L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, pervenuto in data 20 ottobre 2000;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
Alitalia- Linee Aeree Italiane Spa (di seguito ALITALIA) è una società quotata in borsa, a capo di un gruppo di imprese attive principalmente nel settore del trasporto aereo di linea e charter nazionale ed internazionale di merci e passeggeri.
Il 53% circa del capitale sociale di ALITALIA è detenuto dall'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) Spa; la parte rimanente è collocata sul mercato azionario. ALITALIA detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo, quali ALITALIA TEAM Spa, ALITALIA EXPRESS Spa, AVIANOVA, EUROFLY, nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, come il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci. Nel 1999 il fatturato complessivo del gruppo ALITALIA è stato pari a circa 9.306 miliardi di lire, di cui circa 2.125 miliardi in Italia.
Eurofly Spa (di seguito EUROFLY) è una società che opera nel settore dei servizi aerei a domanda (c.d. charter) in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri ed in Paesi Esteri. EUROFLY è controllata congiuntamente dalle società ALITALIA e OLIVETTI Spa11 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 2073 del 23 giugno 1994, C1365 - Eurofly/Aviofin/Air Europe. , le quali detengono ciascuna il 45% del capitale sociale; il restante 10% è detenuto da NHS-Nuova Holding Subalpina Società per Azioni, del gruppo San Paolo-IMI.
Nel 1999 il fatturato di EUROFLY è stato di circa 245 miliardi di lire, interamente realizzato in Italia.
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di ALITALIA della totalità del capitale sociale di EUROFLY. Pertanto, a séguito dell'operazione, ALITALIA deterrà il controllo esclusivo di EUROFLY.
In particolare, l'operazione si perfeziona attraverso l'acquisto, da parte di ALITALIA, delle nuove azioni emesse dall'assemblea straordinaria degli azionisti di EUROFLY il 12 giugno 2000. [omissis]22 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. .
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 714 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
a) Il mercato del prodotto
Il settore economico interessato dall'operazione in esame è quello del trasporto aereo di passeggeri. In particolare, l'impresa oggetto di acquisizione è attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri effettuato attraverso voli non previsti dagli orari ufficiali, i cosiddetti voli a domanda (charter) sulle rotte nazionali e internazionali a medio e lungo raggio.
Sotto il profilo merceologico, occorre distinguere in linea di principio il trasporto aereo di linea da quello con voli charter. Nel primo caso, infatti, si tratta di un servizio di trasporto regolare effettuato su un insieme di rotte in base ad orari predeterminati, la cui domanda proviene prevalentemente dai passeggeri. Nel secondo caso, invece, la domanda è rappresentata da tour operator, che richiedono alle compagnie aeree un certo numero di posti su relazioni specifiche per poi rivenderli all'interno di pacchetti di viaggio che di solito includono l'albergo e altri servizi. Inoltre, vi sono elevate differenze tra i voli di linea e quelli charter sia nel livello delle tariffe che nel grado di flessibilità in termini di spostamento degli orari e dei giorni di partenza.
Nel caso del trasporto di passeggeri con voli charter, la definizione merceologica del mercato è costituita dal fascio di rotte, nazionali ed internazionali, a medio e lungo raggio, da e per l'Italia, servite con voli charter.
b) Il mercato geografico
La dimensione geografica del mercato interessato può essere considerata nazionale: infatti, la domanda è rappresentata da tour operator che operano a livello nazionale e richiedono ai vettori aerei posti o voli relativi a diversi collegamenti charter con partenza dal territorio nazionale33 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 6612 del 26 novembre 1998, C3288 - Sairlines Holding-Tegel/Air Europe. .
c) Effetti dell'operazione di concentrazione
Sul mercato interessato EUROFLY detiene una quota pari al 14%. ALITALIA svolge attività di trasporto aereo charter in misura non significativa. La quota di mercato detenuta da ALITALIA nel 1999 è pari a circa il 3%.
Su tale mercato, caratterizzato da un'offerta molto frammentata, operano diversi e qualificati concorrenti con quote eguali o superiori a quelle detenute dalle parti interessate (Air Europe 20%, Lauda Air 16%, Azzurra Air 14%).
Il mercato interessato non presenta, peraltro, particolari barriere all'entrata né di carattere economico, né di tipo amministrativo; non esistono, infatti, limitazioni al numero di operatori e/o di voli nei servizi charter tra l'Italia e i gli altri Paesi. Difatti, tale tipo di voli non rientra negli accordi bilaterali che invece disciplinano i voli di linea fra due Stati. L'attività charter è soggetta solo a specifica autorizzazione delle competenti autorità.
Atteso che l'operazione di concentrazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo della società EUROFLY da parte di ALITALIA e stante la presenza sul mercato di numerosi concorrenti, sia italiani che stranieri, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare significativamente gli assetti concorrenziali dei mercati interessati.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.