Provvedimento

C8175 - TREFINANCE-NOVA FRONDA/OVO


DATI GENERALI
tipo
Non avvio istruttoria
numero
16433
data
02/01/2007

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
5/2007
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TREFINANCE-NOVA FRONDA/OVO - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)



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C8175 - TREFINANCE-NOVA FRONDA/OVO
Provvedimento n. 16433

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto di Trefinance S.A., pervenuto in data 13 dicembre 2006;

VISTA la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 22 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 22 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

TREFINANCE S.A. (di seguito TRF), è una società di diritto lussemburghese, facente parte del gruppo Fininvest S.p.A., che svolge attività finanziarie in genere ed, in particolare, acquisisce partecipazioni in altre società lussemburghesi o straniere.
Nel 2005, il gruppo Fininvest ha realizzato a livello consolidato un fatturato pari a circa 5,6 miliardi di euro. Nello stesso anno, TRF ha realizzato un fatturato pari a circa 1,5 milioni di euro, interamente per vendite in Italia.

NOVA FRONDA S.r.l. (di seguito Nova Fronda), il cui capitale è interamente detenuto da una persona fisica, è una società attiva nella produzione, pubblicazione, realizzazione e commercializzazione di registrazioni fonografiche, videofonomeccaniche, dischi fonografici, nastri magnetici ed ogni altro analogo apparecchio, strumento, mezzo o supporto idoneo alla fissazione del suono, della voce o dell’immagine di pellicole cinematografiche o simili. Nova Fronda detiene, attualmente, il controllo esclusivo della società OVO S.r.l. (di seguito OVO), attiva, fino ad oggi, nella sperimentazione e nello studio di nuovi progetti di comunicazione di prodotti editoriali quali cortometraggi, documentari e formati brevi di intrattenimento. A seguito dell’operazione, l’attività di OVO si concentrerà nella produzione e diffusione di contenuti tematici.
Nel 2005, Nova Fronda ha realizzato un fatturato pari a circa 146.000 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di TRF, del 47% del capitale sociale della società OVO, attualmente detenuto da Nova Fronda, che continuerà a detenere il restante 53% del capitale sociale della società stessa. In particolare, l’operazione in esame prevede l’ingresso di TRF nel capitale sociale di OVO in due fasi distinte; in una prima fase (già attuata) TRF ha acquisito da Nova Fronda una partecipazione pari all’8% del capitale sociale di OVO, mentre, in una seconda fase, acquisirà un’ulteriore quota di capitale, raggiungendo una partecipazione del 47% nel capitale sociale di OVO.
A seguito della seconda fase, diventerà efficace il patto parasociale, stipulato dalle parti, in base al quale il Consiglio di Amministrazione della società OVO sarà costituito da quattro membri, due dei quali (presidente ed amministratore delegato) nominati da Nova Fronda e due nominati da Trefinance. Tale patto prevede inoltre che l’approvazione delle decisioni strategiche della società necessiti di una maggioranza qualificata pari ai 3/4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che le delibere attinenti alcune materie di competenza dell’assemblea (operazioni sul capitale ed operazioni straordinarie) siano approvate da almeno il 67% del capitale sociale di OVO.
Pertanto, per effetto di quanto previsto nel patto parasociale, a seguito dell’operazione, OVO sarà soggetta al controllo congiunto di TRF e Nova Fronda.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

Il mercato interessato dalla presente operazione, che vede, dal lato dell’offerta, i produttori di contenuti televisivi e, dal lato della domanda, le emittenti televisive, è quello della produzione di programmi televisivi a contenuto tematico, con l’esclusione di quelli a contenuto cd. premium (ossia relativi a eventi sportivi e alla trasmissione di film) [Cfr. dec. Commissione del 2 aprile 2003, caso COMP/M:2876, NewsCorp/Telepiù.]. Ai fini della valutazione della presente operazione, tra i diversi canali televisivi generalmente trasmessi all’interno di piattaforme a pagamento, occorre, infatti, distinguere i programmi a contenuto cd. tematico da quelli a contenuto cd premium che non risultano interessati dall’operazione in esame.
La dimensione geografica di tale mercato può essere limitata al territorio nazionale, in considerazione di fattori di carattere linguistico e culturale.
L’operazione notificata non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della struttura del mercato interessato. Al riguardo si fa presente che TRF non è attiva in tale mercato e che OVO è stata costituita recentemente e, fino ad oggi, ha svolto esclusivamente attività di sperimentali nonché studi di fattibilità circa l’attività che andrà a svolgere.
Alla luce di quanto precede, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante nel mercato rilevante.

Il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto pervenuto in data 22 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;


DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà