Provvedimento

PI6225C - CENTRO SERVIZI FINANZIARI


tipo
Chiusura istruttoria
numero
17817
data
12/27/2007

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
49/2007
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CENTRO SERVIZI FINANZIARI - Ingannevole


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PI6225C - CENTRO SERVIZI FINANZIARI
Provvedimento n. 17817

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 dicembre 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2007, integrata in data 26 luglio 2007, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, relativo all’erogazione di prestiti personali, diffuso a Verona, nel mese di aprile 2007, a mezzo volantini pubblicitari, da parte della impresa Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio, omettendo di indicare gli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione del finanziamento e l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione del costo complessivo dello stesso, non consente al consumatore di valutare la reale convenienza dell’offerta.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato da un volantino pubblicitario contenente, in via principale, oltre alla specifica “Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli UIC 878” e alle indicazioni “finanziamenti veloci: erogazioni in 24 ore”, “a tutte le categorie” e “istruttoria gratuita”, un prospetto riportante i piani di rimborso con l’indicazione di taluni importi dei finanziamenti e delle singole rate di rimborso. A margine del riquadro sono riportate ulteriori indicazioni volte a specificare “esempi riferiti ad una donna di 30 anni di età e 10 di servizio TAEG min. 8% - max consentito dalla legge, variabile in funzione del piano di ammortamento, dell’anzianità di servizio e dell’età del richiedente”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 3 agosto 2007 è stato comunicato al segnalante e al Sig. Luca Pirelli, titolare della ditta Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo alla natura dell’operatore pubblicitario, alle caratteristiche del servizio, alle modalità e condizioni economiche alle quali i prestiti vengono effettivamente erogati, nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel medesimo messaggio.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al Sig. Luca Pirelli, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
la natura dell’attività svolta, precisando se vengono erogati finanziamenti direttamente o se, invece, si tratta di mera intermediazione, indicando, in questo secondo caso, le ragioni sociali degli istituti eroganti e allegando copia delle relative convenzioni;
le modalità e le condizioni economiche alle quali vengono effettivamente concessi i prestiti, specificando l’entità del TAN e del TAEG e l’ammontare delle singole voci di costo, nonché le tempistiche dell’erogazione;
gli esempi di finanziamento riportati nel messaggio, indicando, nello specifico, l’entità del TAN e del TAEG applicati e le tempistiche dell’erogazione.
Con memorie pervenute in data 19 settembre, 19 novembre e 21 novembre 2007, l’impresa Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli ha evidenziato, in via principale, che:
la propria attività consiste nell’effettuare mediazione finanziaria, collaborando con la Società Finanziaria Ge Capital Servizi Finanziari S.p.A.;
per quanto riguarda le condizioni economiche, il TAEG massimo applicato è quello consentito dalla legge, con erogazioni effettivamente in 24 ore dal ricevimento della documentazione completa;
la diffusione dei volantini pubblicitari viene eseguita nelle città di Bergamo e Verona con distribuzione porta a porta, due volte a settimana a Bergamo, a partire dal mese di marzo 2007, e una volta al mese, a partire da maggio 2007, a Verona.
L’operatore, unitamente alle proprie memorie difensive, ha depositato, inoltre, alcuni prospetti di prestiti personali, da cui risultano essere conteggiate anche le spese per l’attività istruttoria.
In data 5 novembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Il messaggio in esame lascia intendere che l’impresa Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli possa concedere finanziamenti. In realtà, l’impresa Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitata a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Pertanto, il messaggio oggetto della richiesta di intervento risulta idoneo a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica dell’operatore pubblicitario, poiché induce nel lettore il convincimento che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia. Né vale ad inficiare tale argomentazione l’indicazione “UIC 878”, in quanto si tratta di indicazione comprensibile solo per chi abbia reale dimestichezza con la disciplina del credito e sia in grado di decifrarla come adempimento all’obbligo, imposto ex lege agli esercenti attività di mediazione creditizia, di rendere noti nella pubblicità a mezzo stampa gli estremi dell’iscrizione nell’apposito Albo tenuto presso l’Ufficio italiano cambi.
L’attività di “mediazione creditizia” presuppone, inoltre, che coloro i quali avanzino richieste di finanziamento non abbiano, in realtà, alcuna certezza circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere il prestito in considerazione del fatto che il finanziamento viene erogato da un ente terzo. Sotto tale aspetto il messaggio appare omissivo, quindi, laddove non specifica che l’effettiva erogazione del finanziamento è rimessa all’ente erogante e pertanto non può essere garantita. In questo contesto appare necessario rilevare, oltretutto, che nel provvedimento del 29 aprile 2005 emanato dall’Ufficio Italiano dei Cambi [Cfr. provv. 29-4-2005 - Istruzioni per i mediatori creditizi, pubblicato in Gazz. Uff. del 20 maggio 2005, n. 116, emanato dall’Ufficio Italiano Cambi.], nella Parte IV dedicata alle Disposizioni in materia di trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori creditizi debbano indicare chiaramente, negli annunci pubblicitari, che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti, in quanto tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto, è necessario rilevare, altresì, come il settore finanziario rientri tra quelli che si contraddistinguono per la forte asimmetria informativa esistente tra operatori economici e consumatori e ciò in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza.
Il messaggio, oltre a riportare, in modo contrario al vero, l’indicazione “istruttoria gratuita”, essendo la stessa smentita dagli stessi prospetti dei prestiti personali inoltrati dall’operatore in allegato alle proprie memorie, pur riportando una tabella contenente alcuni esempi di prestiti e delle relative rate di rimborso, non indica chiaramente, tuttavia, gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, è unicamente riportato attraverso la specifica “(…) TAEG min. 8% - max consentito dalla legge”.
L’espressione “TAEG (…) max consentito dalla legge”, che compare nella pubblicità, appare troppo generica e non consente al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dei finanziamenti.
Lo stesso articolo 123 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 recante “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, al comma 2 dispone, tra l’altro, che gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, debbano indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità.
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, cioè del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tali elementi per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili.
Il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni e della debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, deve ritenersi idoneo, quindi, ad indurre in errore i consumatori in merito alla natura dell’operatore, alle caratteristiche e alle condizioni del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio, che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso a mezzo volantini pubblicitari a Bergamo e a Verona), è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori, la debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, nonché l’entità del pregiudizio potenziale per i consumatori. Per quanto riguarda la durata della violazione, si considera che il messaggio è stato diffuso per almeno 4 mesi (marzo - giugno 2007).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare al Sig. Luca Pirelli titolare della ditta individuale Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli la sanzione pecuniaria nella misura di 28.600 € (ventottomilaseicento euro).

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame integri una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dal Sig. Luca Pirelli titolare dell’impresa individuale Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che al Sig. Luca Pirelli titolare della ditta individuale Centro Servizi Finanziari di Luca Pirelli sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 28.600 € (ventottomilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 12, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
p. IL PRESIDENTE
Giorgio Guazzaloca