Provvedimento

A49 - POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO


DATI GENERALI
tipo
Chiusura istruttoria
numero
2379
data
10/19/1994

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
42/1994
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POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO - 2-Intesa (esito: Non violazione)
POZZUOLI FERRIES/GRUPPO LAURO - 3-Abuso di posizione dominante (esito: Violazione articolo 3)



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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 1994;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la segnalazione della società POZZUOLI FERRIES Srl, pervenuta in data 23 marzo 1993, e la documentazione integrativa, inviata dalla stessa società e pervenuta in data 27 dicembre 1993 e 3 febbraio 1994;

RITENUTA la propria competenza;

VISTA la propria delibera adottata in data 12 aprile 1994, con la quale ha avviato l'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl, AMBROMAR Sas e MEDMAR Srl;

VISTA la propria delibera del 12 aprile 1994, con la quale ha disposto di effettuare presso le sedi delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl, AGOSTINO LAURO Srl, controllante le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl e LINEE LAURO Srl, AMBROMAR Sas e MEDMAR Srl le ispezioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, al fine di accertare, mediante acquisizioni documentali, la possibile violazione degli artt. 2 e 3 della stessa legge;

VISTI i documenti e le informazioni acquisiti nel corso delle ispezioni effettuate in data 20 aprile 1994, in attuazione della sopra citata delibera dell'Autorità, ed il relativo verbale di accertamento;

VISTA la documentazione inviata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, pervenuta in data 30 giugno 1993;

SENTITI in data 1° giugno 1994 e, nuovamente, in data 27 settembre 1994 i rappresentanti della società POZZUOLI FERRIES Srl;

SENTITI in data 2 giugno 1994 e, nuovamente, in data 5 ottobre 1994 i rappresentanti delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl e MEDMAR Srl;

SENTITI in data 18 luglio 1994 i rappresentanti della CA.RE.MAR. Spa, società anch'essa operante sulle tratte oggetto del procedimento;


I. IL FATTO

1. Con atto pervenuto in data 23 marzo 1993 e successive integrazioni, la società POZZUOLI FERRIES Srl denunciava presunte distorsioni della concorrenza poste in essere dal c.d. gruppo Lauro nel settore del trasporto marittimo di persone e merci sulle rotte: Pozzuoli-Ischia-Casamicciola, Baia-Ischia-Casamicciola, Napoli-Ischia-Casamicciola e viceversa.
Secondo la parte denunciante, le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl, AMBROMAR Sas e MEDMAR Srl, operanti sulle rotte sopra elencate e facenti parte di un unico gruppo, il c.d. gruppo Lauro, avrebbero posto in essere i seguenti comportamenti abusivi:
a) la fissazione di clausole di esclusiva nei confronti di agenzie di viaggio;
b) l'acquisizione di autorizzazioni all'approdo, per le rotte indicate, in numero superiore a quelle effettivamente esercitate.


II. LE PARTI

2. La società POZZUOLI FERRIES Srl è una società di navigazione che si è costituita il 1° luglio 1992 ed ha per oggetto sociale "il trasporto marittimo, terrestre ed aereo, l'acquisto e vendita di navi, il noleggio, la trasformazione e la costruzione di navi passeggeri e da trasporto, lo svolgimento di attività turistiche e marittime, organizzazione di gite, escursioni, programmi, stampa e diffusione di dépliant".
Essa opera con una motonave in grado di trasportare passeggeri e merci sulle tratte Pozzuoli-Ischia-Casamicciola e Baia-Ischia-Casamicciola.
Nel 1993, il fatturato della POZZUOLI FERRIES Srl ammontava a circa 359 milioni di lire.

3. Le società nei cui confronti è stato avviato il procedimento sono le seguenti: TRAGHETTI POZZUOLI Srl che opera con navi traghetto sulla rotta Pozzuoli-Ischia, ALILAURO Spa che opera con mezzi veloci sulla rotta Napoli-Ischia, LINEE LAURO Srl che opera sia con traghetti che con mezzi veloci sulla rotta Napoli-Ischia, MEDMAR Srl che prima di essere acquisita dalla ALILAURO Srl operava con mezzi veloci prevalentemente su rotte diverse da quelle interessate dal presente procedimento e AMBROMAR Sas che opera con traghetti sulla rotta Pozzuoli/Baia-Ischia.
Tali società svolgono attività armatoriale con navi proprie o di terzi, effettuano l'esercizio di linee di trasporto di passeggeri e merci a mezzo di navi e/o aliscafi, svolgono attività di locazione, noleggio, compravendita e costruzione di navi ed aliscafi, nonché di servizi di pulizia delle acque marine e delle coste.
Il fatturato realizzato dalle società nel 1993 è stato rispettivamente pari a 12 miliardi di lire circa per la TRAGHETTI POZZUOLI Srl, 15 miliardi di lire circa per la ALILAURO Srl, 15 miliardi di lire circa per la LINEE LAURO Srl. Il fatturato realizzato dalla MEDMAR Srl è stato pari a 2,6 miliardi di lire circa nel 1992; nel 1993 la società è stata incorporata nella ALILAURO Spa. La società AMBROMAR Sas è attualmente inoperativa e sottoposta a procedure concorsuali.


