Provvedimento

A248 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS


DATI GENERALI
tipo
Ampliamento istruttoria; Proroga dei termini
numero
6426
data
10/01/1998

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
40/1998
errata corrige
41/1998

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FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - 2-Intesa (esito: Violazione articolo 2 lett. b)
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CALDAIE A GAS - 3-Abuso di posizione dominante (esito: Non violazione)



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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 1° ottobre 1998;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la delibera del 25 giugno 1998, con la quale l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Vaillant Spa, IABER Spa, Saunier Duval Italia Spa, Robert Bosch Commerciale ed Industriale Spa, per presunta infrazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90, fissando il termine di chiusura del procedimento al 24 dicembre 1998;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che nel provvedimento di avvio di istruttoria si evidenziava che quanto più diffusa risultava essere la modalità organizzativa delle reti di assistenza delle società produttrici di caldaie murali in Centri di Assistenza Tecnica (CAT) esclusivisti, tanto più questo insieme di rapporti verticali avrebbe potuto rispondere a una esigenza di coordinamento orizzontale delle stesse imprese, finalizzato anche a controllare il processo di sostituzione delle vecchie caldaie con le nuove, garantendo in tal modo una relativa stabilità delle quote di mercato ed eliminando gli stimoli a farsi concorrenza sul prezzo delle caldaie;

CONSIDERATO che nel provvedimento di avvio di istruttoria si evidenziava che i comportamenti tenuti dalle società Vaillant Spa, IABER Spa, Saunier Duval Italia Spa, Robert Bosch Commerciale ed Industriale Spa (organizzazione delle reti di assistenza mediante l'ausilio di CAT esclusivisti, rifiuto di concedere a manutentori indipendenti i pezzi di ricambio originali, discriminazione tra le condizioni di acquisto dei pezzi di ricambio praticate a manutentori indipendenti rispetto a quelle riconosciute ai CAT), oltre che poter costituire autonome violazioni degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90, avrebbero potuto essere stati concordati tra le suddette società, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il mercato italiano della vendita di caldaie murali a gas è costituito, per quasi il 70%, dal mercato della sostituzione dello stock esistente;

CONSIDERATO che il consorzio denominato Pool Aziende Servizio Sicurezza Gas (PASS GAS) è una associazione che raggruppa al suo interno i principali produttori di caldaie murali a gas operanti sul mercato italiano con la finalità di promuovere la cultura della manutenzione e della sicurezza tra i possessori di caldaie murali a gas;

CONSIDERATO che, alla luce della documentazione raccolta nel corso dell'attività istruttoria, si è appurato che la strategia delle aziende aderenti al consorzio PASS GAS "pool aziende sicurezza gas" nel periodo 1996-1998 si è rivolta, anche attraverso iniziative promozionali congiunte, al rafforzamento di una organizzazione delle reti di assistenza tecnica omogenea tra tutti gli associati, al cui interno i CAT rivestono il ruolo di strumento per il controllo del mercato finale della sostituzione del parco caldaie esistenti;

CONSIDERATO che, nel periodo gennaio-maggio 1996, le deliberazioni degli organi statutari del consorzio PASS GAS, Comitato Esecutivo ed Assemblea Generale, indicano la volontà comune delle imprese associate di rispondere in maniera uniforme a un'offerta di collaborazione avanzata da una società di manutenzione indipendente nel settore dell'assistenza delle caldaie murali a gas;

CONSIDERATO che, dall'esame dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerge che tale volontà comune delle imprese associate era finalizzata a impedire che singoli aderenti a PASS GAS raggiungessero autonomi accordi di collaborazione con tale società di manutenzione indipendente, comprendenti anche la fornitura di caldaie murali a gas;

CONSIDERATO che la medesima esigenza di uniformità di condotta si rinviene nel comportamento delle imprese consorziate con riferimento a una richiesta formulata ai singoli produttori di caldaie murali nel 1996, da parte dell'associazione degli impiantisti-manutentori CNA/ANIM di Salerno, ed orientata a ottenere i pezzi di ricambio originali ritenuti essenziali per poter svolgere l'attività di manutenzione;

CONSIDERATO che tale coordinamento delle rispettive politiche commerciali indica che le imprese produttrici aderenti a PASS GAS, piuttosto che competere reciprocamente al fine di acquisire parte degli stock di caldaie installate dei concorrenti attraverso offerte di prezzo più vantaggiose, abbiano stabilito di adottare una strategia di "non concorrenza" con riferimento a tali quote di mercato della sostituzione;

RITENUTO, pertanto, che l'uniformità nell'organizzazione delle reti di assistenza e nelle politiche commerciali nei confronti di operatori indipendenti nel settore dell'assistenza da parte delle imprese consorziate in PASS GAS, concretizzatasi, a partire dal 1996, attraverso incontri, riunioni e deliberazioni consortili, possa essere considerata come una intesa lesiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

RITENUTO che tale intesa sia finalizzata anche all'obiettivo del mantenimento delle singole quote detenute dalle imprese consorziate sul mercato della sostituzione del parco caldaie installato, garantendo in tal modo una relativa stabilità di dette quote di mercato;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria, per quel che concerne i profili di coordinamento orizzontale tra imprese vietati dall'articolo 2 della legge n. 287/90, nei confronti del consorzio PASS GAS, nonché di tutte le società consorziate nel periodo 1996-1997 che non risultano già parti del procedimento in oggetto;

RITENUTO, altresì, necessario, per le esigenze istruttorie derivanti dall'estensione soggettiva del procedimento, prorogare il termine di chiusura del procedimento;

DELIBERA


a) di estendere l'istruttoria nei confronti del Consorzio di imprese denominato Pool Aziende Servizio Sicurezza Gas, nonché delle società Accorroni Srl, Apen Group Spa, C.M.I. Spa, Ecoflam Spa, Ferroli Spa, Filiberti Spa, Fonderie Sime Spa, Gruppo Imar Spa, Hermann Srl, Nuova Idragas Srl, Industrie Fer Srl, Italkero Srl, Lamborghini Calor Spa, Merloni Termosanitari Spa, New Far Srl, Ocean Idroclima Spa, R.B.L. Riello Bruciatori Legnago Spa, Sant'Andrea Spa, Savio Caldaie Spa, Sile Spa, Unical A.G. Spa e Wassergas Spa, tutte aderenti al Consorzio PASS GAS nel 1996;

b) di prorogare al 24 aprile 1999 il termine di chiusura del procedimento.


Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro