Provvedimento n. 11055 ( C5372 ) HOLDING DEI GIOCHI/RAMI DI AZIENDA DI GIOCASA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2002;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società Holding dei Giochi Spa, pervenuto in data 15 luglio 2002;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
Holding dei Giochi Spa (di seguito HDG) è una società avente per oggetto il commercio, l’importazione e l’esportazione, sia all’ingrosso, sia al minuto, o per corrispondenza, di diversi articoli (per l’infanzia, da regalo, sportivi, di cartoleria, libreria, casalinghi, elettrodomestici, apparecchi fotografici, altro). La suddetta società è controllata indirettamente da Giochi Preziosi Spa; quest’ultima fa capo alla società Fingiochi Spa.
Nel 2001, Fingiochi ha realizzato in Italia un fatturato di circa 439,3 milioni di euro.
Oggetto di acquisizione sono tre rami di azienda appartenenti a Giocasa Srl (di seguito Giocasa) attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni rientranti nel settore non alimentare.
Nel 2001, il fatturato dei tre rami di azienda oggetto dell’acquisizione è stato di circa 1,7 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione comunicata consiste nell’assunzione del controllo da parte della Holding dei Giochi di tre punti vendita attualmente gestiti da Giocasa.
I tre rami d’azienda sono situati tutti nella provincia di Udine, e precisamente a: a) Torreano di Martignacco, presso il Centro Commerciale “Città Fiera”; b) Reana del Roiale, Via Nazionale; c) Udine, Via Mercato Vecchio, 29.
In particolare, il contratto stipulato tra HDG e Giocasa prevede la concessione in affitto del ramo d’azienda sito in Reana del Roiale; la cessione del contratto di affitto del punto vendita sito in Torreano di Martignacco; l’acquisto del punto vendita sito in Via Mercato Vecchio, 29, Udine. Parte integrante del contratto di affitto del punto vendita sito in Reana del Roiale, e del contratto di acquisto del ramo d’azienda sito a Udine, è un patto di non concorrenza a carico della parte cedente, limitatamente alla provincia di Udine, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, e rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo della comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 387 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che tale patto sia limitato all’ambito territoriale della provincia in cui operano le società acquisite e abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione11[Si veda la comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2001/C-188/03) con particolare riferimento al paragrafo 15 della stessa.].
4. Valutazione della concentrazione
I mercati del prodotto
I tre punti vendita oggetto dell’operazione sono attivi nel commercio al dettaglio di giocattoli, e di zaini, cartelle-zaino, astucci ad uso scolastico, di prodotti cartotecnici e di articoli per scrittura.
Più in particolare, i mercati interessatidalla presente operazione sono quelli della distribuzione di:
a) giocattoli per la prima infanzia, peluche, giochi di costruzione, giochi da tavolo, puzzle;
b) zaini e astucci ad uso scolastico, prodotti cartotecnici, articoli per scrittura.
Ciascuno dei prodotti sub b) potrebbe rappresentare un mercato distinto.
Con riferimento all'operazione in esame, tuttavia, non occorre definire con esattezza se le attività di distribuzione al dettaglio relativa agli zaini e agli astucci scolastici, ai prodotti cartotecnici e agli articoli per scrittura, costituiscano mercati distinti. Infatti, qualunque sia la definizione adottata, le valutazioni di ordine concorrenziale non risulterebbero significativamente diverse.
Il mercato geografico
In considerazione delle caratteristiche della distribuzione dei prodotti sopra menzionati, nonché in virtù del normale comportamento d’acquisto che ci si può attendere dalla generalità dei consumatori in riferimento ai settori merceologici interessati, e dell’importanza attribuita alla prossimità dei punti di vendita, il mercato geografico presenta una dimensione locale.
Avuto riguardo alla localizzazione dei punti vendita oggetto di acquisizione l’ambito territoriale interessato dalla presente operazione corrisponde alla provincia di Udine.
Effetti della concentrazione
Sul mercato dei giocattoli, la distribuzione al dettaglio risulta estremamente parcellizzata sia a livello nazionale, sia a livello locale. Nelle aree geografiche interessate dall'operazione in esame il confronto concorrenziale si svolge tra i numerosi punti vendita specializzati nonché tra i vari esercizi provvisti di un reparto specializzato in giocattoli.
A seguito dell’operazione la quota detenuta da HDG, attualmente del 2,6%, del quale il 2,52% circa è rappresentato dal mercato del giocattolo, si modificherà in misura marginale in considerazione della quota detenuta dalle imprese oggetto di acquisizione, pari al 3,8%, del quale il 3,7% circa è rappresentato dal mercato del giocattolo.
Relativamente alla distribuzione degli zaini, degli astucci scolastici, dei prodotti cartotecnoici e degli articoli per la scrittura, HDG è presente con una quota intorno al 0,08%, mentre le imprese oggetto di acquisizione detengono complessivamente una quota di circa 0,1%.
Nell’area geografica interessata dall'operazione in esame il confronto concorrenziale si svolge tra i numerosi punti vendita specializzati nonché tra i vari esercizi provvisti di un reparto specializzato in giocattoli, quali Carrefour, Iper Lavoratore, Panorama, Iper Despar, Gruppo Coin.
In considerazione delle modeste quote detenute dall’impresa acquirente nella provincia di Udine si ritiene che la presente operazione comunicata non sia in grado di alterare la struttura concorrenziale del mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.