III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Il Gruppo Lauro

4. Sulla base della documentazione acquisita (documenti agli atti comprendenti i libri soci di tutte le società sotto elencate), le compagini societarie delle imprese coinvolte nel procedimento sono le seguenti:
- TRAGHETTI POZZUOLI Srl:
1993: 51 % AGOSTINO LAURO Srl, 44% Pozzuoli Marittima Srl, 5% Ambrosino Srl.
Presidente del Consiglio di Amministrazione è il signor Nicola D'Abundo e amministratori delegati la signora Anna Maria Lauro e il signor Benito Buono;
- ALILAURO Spa:
1993: 2,8% signor Salvatore Lauro, 41,7% SOFIDA Srl, 38,9% signora Anna Maria Lauro, 8,3% Lauro Invest Srl, 8,3% La Perla Srl del signor Nicola D'Abundo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione è il signor Salvatore Lauro, amministratore delegato il signor Nicola D'Abundo;
- LINEE LAURO Srl:
1993: 100% AGOSTINO LAURO Srl (nell'audizione del 2 giugno 1994 i signori Salvatore Lauro e Nicola D'Abundo hanno affermato che dal 1994 il 70% delle quote appartiene alla famiglia Lauro ed il 30% al signor Nicola D'Abundo).
Amministratore unico della società dal 1993 è il signor Salvatore Lauro;
- AMBROMAR Sas di Raimondo Ambrosino:
1993: 52% ECOLSEA Srl (socio accomandante), 43% signor Giulio Iacono (socio accomandante), 2,5% signor Raimondo Ambrosino (socio accomandatario) e 2,5% signor Mario Ambrosino.
I signori Giulio Iacono e Raimondo Ambrosino sono amministratori della società a firma congiunta;
- MEDMAR Srl:
1993: 50% SOFIDA Srl, 50% ALILAURO Spa;
1994: 100% ALILAURO Spa.
Presidente del Consiglio di Amministrazione è il signor Nicola D'Abundo.

5. Dall'atto costitutivo della società AGOSTINO LAURO Srl risulta, in particolare, che detta società ha un ruolo di coordinamento dell'attività finanziaria, gestendo partecipazioni nelle altre società del gruppo e intervenendo nel finanziamento del gruppo per la realizzazione dell'oggetto sociale delle singole società.

6. Per quanto riguarda i rapporti tra le società elencate, si osserva che:
a) la società AGOSTINO LAURO Srl detiene il 51% del capitale sociale della società TRAGHETTI POZZUOLI Srl ed il 100% del capitale sociale della società LINEE LAURO Srl;
b) la società MEDMAR Srl, il cui capitale sociale apparteneva per il 50% alla società ALILAURO Spa, è stata, in data successiva all'apertura della presente istruttoria, incorporata nella ALILAURO Spa medesima;
c) il signor Salvatore Lauro, coamministratore della società AGOSTINO LAURO Srl e Presidente del consiglio di amministrazione della società ALILAURO Spa (oltre che amministratore unico della LINEE LAURO Srl), detiene il 66,5% del capitale sociale della AGOSTINO LAURO Spa ed il 2,8% della ALILAURO Spa. Rileva anche il fatto che la società LAURO INVEST Srl, che possiede l'8,3% del capitale sociale della ALILAURO Spa, è partecipata per intero dal signor Salvatore Lauro, che ne è l'amministratore unico;
d) la signora Anna Maria Lauro, che possiede il 38,9% del capitale sociale della società ALILAURO Spa, possiede anche il 3,5% del capitale sociale della AGOSTINO LAURO Srl;
e) la società LA PERLA Srl, il cui amministratore unico è il signor Nicola D'Abundo, che è anche coamministratore della AGOSTINO LAURO Srl, possiede il 30% del capitale sociale della AGOSTINO LAURO Srl e l'8,3% del capitale sociale della ALILAURO Spa; amministratore delegato della società ALILAURO Spa è, per l'appunto, il signor Nicola D'Abundo.
Pertanto, sulla base delle informazioni raccolte, si può concludere che le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa (oltre che l'incorporata MEDMAR Srl), LINEE LAURO Srl e AGOSTINO LAURO Srl appaiono caratterizzate da una fitta rete di incroci societari e dalla presenza delle medesime persone fisiche quali maggiori azionisti e detentori delle principali cariche societarie (documenti agli atti del procedimento: visure camerali dei dati delle Camere di Commercio Italiane, libri soci e verbali dei Consigli di Amministrazione delle società sopra elencate).

7. Le parti hanno sottolineato il fatto che l'articolo 13 dello statuto della società TRAGHETTI POZZUOLI Srl prevede una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale per le delibere concernenti l'organo amministrativo e l'attività economica della società (memoria prodotta dalla società ALILAURO Spa in data 20 maggio 1994 e audizione 2 giugno 1994). Da ciò ne conseguirebbe che la AGOSTINO LAURO Srl, pur detenendo la maggioranza del capitale sociale, non può esercitare il controllo della società.
A riguardo, va in primo luogo rilevato che lo statuto della società prevede una maggioranza qualificata, oltre che per le modificazioni statutarie, anche "(omissis).... per le modifiche inerenti alla ragione sociale, all'oggetto, all'organo amministrativo, alle operazioni che concernono le iniziative economiche, ad operazioni di carattere straordinario ... (omissis)". La lettera dello statuto sembra pertanto far riferimento solo alle modifiche all'organo amministrativo, ovvero al numero dei suoi componenti e non alla sua nomina, nonché alle modifiche delle iniziative economiche, dovendosi apparentemente intendere la determinazione delle linee generali dell'attività economica della società, e non già la gestione ordinaria e puntuale dei rapporti con la clientela, che costituisce l'oggetto del presente procedimento. E' perciò da presumere che la società AGOSTINO LAURO Srl, in virtù del possesso di una quota maggioritaria del capitale sociale della TRAGHETTI POZZUOLI Srl, sia in grado di esercitare il controllo dell'attività economica della società.
In ogni caso, anche qualora lo statuto della TRAGHETTI POZZUOLI Srl dovesse essere interpretato nel senso di impedire il controllo esclusivo della società da parte della AGOSTINO LAURO Srl, rimarrebbe indubitabile che quest'ultima società, proprio in virtù delle maggioranze richieste dallo statuto, è in grado di esercitare, attraverso l'istituto del controllo congiunto, un'influenza determinante sull'attività della TRAGHETTI POZZUOLI Srl.
Nella stessa relazione al bilancio del 1990 della società LINEE LAURO Srl si parla esplicitamente di "gruppo Lauro" quando si afferma, includendovi la TRAGHETTI POZZUOLI Srl: "..... il trasporto commerciale dal porto di Pozzuoli per l'isola di Ischia è stato interamente assorbito dalla TRAGHETTI POZZUOLI Srl altra società del gruppo".

8. Nella corrispondenza inviata dalla società ALILAURO Spa a clienti residenti all'estero, si fa riferimento al servizio di trasporto operato da "our Society and sister Companies" relativamente alle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl e MEDMAR Srl (documenti acquisiti in sede di ispezione, lettere ALILAURO Spa, n. rif. 56/92, 57/92, 805/91, 806/91).
Le medesime società fanno ricorso a carta intestata comune nella contrattualistica e nella corrispondenza con i clienti, utilizzano un comune servizio di biglietteria, commissionano forme di pubblicità comune sui quotidiani, sulla stampa in genere e pubblicano dépliant comuni relativi al collegamento fra il golfo di Napoli e le isole partenopee (corrispondenza 1993 della TRAGHETTI POZZUOLI Srl agli atti del procedimento).
Inoltre, la società ALILAURO Srl, nella corrispondenza intrattenuta con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed avente come oggetto il rinnovo di fidi bancari, appare negoziare per conto di tutte le società sopra citate (lettera ALILAURO n. rif. 477/92).

9. I legami societari sopra esposti e i comportamenti congiunti messi in atto nei confronti dei concorrenti e degli utilizzatori del servizio, emersi nel corso dell'istruttoria, portano a concludere che le società AGOSTINO LAURO Srl, LINEE LAURO Srl, ALILAURO Spa - inclusa la sua incorporata MEDMAR Srl per l'attività precedente alla fusione per incorporazione - e TRAGHETTI POZZUOLI Srl debbano essere considerate come parti di un'unica entità imprenditoriale.

b) La società AMBROMAR

10. La società AMBROMAR Sas operava sulla tratta golfo di Napoli - isola di Ischia con la motonave "Città di Procida", ferma nel porto di Baia dal settembre del 1993 perché sottoposta a provvedimento di pignoramento.
Tra la società AMBROMAR Sas e le altre società oggetto del procedimento non sono emersi collegamenti societari diretti, almeno nel periodo oggetto di questa istruttoria.

c) Il mercato rilevante

11. Il settore interessato dal procedimento è quello del trasporto marittimo di linea. Tale tipo di trasporto si differenzia dalle altre modalità di trasporto occasionale, in quanto presenta caratteristiche specifiche quali la regolarità del servizio, gli orari prefissati, ecc..
Relativamente a tale settore, sono distinguibili un mercato del trasporto passeggeri ed un mercato del trasporto merci. Tale distinzione è basata sulla sostanziale diversità della clientela cui i due servizi si rivolgono. Di fatto, nel caso in esame le merci vengono trasportate con le medesime navi utilizzate per il trasporto passeggeri ad eccezione dei trasporti specializzati, quali, ad esempio, il trasporto carburanti, il gas, l'immondizia, ecc., per i quali vengono utilizzati mezzi speciali. Le merci non vengono trasportate tramite aliscafi.
Considerando il fatto che i comportamenti denunciati e valutati in sede di istruttoria riguardano prevalentemente i rapporti con le agenzie che si occupano di trasporto passeggeri, ai fini del procedimento in esame il mercato interessato è quello del trasporto di passeggeri.

12. Nell'ambito del trasporto passeggeri devono considerarsi mercati distinti il trasporto marittimo tramite traghetti ed il trasporto tramite mezzi veloci (aliscafi e catamarani). I due servizi presentano, infatti, rilevanti differenze sia nei tempi di percorrenza che nel prezzo del biglietto. Ad esempio, il tempo di percorrenza della tratta Napoli - Ischia ammonta a circa un'ora e trenta minuti in traghetto e trenta minuti in aliscafo. Sulla stessa tratta, il prezzo per le navi traghetto è pari a 7.100 lire a fronte delle 13.500 lire per gli aliscafi. Tali differenze, anche in base a quanto dichiarato dalle parti, portano a concludere che il trasporto con mezzi veloci è utilizzato da quella fascia di utenza passeggeri che privilegia la rapidità rispetto all'economicità del servizio (audizioni 1 e 2 giugno 1994).

13. Nell'ambito del trasporto passeggeri di linea, non può accettarsi la distinzione, proposta dai rappresentanti della TRAGHETTI POZZUOLI Srl, fra c.d. servizi sovvenzionati e c.d. servizi in libera concorrenza, dal momento che tale differenza non appare al consumatore e non ne influenza le scelte, le quali, invece, tengono conto di un complesso di elementi, tra cui il prezzo, l'orario, la frequenza e la qualità del servizio.
I mercati dei prodotti interessati dal presente procedimento sono quindi il trasporto marittimo di linea di passeggeri con mezzi veloci ed il trasporto marittimo di linea di passeggeri con navi traghetto.

14. Sulla base dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il criterio da adottare nella definizione del mercato geografico rilevante per un servizio di trasporto di linea è quello consistente nell'accertare se il servizio di linea su una determinata rotta possa essere differenziato, rispetto alle possibilità alternative di trasporto, attraverso le sue caratteristiche particolari da cui discenda che esso sia scarsamente sostituibile con queste e subisca la loro concorrenza in misura scarsamente rilevante (sentenza dell'11 aprile 1989, causa n. 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e.a./Zentrale fuer Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs).
Nel caso in oggetto, il mercato geografico è dato dai fasci di rotte che collegano i porti settentrionali del Golfo di Napoli (Baia, Pozzuoli, Napoli) all'isola di Ischia.
In primo luogo, deve infatti necessariamente ed evidentemente escludersi per il consumatore la possibilità di considerare sostituibile qualsiasi altra rotta che colleghi il Golfo di Napoli con una località differente dall'isola di Ischia. In secondo luogo, non si può considerare sostituibile un'eventuale rotta dal Golfo di Napoli per l'isola di Ischia attraverso una "triangolazione" con l'isola di Capri, per l'evidente allungamento dei tempi del percorso. Tale possibilità infatti può essere presa in considerazione solo da utenti che effettuano il giro turistico delle isole del Golfo di Napoli, ma non dai consumatori interessati a raggiungere l'isola di Ischia nel più breve tempo possibile.
Per motivi analoghi, non possono considerarsi sostituibili le rotte che fanno sosta all'isola di Procida, poiché la sosta a Procida comporta l'allungamento dei tempi oltre ad una scelta diversa del consumatore che opta per quelle rotte prevalentemente se diretto all'isola di Procida.
Per quanto riguarda, infine, i porti continentali del Golfo di Napoli, la rilevante distanza fra i porti di Napoli, Baia e Pozzuoli e quello di Sorrento fa escludere dal mercato geografico rilevante le rotte in partenza da quest'ultima località verso l'isola di Ischia in quanto difficilmente sostituibili per il consumatore.

15. Si rileva, inoltre, che, per quanto attiene al trasporto di linea passeggeri tramite traghetti, esiste la possibilità di distinguere ulteriormente il mercato geografico costituito dalla rotta Baia - Pozzuoli/Ischia da quello costituito dalla rotta Napoli (Beverello e Mergellina)/Ischia. Infatti vi sono, tra le due rotte, differenze sia per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, lire 7.100 da Napoli e lire 4.800 da Pozzuoli, sia per quanto attiene ai tempi di percorrenza del tragitto, un'ora e trenta minuti da Napoli e cinquanta minuti da Pozzuoli. La congestione del traffico nella città di Napoli, quindi la difficoltà di raggiungere sia con mezzi privati che pubblici il porto di Pozzuoli da Napoli e la vicinanza tra il porto di Pozzuoli e i raccordi autostradali, sono ulteriori elementi che potrebbero suggerire di considerare distinti i due mercati.
Peraltro, anche qualora si dovessero considerare distinti i due mercati, la situazione concorrenziale non muterebbe in modo significativo, come dimostrato dai dati esposti nelle tabelle che seguono.
Infine, per quanto concerne l'isola di Ischia, la vicinanza geografica dei singoli porti dell'isola (Ischia, Casamicciola) collegati con la terraferma e l'esistenza di vie di collegamento tra i medesimi fanno escludere l'identificazione di mercati differenti a seconda del porto dell'isola servito.

16. Sulle rotte tra i porti del Golfo di Napoli e l'isola di Ischia, con traghetti e/o con aliscafi, negli anni 1992 e 1993 hanno operato le seguenti società: 1) Ca.Re.Mar. Spa, società appartenente al gruppo Finmare; 2) TRAGHETTI POZZUOLI Srl; 3) AMBROMAR Sas 4) LINEE LAURO Srl; 5) ALILAURO Spa e 6) S.N.A.V. Srl. La società POZZUOLI FERRIES Srl, nel 1992, non operava sul mercato in esame avendo ottenuto un approdo solo nel 1993.
La tabella 1 illustra il numero di approdi concessi per i traghetti per il trasporto passeggeri, ripartiti per società, secondo i dati forniti dalle Capitanerie dei Porti interessati.


Tabella 1 - Numero di approdi concessi per il trasporto con traghetti per singole rotte e per società nel 1992 (*)

Società
Pozzuoli
Ischia
Pozzuoli
Baia
Ischia
Baia
Napoli
Ischia
Napoli
Totale approdi
Valori %
Ca.Re.Mar.
(6)
-
12
12
16,2
LINEE LAURO
-
-
12
12
16,2
TRAGHETTI POZZUOLI
40 (6)
-
-
40
54,1
AMBROMAR
-
10
-
10
13,5
Totale
40
10
24
74
100,0
Fonte: Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Pozzuoli
(*) Nella tabella non vengono considerati 6 approdi della Ca.Re.Mar. Spa relativi alle 3 corse che la società effettua sulla rotta Pozzuoli - Ischia con sosta a Procida per i motivi citati al punto 14. Sono stati inoltre esclusi 6 approdi della società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, poiché la medesima società ha dichiarato che si tratta di approdi relativi al solo trasporto merci (audizione 5 ottobre e memoria pervenuta in data 10 ottobre 1994). Gli approdi esclusi sono riportati tra parentesi.

Considerando le quattro rotte come un unico mercato, la TRAGHETTI POZZUOLI Srl deterrebbe da sola il 54,1% del numero totale degli approdi e, insieme alla LINEE LAURO Srl, oltre il 70%, a fronte del 16,2% della Ca.Re.Mar. Spa, principale concorrente sulle rotte in oggetto.
Qualora si considerassero distinti i due mercati definiti dalle rotte Pozzuoli/Baia - Ischia e Napoli - Ischia, la società TRAGHETTI POZZUOLI Srl risulterebbe avere l'80% degli approdi sulla rotta Pozzuoli/Baia - Ischia a fronte del 20% della AMBROMAR Sas. Ove si considerassero, relativamente al 1993, anche i 2 approdi ottenuti dalla POZZUOLI FERRIES Srl, la TRAGHETTI POZZUOLI Srl avrebbe comunque circa il 77% degli approdi su tale rotta.
Sulla rotta Napoli - Ischia, il numero di approdi risulterebbe equamente diviso tra la Ca.Re.Mar. Spa e le LINEE LAURO Srl.

17. Dai dati ottenuti dalle parti nel corso dell'istruttoria per quanto attiene il numero di corse effettuate sui mercati considerati, si può osservare quanto segue.
Ove si considerino le rotte come un unico mercato, senza che si tenga conto delle 3 corse della Ca.Re.Mar. Spa che fanno sosta a Procida, dalla tabella 2 risulta che le società del gruppo Lauro, TRAGHETTI POZZUOLI Srl e LINEE LAURO Srl, effettuano l'82% delle corse con traghetti.


Tabella 2 - Numero corse effettuate dalle diverse società sulle singole rotte oggetto del procedimento con traghetti e con mezzi veloci tra il golfo di Napoli e l'isola di Ischia nel 1992 (*).

Pozzuoli
Ischia
Valori %
Napoli
Ischia
Valori %
Totale
Valori %
TRAGHETTI
Ca.Re.Mar.
-
-
6 (3)
46
6
18
LINEE LAURO
-
-
7
54
7
21
TRAGHETTI POZZUOLI
20 (3)
100
-
-
20
61
Totale
20
100
13
100
33
100
ALISCAFI
Ca.Re.Mar.
-
-
7
24
7
24
LINEE LAURO
-
-
5
17
5
17
ALILAURO
-
-
17
59
17
59
S.N.A.V.
-
-
(6)
-
(6)
-
Totale
-
-
29
100
35
100
Fonte: i dati riportati sono stati forniti dalle singole società.
(*) La tabella non prende in considerazione le corse effettuate dalla Ca.Re.Mar. Spa e dalla S.N.A.V. che riguardano la rotta Pozzuoli-Procida-Ischia. Sono state inoltre escluse le 3 corse della TRAGHETTI POZZUOLI Srl relative al trasporto merci. Le corse escluse sono riportate tra parentesi.

Se, invece, si considerano distinti i mercati costituiti dalla rotta Pozzuoli/Baia-Ischia e dalla rotta Napoli-Ischia si può osservare che la società TRAGHETTI POZZUOLI Srl effettua, nel 1992, la totalità delle corse con traghetti sulla prima rotta, mentre sulla seconda rotta il 54% delle corse è effettuato dalla LINEE LAURO Srl; tali quote si modificano di poco qualora venissero inserite le due corse della POZZUOLI FERRIES Srl nel 1993.
Ove si prenda in esame il mercato dei mezzi veloci, mercato circoscritto alla rotta Napoli-Ischia, le società del gruppo Lauro realizzano il 76% delle corse.

18. Le tabelle che seguono evidenziano il numero di passeggeri trasportati sul complesso delle rotte interessate e le quote di mercato relative agli anni 1991-1993 sia per i traghetti che per i mezzi veloci.
Per quanto riguarda i traghetti operanti sul complesso delle rotte considerate, le società del gruppo Lauro hanno trasportato un numero di passeggeri pari ad oltre il 64% circa del totale (tabella 3).


Tabella 3 - Passeggeri trasportati con traghetti tra i porti di Napoli-Pozzuoli/Baia e l'isola di Ischia (*)

Società
Valori assoluti
Valori percentuali
1991
19921993199119921993
Ca.Re.Mar. (Napoli-Ischia)
661.699
719.882692.68937,439,035,9
LINEE LAURO (Napoli-Ischia)
424.488
351.671317.92424,019,116,5
TRAGHETTI POZZUOLI (Pozz.-Ischia)
683.888
772.16292127238,641,947,7
Totale corse
1.770.075
1.843.7151.931.885100,0100,0100,0
Fonte: i dati riportati sono stati forniti dalle singole società
(*) La tabella non prende in considerazione le corse effettuate dalla Ca.Re.Mar. Spa sulla rotta Pozzuoli-Procida-Ischia. La società POZZUOLI FERRIES Srl, relativamente al 1993, ha trasportato un numero irrilevante di passeggeri (audizioni 2 giugno e 27 settembre 1994).

Ove si considerino come mercati distinti le rotte Pozzuoli/Baia-Ischia e Napoli-Ischia, le quote detenute nel triennio considerato dalle società del gruppo Lauro risultano pari al 100% sulla rotta Pozzuoli/Baia-Ischia e pari al 35% circa sulla rotta Napoli-Ischia (tabella 3).
Infine, per quanto concerne il trasporto con mezzi veloci, le quote delle società del gruppo Lauro raggiungono una percentuale pari al 78% circa a fronte del 22% circa detenuto dalla Ca.Re.Mar. Spa (tabella 4).

Tabella 4 - Passeggeri trasportati con mezzi veloci sulla rotta Napoli-Ischia (*)

Società
Valori assoluti
Valori percentuali
1991
19921993199119921993
Ca.Re.Mar.
318.709
288.079336.96924,419,422,0
LINEE LAURO
229.784
450.085464.87217,630,330,3
ALILAURO
759.681
747.745730.59958,150,347,7
Totale
1.308.174
1.485.9091.532.440100,0100,0100,0
Fonte: i dati riportati sono stati forniti dalle singole società.
(*) La tabella non prende in considerazione le corse effettuate dalla S.N.A.V. sulla rotta Napoli - Procida - Ischia.

19. Nelle tabelle da 2 a 4 non viene considerata la società AMBROMAR Sas poiché, nonostante abbia ottenuto degli approdi per la rotta Baia - Ischia, non risulta aver svolto il servizio sia nel 1992 sia successivamente. Dai documenti forniti dalle Capitanerie di Porto risulta che alla società AMBROMAR Sas sono state rilasciate nel 1992 dieci autorizzazioni all'approdo sulla rotta Baia-isola di Ischia (tabella 1). La AMBROMAR Sas, inoltre, ha ottenuto almeno due autorizzazioni all'approdo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli anche nel 1993 per corse che però non risultano essere state mai effettuate (verbali delle audizioni della POZZUOLI FERRIES Srl, del 1° giugno 1994, e delle società del gruppo Lauro, del 2 giugno 1994).

d) L'applicazione di sconti di fedeltà

20. Dalla documentazione acquisita durante le ispezioni effettuate nelle sedi delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa, LINEE LAURO Srl e MEDMAR Srl, risulta che le suddette società hanno congiuntamente inviato, nel periodo 1992-94, ad alcune agenzie di viaggio loro clienti delle lettere, contenenti la specificazione di condizioni di vendita del servizio di trasporto passeggeri, con mezzi veloci e traghetti, tra Napoli, Pozzuoli e Ischia. In tali lettere, recanti l'intestazione congiunta delle quattro società sopra menzionate, venivano indicate condizioni di prezzo favorevoli, subordinate al mantenimento dell'esclusiva con le suddette società, sempre indicate congiuntamente, da parte della clientela. In particolare, le lettere contenevano le espressioni: "L'applicazione di tale trattamento è però subordinata alla stretta osservanza delle condizioni seguenti: (omissis) b) obbligo di esclusiva per i servizi innanzi indicati e per eventuali ulteriori (omissis) con società del ns. Gruppo ... (omissis)... L'inosservanza di una delle predette condizioni (omissis) comporterà l'immediato ed automatico decadere del presente accordo, con efficacia retroattiva in Vs. danno" (corrispondenza delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Srl e LINEE LAURO Srl agli atti del procedimento).

21. Le espressioni sopra riportate, per il loro contenuto, non possono farsi ricomprendere in una semplice "clausola di stile", come sostenuto dai rappresentanti delle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa e LINEE LAURO Srl. Esse costituiscono, invece, la proposta di sconti di fedeltà, in quanto vincolano la concessione delle condizioni di vendita privilegiate al rispetto dell'esclusiva nell'acquisto dei servizi venduti congiuntamente dalle società summenzionate.

e) L'acquisizione di autorizzazioni all'approdo

22. Per quanto concerne l'acquisizione di autorizzazioni all'approdo per le rotte indicate in numero superiore a quelle effettivamente esercitate, dalla documentazione fornita dalle Capitanerie di Porto emerge che la società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, tra le società del gruppo Lauro, ha fatto registrare una percentuale di cancellazioni di corse superiore alla Ca.Re.Mar. Spa. Nel corso del 1992, le cancellazioni effettuate da tale società risultavano pari ad oltre il 13% delle corse previste, a fronte del 4% fatto registrare dalla Ca.Re.Mar. Spa. Peraltro, la cancellazione delle corse da parte delle società del gruppo Lauro, secondo le informazioni fornite dalle autorità marittime dei porti interessati, appare trovare giustificazione in motivazioni di natura meteorologica, ovvero in fatti tecnici legati alla manutenzione delle navi.

IV. VALUTAZIONE GIURIDICA

a) La rilevanza del mercato

23. Nel corso dell'istruttoria, le società del gruppo Lauro hanno contestato la "rilevanza" dei mercati interessati al procedimento. Per quanto attiene al concetto di "rilevanza" di una parte del mercato nazionale, indicato dalla legge n. 287/90, esso non attiene alla sua incidenza sul totale dell'economia nazionale, quanto piuttosto alla sua significatività per il consumatore ed alla possibilità o meno per quest'ultimo di usufruire di beni o servizi prestati in aree geografiche alternative. Tale interpretazione è anche desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 10 dicembre 1991, Merci Convenzionali Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli).
Laddove tale possibilità non esista, in relazione alle specifiche esigenze di una larga fascia di consumatori, l'area geografica in esame, per quanto limitata anche dal punto di vista del volume degli scambi, deve considerarsi un mercato rilevante per le norme che tutelano la concorrenza ed il mercato.

b) La violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90

24. Alla luce delle risultanze istruttorie, poiché è stato accertato che le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Srl, LINEE LAURO Srl e MEDMAR Srl, quest'ultima per l'attività precedente alla sua fusione per incorporazione nella ALILAURO Spa, possono essere considerate come appartenenti ad un'unica entità imprenditoriale, i comportamenti contestati risultano essere stati posti in essere da un'unica impresa, all'interno della quale le singole società operanti non determinano autonomamente la propria attività commerciale sui mercati interessati.
Occorre pertanto escludere che l'accordo operativo tra le società ALILAURO Spa, TRAGHETTI POZZUOLI Srl, LINEE LAURO Srl e MEDMAR Srl possa integrare la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, non comportando il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti.

c) La posizione dominante

25. In base a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'esistenza di una posizione dominante su un mercato può risultare da diversi fattori, nell'ambito dei quali la detenzione di cospicue quote di mercato è molto significativa (sentenza del 13 febbraio 1979, causa n. 85/76, Hoffmann La Roche/Commissione).
Nel 1993, le società del gruppo Lauro sulle rotte tra il Golfo di Napoli e l'isola di Ischia hanno detenuto quote pari a circa il 64% nel servizio di linea di traghetti e pari a circa il 78% nel servizio di linea effettuato con mezzi veloci.
Sulla sola rotta Pozzuoli/Baia - Ischia le società del gruppo Lauro detengono una quota di mercato praticamente del 100%, mentre sulla rotta Napoli - Ischia le medesime società hanno fatto registrare una presenza rilevante pari al 35% del mercato. E' peraltro da tener presente che proprio su quest'ultima rotta il gruppo Lauro detiene il 78% del trasporto effettuato con mezzi veloci.

26. Le società del gruppo Lauro hanno sostenuto che la posizione dominante loro attribuita risulterebbe incoerente con la presenza sui mercati interessati dal procedimento della società Ca.Re.Mar. Spa che, pur detenendo quote di mercato sensibilmente più contenute, può contare su un cospicuo ammontare di sovvenzioni statali e su un naviglio più moderno e caratterizzato da una capacità di carico sensibilmente superiore a quella dei concorrenti sia sulla rotta Napoli - Ischia che su quella Pozzuoli - Ischia.
La società Ca.Re.Mar. Spa riceve sussidi statali erogati dal Ministero dei Trasporti. La società effettua una richiesta di sovvenzione sulla base dei dati dei ricavi/costi dell'anno precedente ed il Ministero valuta la richiesta sulla base di stime. La sovvenzione è una integrazione dei ricavi per il reticolato di servizi che la Ca.Re.Mar. Spa è tenuta ad assicurare per legge. La sovvenzione nel 1993 è stata pari a circa 43 miliardi su un totale di circa 20 miliardi di ricavi effettivamente realizzati.
La società ALILAURO Spa riceve anch'essa sussidi ma solo regionali. Tali sussidi vengono definiti nell'ambito del Piano Regionale Trasporti della regione Campania per il servizio di trasporto marittimo tramite aliscafi. La società ALILAURO Spa afferma che la Regione ha deliberato i contributi che riguardano il servizio di aliscafi Napoli-Ischia per un ammontare di lire 1.100.000.000 e le linee stagionali Napoli-Ischia, per un ammontare di lire 1.050.000.000. Peraltro, i citati contributi risulterebbero in gran parte non ancora erogati. Per il 1993, non vi sarebbero ancora state delibere regionali (audizione del 5 ottobre 1994, società ALILAURO Spa).

27. La Ca.Re.Mar. Spa è in definitiva l'unico concorrente delle società del gruppo Lauro sui mercati interessati dal procedimento e indubbiamente riceve un ammontare rilevante di sovvenzioni statali. Tali sussidi, tuttavia, non riguardano le singole rotte ma l'intero reticolato dei servizi offerti dalla Ca.Re.Mar. Spa. Non appare pertanto evidente l'interesse della Ca.Re.Mar. Spa ad avvalersi dei sussidi per intensificare la competizione laddove non goda già di posizioni vantaggiose sotto il profilo concorrenziale.
La Ca.Re.Mar. Spa, infatti, sulle rotte interessate dal procedimento detiene quote di mercato molto più basse delle società del gruppo Lauro e soprattutto autorizzazioni di approdi in numero decisamente inferiore, che non le permettono di rafforzare con facilità la propria presenza sui mercati rilevanti.
In conclusione, la presenza di un concorrente effettivo, con disponibilità finanziarie ma con una gamma di offerta inferiore e con difficoltà di ampliamento della stessa, non appare sufficiente a condizionare in misura determinante i comportamenti di mercato delle società del gruppo Lauro.
D'altro canto, l'accertamento di una posizione dominante non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma pone l'impresa in posizione dominante in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolge detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio (Sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 1979, causa n. 85/76, Hoffmann La Roche/Commissione).

28. Ciò avviene in mercati, quali quelli interessati dal procedimento in corso, caratterizzati da consistenti barriere amministrative all'entrata dovute al limitato numero di autorizzazioni all'approdo che le Capitanerie possono concedere per lo svolgimento dei servizi in esame. Tali caratteristiche tendono a stabilizzare le quote di mercato e rendono pertanto più difficile l'erosione di eventuali posizioni dominanti.

29. Sulla base delle suddette considerazioni, le società del gruppo Lauro, considerate come un'unica entità imprenditoriale, nei mercati interessati dal presente procedimento risultano potenzialmente in grado di tenere comportamenti alquanto indipendenti da quelli dei principali concorrenti, clienti e consumatori.
Le società del gruppo Lauro detengono pertanto una posizione dominante sui mercati interessati dal presente procedimento.

d) L'abuso di posizione dominante

30. Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione obiettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui detta impresa opera (Sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 1979, causa n. 85/76, Hoffmann La Roche/Commissione).
Sulla base degli elementi accertati nel corso del procedimento ed illustrati nelle risultanze istruttorie, emerge che le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa e LINEE LAURO Srl hanno applicato sconti di fedeltà nei confronti della propria clientela costituita da agenzie di viaggio, in quanto hanno vincolato la concessione di condizioni di vendita privilegiate al rispetto dell'esclusiva nell'acquisto dei servizi venduti congiuntamente dalle società summenzionate.
Come già affermato sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in materia (sentenza Hoffmann La Roche/Commissione, cit.), sia da precedenti delibere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (delibera del 10 aprile 1992, procedimento n. A/13, Marinzulich/Tirrenia), l'applicazione da parte di un'impresa in posizione dominante di sconti o premi c.d. "di fedeltà", comportanti l'imposizione di condizioni di approvvigionamento esclusivo, costituisce uno sfruttamento abusivo della medesima posizione dominante, in quanto riduce per le imprese acquirenti la possibilità di scelta delle fonti di approvvigionamento, precludendo, nel contempo, l'accesso al mercato ad altri produttori.
A tale riguardo, non rileva il fatto che lo sconto sia poi effettivamente stato concesso, indipendentemente dall'effettiva riscontrata "fedeltà" da parte del cliente. Infatti, come ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la successiva concessione dello sconto, indipendentemente dalla riscontrata "fedeltà" del cliente, non priva di efficacia l'iniziale minaccia di negare lo sconto, che al contrario può risultare sufficiente a dissuadere i clienti a rivolgersi ad imprese concorrenti (Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 16 dicembre 1975, causa n. 114/73, Suiker Unie e altri/Commissione).

31. Pertanto, il comportamento posto in essere dalle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa e LINEE LAURO Srl, consistente nell'applicazione di sconti di fedeltà alla propria clientela nel periodo 1992-1994, appariva atto a ridurre le opportunità di scelta degli acquirenti del servizio, ostacolando l'accesso al mercato dei concorrenti sulle rotte costituenti il mercato rilevante e diminuendo il benessere dei consumatori. Tale comportamento costituisce infrazione all'articolo 3 della legge n. 287/90.

32. L'Autorità, considerato che, alla luce di quanto emerso nel corso del presente procedimento, le modalità di concessione e di cancellazione degli approdi da parte delle autorità marittime non appaiono sempre adeguate a garantire un sufficiente grado di concorrenza ed anzi possono talvolta costituire consistenti barriere amministrative all'entrata sui mercati del trasporto marittimo di linea, si riserva di utilizzare i propri poteri di segnalazione al fine di individuare distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del suddetto mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale;

CONSIDERATO che la società MEDMAR Srl, prima della sua acquisizione da parte della società ALILAURO Spa, non risulta avere operato attivamente sui mercati oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la società AMBROMAR Sas, non risultano agli atti collegamenti societari con le società del gruppo Lauro;

RITENUTO che nel corso del procedimento sia per la società MEDMAR Srl che per la società AMBROMAR Sas non sono emersi elementi comprovanti violazioni della legge n. 287/90 poste in essere dalle stesse società;

CONSIDERATO che le società del gruppo Lauro hanno dichiarato di aver cessato, a seguito dell'intervento dell'Autorità, l'applicazione delle clausole di esclusiva nei rapporti con le agenzie di viaggio;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA


che il comportamento tenuto dalle società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa e LINEE LAURO Srl, consistente nell'applicazione ai propri clienti di sconti di fedeltà per l'utilizzo del servizio di trasporto marittimo di passeggeri con traghetti e mezzi veloci sulle rotte Napoli - Ischia e Pozzuoli/Baia - Ischia, ha costituito infrazione all'articolo 3 della legge n. 287/90.

DIFFIDA


le società TRAGHETTI POZZUOLI Srl, ALILAURO Spa e LINEE LAURO Srl dal porre in essere in futuro i comportamenti di cui sopra o di analogo contenuto.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

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