono essere approvate dalla ASL e nel versamento di parte del costo della prestazione erogata dalla stessa ASL di riferimento (Regolamento Intramoenia ASL RM C del 20 dicembre 2004, in atti);
– le prestazioni erogate in regime di intramoenia sono soggette al pagamento di un compenso liberamente stabilito dal professionista, ma i costi possono essere concordati con l’ASL di riferimento e sono soggetti all’approvazione della Direzione Sanitaria;
– di conseguenza, non può ritenersi ingannevole omettere di indicare nel messaggio che la prestazione può svolgersi in una struttura convenzionata o che, di fatto, dal 2003 gli interventi si svolgono presso la struttura convenzionata “Villa Europa”, posto che tale eventualità è espressamente prevista per legge ed è implicita, oltre che noto. Del resto, l’Ordine dei Medici, nel concedere il nulla osta al Dott. Pedone, non ha ritenuto di evidenziare il problema, in quanto è questione chiarissima per qualsiasi medico. L’attività medico-chirurgica è valorizzata più per mezzo delle competenze del professionista, dell’equipe e dei prezzi calmierati, piuttosto che con riguardo al luogo geografico nel quale le prestazioni sono eseguite;
– quanto al costo degli interventi, il mancato aggiornamento dei prezzi visualizzati sul sito è dovuto al fatto che prezzi corrispondono a quelli praticati attualmente;
– evidentemente, gli importi indicati nel sito rappresentano la somma dell’onorario percepito del chirurgo, dell’onorario dell’anestesista e del costo della sala operatori;
– il Dott. Pedone è attualmente in regime di aspettativa, ma rimane comunque un dipendente della Asl e pertanto non si può condividere quanto sostenuto dal segnalante circa l’assenza di legami tra Pedone e l’Ospedale “S. Eugenio”;
– i siti in esame sono stati completamente revisionati anche per aspetti diversi da quelli segnalati. Come ogni revisione, anche quest’ultima è stata sottoposto all’esame dell’Ordine che, come previsto dal Regolamento interno, ha trenta giorni per pronunciarsi in merito alle modifiche apportate. In particolare, in entrambi i siti è stata inserita la seguente scritta, a sostituzione delle precedenti indicazioni concernenti l’attività di intramoenia svolta: “Il Prof. Pedone ha svolto fino a tutto il 2006, attività libero professionale di chirurgia plastica intramoenia presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma. Fino al 2003, gli interventi in intramoenia sono stati effettuati all’interno dell’ospedale e successivamente in ottemperanza alle leggi che regolano l’attività intramoenia presso la casa di cura Villa Europa all’uopo convenzionata con la Asl di Roma C. A tutti i pazienti sono stati applicati i costi degli interventi concordati con l’ASL RMC. Temporaneamente il Prof. Pedone non esercita attività libero professionale intramoenia all’interno dell’ospedale”. Si rinvia, quindi, ai costi degli interventi che risultano negli importi invariati rispetto a quanto indicato nei precedenti messaggi;
– il contenuto dei siti è riferibile solo al Dott. Pedone, in quanto la sig.ra Cristofaro si è limitata a confezionare i contenuti dei siti secondo le indicazioni ricevute;
– il Dott. Pedone non è titolare di impresa;
– la casa di cura “Villa Europa” non dispone di un reparto di degenza di terapia intensiva per pazienti che necessitano di assistenza cardio-respiratoria a lungo termine, ma solo di attrezzature di risveglio poste nella stessa sala operatoria, di competenza dell’anestesista: quali il monito ECG, il defibrillatore ecc;
– gli anestesisti che collaborano con il Dott. Pedone sono dipendenti dell’Ospedale “S. Eugenio”.
c) documentazione acquisita nel corso del procedimento
A supporto delle proprie argomentazioni e con riferimento alle convenzione con la ASL RM C sono state prodotte:
– l’autorizzazione rilasciata dall’Azienda USL C, nel 2000, al Dott. Pedone per lo svolgimento di attività libero professionale intramoenia alle condizioni e tariffe indicate allegate alla stessa;
– l’autorizzazione integrativa concessa al Dott. Pedone, intervenuta nel 2003 per lo svolgimento dell’attività professionale in regime di ricovero presso alcune case di cura tra le quali “Villa Europa”, con allegato tariffario;
– copia della convenzione, approvata il 18 settembre 2003, con tacito annuale rinnovo, intercorsa tra la Casa di Cura “Villa Europa” e la ASL RM C per l’espletamento delle attività libero professionali intramoenia e di consulenza di tipo chirurgico in regime di ricovero;
– l’autorizzazione rilasciata il 26 gennaio 2006 al Dott. Pedone, con la quale si consente, in via provvisoria e nelle more della riorganizzazione aziendale che individui idonee strutture e spazi all’interno dei presidi aziendali, lo svolgimento della attività libero professionale presso la casa di cura “Villa Europa” nei giorni e negli orari stabiliti, con l’impegno ad applicare le tariffe concordate con l’Azienda RM C, allegate. Il tariffario allegato, sia quanto alla visita che con riguardo agli interventi, riporta tariffe comprese tra un minimo e un massimo, precisando che le variazioni dipendono dall’entità e dalla difficoltà dell’intervento.
Infine, al fine di supportare la veridicità di quanto indicato nel messaggio relativamente al costo degli interventi, l’operatore ha prodotto:
– un cospicuo numero di fatture emesse nel corso degli anni 2006 e 2007 tra le quali molte riferite al corrispettivo richiesto (di euro 75) per le visite mediche effettuate. Le altre che riguardano diverse tipologie di interventi (mastoplastica, addominoplastica, otoplastica ecc.) presentano onorari del chirurgo variabili tra 400 e 1.500 euro;
– alcune fatture emesse nel gennaio 2007 relative ad interventi di addominoplastica e mastoplastica, dalle quali emergono gli onorari del Chirurgo e dell’equipe, nonché gli importi dovuti per protesi e degenza. Il costo totale di detti interventi è di 3.700 euro per l’addominoplastica, 3.450 euro per la mastoplastica additiva e 3.830 per la mastoplastica riduttiva;
– copia delle condizioni economiche applicate da “Villa Europa” per attività di intramoenia per camera operatoria, degenza, esami, anestesia, medicinali e altro.
d) Fase conclusiva del procedimento
In data 19 settembre 2007, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
In data 24 settembre 2007 è pervenuta la memoria conclusiva del segnalante, nella quale lo stesso prende atto del fatto che attualmente i contenuti del sito sono stati modificati, eliminando le dichiarazioni sui quali era stata fondata la richiesta di intervento. Il medesimo segnalante nel sottolineare di non avere nulla da eccepire rispetto ai contenuti attuali rileva tuttavia la persistenza nella home page del sito www.newplasticsurgery.it e nella stringhe che compaiono a seguito di ricerche effettuate attraverso i motori di ricerca, relative ai siti collegati con quello del Dott. Pedone dell’indicazione “Chirurgia Estetica in Ospedale S. Eugenio”. Il segnalante ritiene che non si tratti di distrazione, ma di un artificio utilizzato dall’operatore per aggirare le scorrettezze evidenziate nella segnalazione.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi via internet, in data 2 ottobre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 2 novembre 2007 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il contenuto dei messaggi viola gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo. n. 206/05, in quanto idoneo ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni effettuate, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esse siano prestate all’interno della struttura ospedaliera “S. Eugenio” da un professionista che esercita all’interno della stessa. In particolare, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio, in quanto omissivo circa la struttura presso cui vengono erogate le prestazioni pubblicizzate e l’attuale situazione lavorativa del professionista, è atto a distorcere le scelte dei consumatori, in considerazione della rilevanza di tali elementi nella valutazione relativa alla scelta di tali prestazioni specialistiche. Infatti, sebbene i prezzi pubblicizzati corrispondano a quelli applicati dal medico, tuttavia l’informazione relativa alla sede di effettuazione degli interventi, che non è il “S. Eugenio”, ma una casa di cura privata, costituisce elemento essenziale per la scelta dei consumatori, influenzata oltre che dai costi, dall’esistenza nella struttura ospedaliera di organizzazione e attrezzatura in grado di far fronte a qualunque evenienza. Inoltre, la prospettazione dello svolgimento dell’attività nell’ambito di struttura ospedaliera induce a ritenere che il professionista si avvalga della collaborazione degli altri dipendenti della medesima struttura, specificatamente qualificata da tale appartenenza.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) Questioni preliminari
Si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Destinatario della presente decisione deve essere considerato esclusivamente il Dott. Pedone, come persona fisica, in quanto, come emerso nel procedimento, egli non è titolare di impresa ed è l’unico soggetto responsabile della redazione dei contenuti dei siti e, pertanto, qualificabile come operatore pubblicitario ai sensi dell’articolo 20, lettera d) del citato Codice del Consumo.
Non merita accoglimento l’eccezione dell’operatore volta a rilevare il difetto di competenza dell’Autorità nella presente procedura. In premessa, si rileva che le competenze dell’Autorità vengono meno, ai sensi dell’articolo 26, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, in presenza di messaggi pubblicitari “assentiti”, ovvero già specificamente autorizzati con provvedimento amministrativo preordinato alla verifica del carattere non ingannevole della stessa.
Nel caso di specie, il nulla osta rilasciato nel 2004 dall’Ordine dei medici a seguito della verifica del rispetto delle norme di cui alla legge n. 175/92 e contenute nel proprio regolamento interno non rappresenta un atto, per natura ed efficacia, assimilabile ad un provvedimento autorizzatorio di un’Autorità amministrativa, con gli effetti preclusivi di cui al citato articolo 26.
Pertanto, si ravvisa la piena legittimazione dell’Autorità a pronunciarsi sulla fattispecie in questione, nell’esercizio della propria competenza di carattere generale nel controllo dei messaggi pubblicitari ad essa attribuita dal Decreto sopra citato, in quanto nel caso di specie non si verte in materia di pubblicità “assentita”.
Sono ugualmente da respingere le eccezioni volte a negare la natura di pubblicità commerciale degli annunci in materia sanitaria.
Il messaggio in esame rientra infatti a tutti gli effetti nella definizione di “pubblicità” di cui all’articolo 20 del Codice del Consumo, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, in quanto diffuso nell’esercizio di attività professionale con l’evidente scopo di promuovere le prestazioni e gli interventi di chirurgia plastica effettuati in intramoenia del chirurgo, e come tale è valutabile alla luce dei dettami previsti dalla richiamata normativa.
b) Questioni di merito
Entrambi i messaggi, ove se ne consideri il complessivo contenuto informativo derivante delle indicazioni presenti nella home page e nelle pagine di rinvio ad essa collegate, sono volti a promuovere l’attività libero-professionale svolta dal chirurgo plastico Dott. Pedone.
I messaggi, oltre a porre in rilievo i titoli e le qualifiche del professionista, sottolineano, quale elemento peculiare dell’offerta, che l’attività libero professionale del chirurgo viene svolta presso la struttura ospedaliera “S. Eugenio”, a vantaggio dei pazienti che possono in tal modo beneficiare delle garanzie che “un ospedale specializzato può offrire” e di costi contenuti, in quanto concordati con la ASL RM C.
Di seguito, una tabella esemplificativa elenca i costi degli interventi, specificando che trattasi di somme comprensive degli onorari del chirurgo e dell’anestesista, nonché dei costi della sala operatoria e di un giorno di degenza in clinica.
In premessa si rileva che la documentazione in atti appare confermare sia il profilo professionale delineato nei siti del Dott. Pedone, sia la sua appartenenza alla struttura ospedaliera “S. Eugenio”, con il ruolo di dirigente di Chirurgia Plastica, anche se attualmente in temporaneo regime di aspettativa. In particolare, non appare di per sé censurabile la correlazione tra la struttura ed il chirurgo profilata nei messaggi accanto ad indicazioni più propriamente volte a delineare la formazione, gli incarichi e le specializzazioni conseguite dal professionista.
Analogamente, sostanzialmente legittima, appare l’attività libero professionale pubblicizzata presso struttura convenzionata, che nella fattispecie è risultata essere la casa di cura privata “Villa Europa”. Il Direttore Sanitario della ASL RMC, nel rispetto delle previsioni regolamentari che disciplinano le attività in intramoenia, ha rinnovato la convenzione con tale struttura nel 2003, al fine dell’espletamento delle attività libero professionali intramurarie e di consulenza di tipo chirurgico, in regime di ricovero. Il Dott. Pedone, inoltre, ha ottenuto, da ultimo nel 2006, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività libero professionale presso la casa di cura “Villa Europa”, con l’impegno di applicare le tariffe concordate con l’Azienda RM C.
Quanto ai costi, dalla documentazione in atti, e in particolare dalle fatture prodotte relative alle visite ad alcuni interventi, emerge una sostanziale corrispondenza tra gli importi, comprensivi di più voci, indicati nel messaggio e gli onorari fatturati ai pazienti a seguito degli stessi, così come corrisponde a quanto indicato nel messaggio l’importo fatturato per le visite dal chirurgo. Allo stesso modo, non dubitabile, alla luce delle risultanze istruttorie, appare l’effettiva applicazione (peraltro degli importi minimi dell’ultimo tariffario comunicato) da parte del chirurgo di onorari rispettosi delle tariffe comunicate alla ASL e da questa approvate, da ultimo nel 2006. Sotto tali profili, pertanto, i messaggi non appaiono mendaci.
Tuttavia, l’attività di intramoenia del chirurgo, seppure nella sostanza insindacabile, in quanto, come detto, legittimamente svolta, diversamente da quanto lasciato intendere nei messaggi, dal 2003 non viene prestata presso l’Ospedale “S. Eugenio”, ma presso diversa struttura privata e, in particolare, presso la casa di cura privata “Villa Europa” che, peraltro, non viene mai citata nei messaggi.
Si osserva sul punto che l’equivoco generato dai messaggi è tutt’altro che ininfluente sulle scelte dei consumatori, posto che per gli interessati alle prestazioni chirurgiche prospettate, la circostanza di poter subire l’intervento, seppure in regime di intramoenia e pertanto a pagamento, ma presso una struttura pubblica può rappresentare elemento di valutazione di fondamentale importanza. Infatti, un ampio e condiviso sentire ritiene che le strutture ospedaliere offrano maggiori garanzie rispetto alle cliniche private, soprattutto in presenza di eventuali e improvvise emergenze post-operatorie. Ciò in quanto dotate, nella maggioranza dei casi, di un reparto di rianimazione, di strumentazioni e apparecchiature particolarmente sofisticate, nonchè di maggiori scorte di sangue.
Peraltro, lo stesso messaggio appare far leva su tale sentire laddove insiste nell’indicare come valore aggiunto la possibilità di eseguire interventi di chirurgia estetica “con tutte le garanzie di un ospedale specializzato”. Le “garanzie” a cui il messaggio fa riferimento, infatti, appaiono proprio connesse alla struttura dove vengono eseguiti gli interventi, non essendoci alcun riferimento che possa correlare l’indicazione alla mera presenza di un chirurgo e di parte dell’equipe di formazione ospedaliera
I messaggi presentano un contenuto idoneo a trarre in inganno i consumatori pregiudicandone le scelte laddove lasciano intendere che gli interventi di chirurgia plastica proposti siano eseguiti presso il “S. Eugenio”, laddove invece gli stessi, dal 2003, nell’ambito dell’attività libero professionale del Dott. Pedone, sono svolti in una clinica privata.
Si ritiene, pertanto, in accordo con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi siano idonei a trarre in inganno i destinatari circa le caratteristiche del servizio offerto, con particolare riguardo alla logistica di svolgimento degli interventi proposti.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
In particolare, con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto delle modalità di diffusione dei messaggi (internet), suscettibili di aver raggiunto un cospicuo numero di consumatori e della debolezza dei destinatari, trattandosi di tipologie di interventi che, per tipologia e natura, sono diretti a consumatori afflitti da problematiche collegate a imperfezioni morfologiche o a problemi natura estetica, e pertanto in una situazione di particolare debolezza psicologica.
Inoltre, per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio risulta diffuso per un periodo lungo (almeno cinque mesi).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare al Dott. Giuseppe Pedone una sanzione pecuniaria nella misura di importo pari a 17.100 € (diciassettemilacento euro).
Considerato, altresì, che sussiste, nel caso di specie, la circostanza attenuante del fattivo comportamento posto in essere dall’operatore, che nel corso del procedimento ha provveduto a modificare il contenuto del messaggio, l’importo della sanzione nei confronti del Dott. Giuseppe Pedone è ridotto a 12.000 € (dodicimila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche delle prestazioni professionali pubblicizzate, con riguardo alla struttura sanitaria presso la quale gli interventi pubblicizzati vengono eseguiti, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ovvero ledere le imprese concorrenti ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |