Provvedimento
PB103 - NOVA CHANNEL-ELENCO MEDICI E TERAPEUTI
tipo | Chiusura istruttoria | |
numero | 19193 | |
data | 11/26/2008 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 45/2008 | |
PB103 - NOVA CHANNEL-ELENCO MEDICI E TERAPEUTI
Provvedimento n. 19193
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 26 novembre 2008;
SENTITO il relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita” (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Segnalante:
Un professionista.
Professionista:
La società Nova Channel AG (di seguito, Nova Channel), con sede a Lucerna, in Svizzera.
II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
a) Descrizione del messaggio pubblicitario oggetto di istruttoria
Il presente provvedimento concerne un messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta dalla società Nova Channel e relativo alla pubblicizzazione di una banca dati medica internazionale consultabile sul sito internet www.med1web.com, denominata “Elenco dei medici e terapeuti”, gestita da tale società. In particolare, in data 19 dicembre 2007 è pervenuta, da parte di un professionista, una richiesta di intervento, integrata in data 6 marzo 2008, nella quale si segnala la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario costituito da una nota con oggetto “Aggiornamento dati”, con in allegato un modulo di richiesta di informazioni sugli studi medici (c.d. “formulario”), inviato dalla società Nova Channel in data antecedente al 16 luglio 2007, volto a promuovere l’iscrizione di medici e terapeuti nella citata banca dati “Elenco dei medici e terapeuti”.
Più precisamente, la suddetta nota con oggetto “Aggiornamento dati”, riporta le seguenti indicazioni: “Egregi Dottori, noi stiamo già pubblicando la Vostra iscrizione base esistente, completa di tutti i Vostri dettagli. Al fine di mantenere la Vostra iscrizione aggiornata, Vi preghiamo di rettificare la Vostra iscrizione esistente su www.med1web.com. Non appena effettuate le Vostre modifiche, pubblicheremo questa iscrizione gratuitamente. Se decidete di conferire un ordine a pagamento vi preghiamo di utilizzare il formulario allegato.
Al ricevimento del Vostro formulario, controlleremo i Vostri dati nella med1web e, all’occorrenza, li aggiorneremo con le Vostre informazioni, una foto ed il logo. Vi preghiamo di firmare soltanto se volete effettuare un ordine conformemente alle condizioni specificate nel formulario allegato. Ricordate che l’iscrizione gratuita può essere garantita solo in caso di compilazione via web. Il nostro sito web è la piattaforma ideale per l’acquisizione di nuovi pazienti a livello locale, nazionale o internazionale”.
Mentre, il menzionato modulo di richiesta di informazioni (c.d. “formulario”) riporta in un riquadro in calce allo stesso la seguente avvertenza:
“Ordine: Con la presente trasmetto/trasmettiamo alla società Nova Channel AG (casa editrice) l’ordine di pubblicare sulla pagina internet www.med1web.com le indicazioni fornite nel presente modulo […] per i prossimi 12 mesi e per i 24 mesi successivi, sotto forma di annuncio. […] I costi per l’annuncio ammontano a 983 EUR all’anno verranno contabilizzati in anticipo ogni anno.”, alla quale si aggiungono le indicazioni relative al termine di pagamento, all’irrevocabilità dell’ordine salvo ripensamento entro dieci giorni dalla data dell’ordine stesso, al rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso, al diritto applicabile ed alla scelta del foro competente in caso di lite.
b) Profili oggetto di segnalazione
Nella segnalazione il professionista lamenta la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, in quanto sia nella nota con oggetto “Aggiornamento dati” che nel modulo di richiesta di informazioni (c.d. “formulario”) non sono presenti indicazioni che lasciano intendere in modo chiaro le condizioni economiche previste per l’adesione al servizio pubblicizzato. Il professionista lamenta, altresì, gli insistenti solleciti di pagamento pervenutigli dalla società Nova Channel nelle date del 4 settembre 2007, 10 ottobre 2007, 7 novembre 2007, 6 dicembre 2007 e 15 gennaio 2008, a seguito della compilazione del suddetto formulario, inviato a mezzo posta in data 16 luglio 2007 alla società, attraverso cui ha conferito involontariamente un ordine di pagamento di euro 983 per costi dell’annuncio a favore della stessa.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio del procedimento
A seguito della predetta richiesta di intervento in data 4 giugno 2008, è stato comunicato alla società Nova Channel ed al segnalante, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, l’avvio di un procedimento, in quanto il messaggio oggetto di segnalazione avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, potendo risultare idoneo ad indurre in errore il professionista circa la sua natura promozionale e le condizioni economiche dell’offerta di servizio di iscrizione da parte dei medici e dei terapeuti nella banca dati medica internazionale consultabile sul sito internet www.med1web.com e di aggiornamento dei dati relativi alla loro attività professionale presenti nella stessa, con esso pubblicizzata.
Contestualmente alla predetta comunicazione d’avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario segnalato, è stato chiesto alla società Nova Channel, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione):
– le condizioni economiche previste per l’adesione all’offerta di servizio di iscrizione da parte dei medici e dei terapeuti nella banca dati medica internazionale consultabile sul sito internet www.med1web.com e di aggiornamento dei dati relativi alla loro attività professionale presenti nella medesima, nonché le modalità di svolgimento del servizio stesso;
– il numero delle adesioni ottenute durante l’anno 2007 e con riferimento all’annualità 2008 sino alla data del 4 giugno 2008 (data della comunicazione di avvio del procedimento), nonché l’identità dei soggetti residenti in Italia che hanno aderito all’offerta;
– la copia originale, o una bozza in corso di pubblicazione, della banca dati “Elenco medici e terapeuti” consultabile sul sito internet www.med1web.com, su supporto CD-ROM.
Nella medesima sede è stato chiesto, altresì, alla società Nova Channel di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:
– la programmazione del messaggio, precisando il periodo di diffusione;
– le altre tipologie di messaggi aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento, fornendo indicazioni circa luogo, durata e modalità di diffusione;
– il numero di moduli di richiesta di informazioni sugli studi medici (c.d. “formulari”) e di note con oggetto “Aggiornamento dati” stampate e/o diffuse da ottobre 2007 a maggio 2008, i canali di diffusione utilizzati e le aree geografiche di distribuzione.
In data 27 giugno 2008 è pervenuta una nuova comunicazione da parte del segnalante nella quale lo stesso evidenzia che, a partire dalla data del 30 luglio 2007, ha provveduto alla verifica in forma sporadica dell’asserita pubblicazione sul citato sito internet www.med1web.com dei propri dati, rilevando che quest’ultima sarebbe avvenuta unicamente nella data del 10 settembre 2007, così come è possibile riscontrare dagli allegati a tale comunicazione che consistono in ricerche effettuate in diversi giorni nella banca dati “Elenco medici e terapeuti” in questione immettendo i riferimenti della propria attività professionale.
b) attribuzione alla società Nova Channel dell’onere della prova
In seguito all’avvio del procedimento istruttorio la società Nova Channel non ha prodotto alcun elemento probatorio che consentisse di valutare l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario segnalato, pur risultando che la relativa comunicazione di avvio del procedimento fosse regolarmente pervenuta alla stessa in data 10 giugno 2008.
In particolare, la società Nova Channel non ha fornito le informazioni richieste da questa Autorità contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, nel termine assegnato di venti giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, né ha presentato, entro il medesimo termine assegnato, memorie e/o documenti.
Pertanto, poiché tali elementi erano da ritenersi in possesso della società Nova Channel, è risultato necessario attribuire al citato professionista l’onere della prova sull’esattezza dei dati di fatto connessi al messaggio pubblicitario in questione ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, assegnando un termine di dieci giorni dalla data di comunicazione per la produzione dei citati elementi di prova.
c) ulteriori informazioni acquisite in fase istruttoria
Successivamente alla comunicazione di attribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, inviata in data 3 ottobre 2008, la società Nova Channel non ha prodotto i richiesti elementi di prova, benché anche in questa occasione la suddetta comunicazione fosse regolarmente pervenuta alla società in data 8 ottobre 2008.
In data 28 ottobre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
A seguito della predetta comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria è pervenuta, in data 12 novembre 2008 (anticipata via fax in data 11 novembre 2008), una memoria difensiva della società Nova Channel, nella quale si rappresenta quanto segue:
– che una delle attività economiche da essa esercitate consiste nella pubblicazione on line di una banca dati medica internazionale - aggiornata quotidianamente - che attualmente conta circa 1,5 milioni di registrazioni di medici, terapeuti, cliniche ed altre categorie di soggetti medici o paramedici (ostetriche, ottici, farmacie, ecc.);
– che tale banca dati, denominata “Med1web” e pubblicata on line all’indirizzo www.med1web.com, essendo strutturata come un motore di ricerca, consente di individuare un medico (o un terapeuta, o una struttura) sia sulla base della disciplina di appartenenza del medesimo, sia sulla base della località in cui l’attività è esercitata, sia in base alla lingua in cui la prestazione medica o paramedica viene resa;
– che i medici e i terapeuti, i cui dati di base (esclusivamente nome e indirizzo) sono pubblicati gratuitamente sul citato sito, possono decidere di stipulare con la società Nova Channel anche un contratto di inserzione pubblicitaria, ottenendo - a pagamento - la pubblicazione di ulteriori elementi relativi alla propria attività (ambito di specialità, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, lingue parlate, eventualmente logo e immagine);
– che per promuovere in Italia la stipulazione di tali contratti, la società Nova Channel ha inviato per posta, nell’anno 2007, moduli pubblicitari in cui vengono riportati da un lato il nome e l’indirizzo del medico e dall’altro le condizioni del contratto di inserzione pubblicitaria.
Ciò premesso, la società Nova Channel evidenzia che il modulo pubblicitario contenente la proposta contrattuale “Med1web” è stato diffuso esclusivamente nell’anno 2007, in un’unica occasione, e precisamente nel mese di maggio, e che in tutto il territorio italiano sono state raccolte solo 41 adesioni.
Attualmente non è prevista alcuna ulteriore spedizione del suddetto modulo in Italia, né la società Nova Channel, a far data dall’anno 2007, ha più diffuso, né ha più intenzione di diffondere, alcun volantino pubblicitario sul territorio italiano relativo a qualsivoglia prodotto editoriale.
La società Nova Channel, inoltre, sottolinea che i moduli pubblicitari oggetto del procedimento costituiscono solo una delle versioni dei volantini distribuiti nel tempo sul territorio italiano, con riferimento ai quali la casa editrice ha cercato di far propri i principi più volte espressi dall’Autorità in tema di pubblicità ingannevole, effettuando modifiche atte ad evidenziare da un lato il carattere di proposta contrattuale del modulo, e dall’altro l’onerosità della sua sottoscrizione, eliminando in radice la possibilità di equivoco con il mantenimento e la correzione gratuiti dei dati dei medici già esistenti nella propria banca dati.
La società Nova Channel afferma, in particolare, che l’inidoneità del modulo pubblicitario in questione ad indurre in errore i destinatari con pregiudizio del loro comportamento economico e l’immediata riconoscibilità dell’oggetto del messaggio diffuso (un’offerta a pagamento) sarebbero desumibili dai seguenti elementi:
a) presentazione su due pagine:
l’attuale versione del modulo pubblicitario non è più formata da unica pagina, come nei precedenti volantini aventi ad oggetto altro prodotto editoriale, ma si compone di due pagine, con rispettive distinte funzioni: la prima pagina (la citata nota con oggetto “Aggiornamento dati”) descrive sommariamente l’utilità dello “strumento” “Med1web” e l’opportunità della correzione (gratuita) dei dati eventualmente erronei o non più attuali; mentre nella seconda pagina (il menzionato modulo di richiesta di informazioni, c.d. “formulario”) il destinatario della proposta può commissionare un’inserzione pubblicitaria a pagamento alla casa editrice svizzera. In altri termini, la seconda pagina, quella ove il destinatario, se interessato, deve apporre la propria firma per accettazione, serve esclusivamente a tale scopo, non ha altra funzione se non quella di spazio in cui il destinatario può aderire all’offerta commerciale pubblicizzata;
b) duplice dichiarazione espressa:
in apertura della seconda pagina (in spazio di molto antecedente rispetto a quello ove il destinatario può apporre la sua firma) si legge “Questo formulario è unicamente utilizzabile per l’inserzione desiderata”. Anche il lettore più disattento o più sprovveduto, che non leggesse la prima pagina del modulo pervenutogli o che non intendesse leggere nemmeno le condizioni contrattuali poste in calce al volantino prima di apporre la propria firma, verrebbe avvertito circa la funzione del formulario: pubblicare un’inserzione pubblicitaria, servizio che non può che prevedere il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Ma tale impostazione è anticipata già alla prima delle due pagine, nella quale si legge che “Vi preghiamo di firmare soltanto se volete effettuare un ordine conformemente alle condizioni specificate nel formulario allegato”. Il lettore, anche il più distratto, verrebbe quindi espressamente avvisato che deve sottoscrivere un documento esclusivamente se la sua intenzione è quella di commissionare alla società proponente un ordine commerciale, il quale soggiacerà alle condizioni economiche e contrattuali riportate nel “formulario allegato”;
c) espressa connessione tra onerosità della proposta e compilazione del modulo d’ordine:
ancora, con riferimento alla prima pagina del modulo diffuso, l’accostamento delle parole “ordine a pagamento” e “formulario allegato” nella seguente dicitura “Se decidete di conferire un ordine a pagamento, Vi preghiamo di utilizzare il formulario allegato”, svolgerebbe la funzione di collegare espressamente l’onerosità della proposta all’utilizzo (e dunque alla compilazione) del formulario, senza rischio di fraintendimenti;
d) opzione gratuita esercitabile solo on line:
inoltre, in merito alla versione del volantino oggetto del presente procedimento, si evidenzia come, a differenza che nel passato, la c.d. “opzione gratuita” (descritta solo sulla prima delle due pagine di cui è composta la proposta), e cioè la possibilità di aggiornare e di rettificare gratuitamente i dati esistenti, può essere esercitata esclusivamente on line, accedendo al sito www.med1web.com. Il modulo recita: “Vi preghiamo di rettificare la Vostra iscrizione su www.med1web.com” e, poco più sotto, “Ricordate che l’iscrizione gratuita può essere garantita solo in caso di compilazione via web”. Ciò rafforzerebbe, secondo quanto asserito dalla società Nova Channel, il carattere di chiarezza e trasparenza relativo alla funzione svolta dalla seconda pagina del modulo, dall’ordine e dalla sottoscrizione che il destinatario può apporvi.
e) layout grafico:
infine, la società Nova Channel mette in luce come nel volantino diffuso non vi sia alcuna differenziazione grafica tra le varie parti del volantino (le condizioni contrattuali dell’ordine rappresentano l’unico “testo” in senso proprio), né alcuna evidenziazione di termini riferibili ad una eventuale gratuità della proposta commerciale, né alcun “eyecatcher”, ossia un segno grafico o cromatico o letterale evidenziato che sia in grado di attirare l’attenzione del lettore distraendola dalle reali condizioni contrattuali.
Gli unici “eyecatcher” rinvenibili sul modulo a detta della società sono i due grandi riquadri bianchi posti in calce ad esso (spazio per il luogo e la data nonché per il timbro e/o la firma), ma questi ultimi, sarebbero destinati a catturare l’attenzione del lettore sul carattere “giuridicamente vincolante” del timbro del medico o della struttura clinica e della firma eventualmente apposti.
Ribadisce poi che gli unici elementi del volantino evidenziati mediante l’uso del cassetto sono due: il lemma “Ordine”, che rimanda direttamente alla natura commerciale della proposta contrattuale formulata, e il prezzo “983 EUR”, che chiarisce senza possibilità di equivoco la natura onerosa dell’offerta pubblicizzata.
Secondo la società Nova Channel, in considerazione della formulazione complessiva del messaggio, del suo tenore letterale, del suo lay-out grafico, degli accorgimenti adottati dall’operatore pubblicitario al fine di evidenziare al destinatario l’onerosità della proposta contrattuale, dello scopo esclusivo del formulario da compilare e sottoscrivere, esclude che il modulo non sia immediatamente riconoscibile come pubblicità e sia invece idoneo a indurre in errore i destinatari e a pregiudicarne il loro comportamento economico.
Infine, in data 19 novembre 2008 è pervenuta una nuova comunicazione da parte del segnalante, nella quale si fa presente il reiterato invio dei solleciti di pagamento, da ultimo trasmessi dalla società Nova Channel nelle date dell’11 settembre 2008 e del 13 ottobre 2008, nonché l’invio in data 7 agosto 2008 della richiesta di pagamento della fattura relativa al nuovo anno contrattuale.
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) Valutazione della nota con oggetto “Aggiornamento dati”
Con riferimento alla nota con oggetto “Aggiornamento dati”, cui è allegato il modulo di richiesta informazioni (c.d. “formulario”), è da osservarsi che la stessa presenta il servizio offerto dal sito internet www.med1web.com relativo alla consultazione della banca dati “Med1web” che fornisce l’elenco dei medici e terapeuti iscritti, esaltandone l’utilità in ragione del fatto che costituirebbe la piattaforma ideale per l’acquisizione di nuovi pazienti a livello locale, nazionale o internazionale. Nella stessa nota, inoltre, si asserisce che è in corso la pubblicazione di un’iscrizione base, completa di tutti i dettagli del professionista destinatario della missiva e si evidenzia l’opportunità della correzione dei dati della stessa eventualmente erronei o non più attuali. A tale scopo, si richiede la rettifica degli stessi sul predetto sito, a seguito della quale la pubblicazione dell’iscrizione avverrebbe gratuitamente. Tuttavia, piuttosto che concludere questo periodo con l’espressione, più avanti riportata, che “l’iscrizione gratuita può essere garantita solo in caso di compilazione via web”, segue la seguente frase “Se decidete di conferire un ordine a pagamento vi preghiamo di utilizzare il formulario allegato”, con cui termina il paragrafo, nel quale si avvicendano con poca chiarezza in merito ai loro ambiti di riferimento termini quali “gratuitamente” e “a pagamento”. Tale osservazione vale anche con riguardo al successivo paragrafo, che inizia con l’esplicazione della principale finalità del formulario allegato, che sarebbe di consentire l’aggiornamento dei dati ottenendo anche la pubblicazione di ulteriori elementi relativi alla propria attività (ambito di specialità, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, lingue parlate, eventualmente logo e immagine), alla quale si aggiunge la finalità del conferimento di un ordine di pagamento secondo le condizioni economiche in esso specificate. Nuovamente, come nel precedente paragrafo ma in un ordine invertito, segue immediatamente ad un periodo che indica la modalità, in questo caso onerosa, di pubblicazione dei citati dati aggiornati, un’espressione che rimanda alla modalità a titolo gratuito con la compilazione via web.
In definitiva, la circostanza che i due paragrafi centrali di cui è composta la nota che esplicano le condizioni per la pubblicazione dei dati aggiornati del professionista nelle due modalità gratuita e onerosa, invece che essere distinti in base ai criteri del titolo appunto gratuito e oneroso in base al quale la stessa avviene, presentano una confusoria rappresentazione di queste condizioni, dovuta alla commistione sia nel primo che nel secondo delle due suddette modalità, risultando la nota non chiara da un punto di vista espressivo, nonché concettuale.
b) Valutazione del modulo di richiesta di informazioni (c.d. “formulario”)
Con riferimento al modulo di richiesta informazioni (c.d. “formulario”) è da evidenziare che lo stesso è diretto a promuovere l’inserimento, dietro pagamento di un corrispettivo di 983 euro annui, nella banca dati “Med1web”, sotto forma di annuncio, dei seguenti dati: nome del professionista e del proprio studio professionale; indirizzo, telefono/fax, e-mail e sito; ambito medico o terapeutico dell’attività svolta, con l’indicazione della propria specializzazione; lingua in cui la prestazione medica o paramedica viene resa. I costi del servizio offerto non sono, tuttavia, chiaramente esplicitati nel messaggio. Infatti, mentre i tre quarti della pagina sono occupati dagli spazi da compilare con i dati sopra richiamati solo l’ultima parte del foglio è destinata all’avvertenza relativa alle condizioni economiche dell’offerta. Inoltre, il paragrafo, intitolato “Ordine”, contenente le suddette condizioni economiche, è redatto con caratteri grafici di misura notevolmente inferiore rispetto a quelli utilizzati nel resto del modulo ed in modo particolarmente compatto e poco leggibile rispetto al contesto generale del messaggio. Né risulta sufficiente a richiamare l’attenzione dei destinatari in ordine alla rilevanza delle informazioni in esso contenute l’utilizzazione del carattere grassetto con riferimento al lemma “Ordine”.
c) Valutazione complessiva del messaggio pubblicitario
Pertanto, la poca chiarezza riscontrata disgiuntamente nella nota con oggetto “Aggiornamento dati” e nel modulo di richiesta di informazioni (c.d. “formulario”) fa sì che, complessivamente, il messaggio pubblicitario sia idoneo ad indurre in errore i destinatari circa la sua natura promozionale e le condizioni economiche dell’offerta del servizio di iscrizione, da parte dei medici e dei terapeuti, nella banca dati medica internazionale consultabile sul sito internet www.med1web.com e di aggiornamento dei dati relativi alla loro attività professionale, pregiudicandone il comportamento economico.
Infatti, affinché una comunicazione commerciale non sia ingannevole è necessario non solo che via sia completezza nelle informazioni in essa contenute, ma che la presentazione delle stesse avvenga in maniera chiara e univoca.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all’articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145 del 2007: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione a mezzo posta su tutto il territorio nazionale, è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di destinatari.
Per quanto riguarda la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti dalla società Nova Channel e dalle dichiarazione dei rappresentanti della società, il messaggio risulta diffuso esclusivamente nell’anno 2007, in un’unica occasione, e precisamente nel mese di maggio e non è prevista alcuna ulteriore spedizione del suddetto modulo in Italia, né di qualsivoglia altro prodotto editoriale.
Inoltre, nel caso di specie si tiene conto dell’entità del pregiudizio del professionista essendo il messaggio volto a promuovere la pubblicazione di un’inserzione pubblicitaria all’interno di una banca dati, consultabile su un sito internet, che comporta per i destinatari un significativo esborso economico.
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Nova Channel è determinata in misura pari a € 100.000,00 (centomila euro).
Si è considerato, da ultimo, che sussiste a carico della società Nova Channel una circostanza aggravante in quanto risulta essere destinataria di un provvedimento di ingannevolezza (provvedimento del 6 marzo 2003, n. 11791) in violazione del Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 e di un provvedimento di inottemperanza a questa decisione (provvedimento di inottemperanza del 12 luglio 2007, n. 17072), anche se con riferimento ad altro prodotto editoriale.
Tutto ciò considerato, si ritiene congruo applicare una sanzione in misura pari a 150.000 € (centocinquantamila euro).
RITENUTO, che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 145/07, nei limiti di cui in motivazione, il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta dalla società Nova Channel è idoneo ad indurre i consumatori in errore circa la sua natura promozionale e le condizioni economiche dell’offerta di servizio di iscrizione da parte dei medici e dei terapeuti nella banca dati medica internazionale consultabile sul sito internet www.med1web.com e di aggiornamento dei dati relativi alla loro attività professionale presenti nella stessa, con esso pubblicizzata
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |