Provvedimento

C7267 - UNICOMM/RAMO DI AZIENDA DI SUPERMERCATI TREVISI


DATI GENERALI
tipo
Non avvio istruttoria
numero
14765
data
10/05/2005

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
40/2005
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UNICOMM/RAMO DI AZIENDA DI SUPERMERCATI TREVISI - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)



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C7267 - UNICOMM/RAMO DI AZIENDA DI SUPERMERCATI TREVISI
Provvedimento n. 14765

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la comunicazione della società UNICOMM S.r.l., pervenuta in data 13 settembre 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

UNICOMM S.r.l. è una società indirettamente controllata, attraverso la holding Gruppo UNICOMM S.p.A. (di seguito, UNICOMM), da alcune persone fisiche. Il gruppo Unicomm è attivo nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e per l’igiene personale e della casa, attraverso una rete di superette, supermercati, ipermercati, discount e cash&carry. La società aderisce al consorzio “A&O Italiana”, di cui utilizza i marchi commerciali “A&O” e “Famila”. Il consorzio “A&O Italiana” è a sua volta associato al gruppo di acquisto Selex Gruppo Commerciale S.r.l..
Il fatturato consolidato di UNICOMM nel 2003, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 995 milioni di euro.

Oggetto dell’acquisizione è un ramo di azienda della società Supermercati Trevisi S.r.l., società anch’essa aderente al Consorzio “A&O”, costituito da due punti vendita di, rispettivamente, 590 e 570 m2, entrambi localizzati nella provincia di Vicenza ed aventi insegna “Super A&O”.
Il fatturato realizzato in Italia da tale ramo di azienda nel 2004 è stato pari a circa 3,6 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di UNICOMM S.r.l., del predetto ramo di azienda, ceduto dalla società Supermercati Trevisi S.r.l..

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore ai 421 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari quali, ad esempio, i prodotti per l’igiene della persona e i prodotti per la casa.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche quali, la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi e la disponibilità di parcheggi.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS [SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n. 6113 del 18 giugno 1998 in Boll. n. 25/98.] la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Nell’operazione in oggetto, in considerazione della superficie dei punti vendita oggetto di acquisizione, il mercato rilevante è quello dei supermercati, che comprende le superette, i supermercati, gli ipermercati e i discount.
Da un punto di vista geografico, il mercato ha una dimensione locale, che in prima approssimazione può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, l’ambito geografico di riferimento è pertanto rappresentato dalla provincia di Vicenza.
All’interno del mercato rilevante, la UNICOMM detiene una quota pari al 19,2%, mentre il ramo d’azienda oggetto di acquisizione detiene una quota inferiore all’1% [Fonte: Banca dati Nielsen 2004.]. L’insieme dei punti vendita facenti capo a società che aderiscono al consorzio “A&O Italiana”, contraddistinte dalla medesima insegna consortile, detiene una quota pari a circa il 25,5%.
Nel medesimo mercato, sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, tra cui il gruppo Rinascente, con una quota pari a circa il 15%.
La presente concentrazione, pertanto, anche in considerazione del fatto che il ramo d’azienda oggetto di acquisizione opera già con la medesima insegna utilizzata dalla società acquirente, non appare suscettibile di modificare significativamente gli assetti concorrenziali del mercato.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;


DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà