Provvedimento
C6733 - UNICOMM/GMF FINANZIARIA
tipo | Non avvio istruttoria | |
numero | 13709 | |
data | 10/28/2004 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 44/2004 | |
C6733 - UNICOMM/GMF FINANZIARIA
Provvedimento n. 13709
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 ottobre 2004;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società UNICOMM S.r.l., pervenuto in data 11 ottobre 2004;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
UNICOMM S.r.l. è una società controllata da GRUPPO UNICOMM S.p.A. (di seguito, UNICOMM), capofila dell’omonimo gruppo, attivo nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e per l’igiene personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo, attraverso una rete di superette, supermercati, ipermercati, discount e cash&carry, ubicati nelle province di Vicenza, Padova, Rovigo, Ferrara, Venezia, Treviso e Belluno.
Il fatturato consolidato di UNICOMM nel 2003, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 998 milioni di euro.
GMF Finanziaria S.p.A. (di seguito, GMF) è capofila di un gruppo attivo nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e per l’igiene personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo, nelle regioni dell’Italia centrale con prevalenza in Umbria.
GMF è controllata da persone fisiche della famiglia Fioroni che complessivamente detengono, in parte direttamente ed in altra parte attraverso la società Fioroni Finanziaria S.r.l., il 52% del capitale sociale e costituiscono un’unica parte contrattuale in un patto parasociale stipulato nel 2001 con UNICOMM S.r.l., che detiene il restante 48% del capitale sociale di GMF. UNICOMM S.r.l. non partecipa al controllo di GMF, in quanto, secondo il patto parasociale, quattro dei sette membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i due Amministratori delegati, sono scelti dalla parte Fioroni e soltanto per determinate deliberazioni degli organi sociali, le quali inciderebbero in misura particolarmente rilevante sull’assetto patrimoniale dell’impresa, occorre che sia rappresentato almeno il 75% del capitale sociale.
Il fatturato consolidato di GMF nel 2003, interamente realizzato in Italia, è stato pari a circa 207 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
Con l’operazione comunicata, UNICOMM S.r.l., acquista, nell’esercizio di un diritto di opzione previsto dal contratto con cui essa aveva acquistato nel corso del 2001 il 48% delle azioni di GMF, una quota ulteriore di azioni di tale società, pari al 22% del capitale sociale.
In tal modo, Unicomm S.r.l., con il possesso del 70% del capitale sociale di GMF, acquisisce il controllo esclusivo della società. In particolare, secondo il menzionato patto parasociale, Unicomm S.r.l. può nominare, dopo l’esercizio del diritto di opzione, quattro dei sette membri del Consiglio di Amministrazione e la parte Fioroni perde il diritto di scegliere gli amministratori delegati.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita al dettaglio (ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche quali: la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS [Cfr. Provv. dell’Autorità n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 - Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs, in Boll. n. 25/98.], la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità.
Nel caso in esame, considerato che l’impresa acquisita dispone di punti vendita aventi superfici comprese tra circa 100 m2 e circa 1.600 m2, i mercati rilevanti del prodotto sono:
- il “mercato delle superette” (comprendente le superette ed i supermercati di dimensione inferiore a 1.500 m2), relativamente ai punti vendita dell’impresa acquisita di dimensione inferiore a 400 m2;
- il “mercato dei supermercati” (comprendente le superette, i supermercati e gli ipermercati), relativamente ai punti vendita dell’impresa acquisita di dimensione compresa tra 400 m2 e 1.500 m2;
- il “mercato degli ipermercati” (comprendente gli ipermercati ed i supermercati di dimensione superiore a 1.500 m2), relativamente al punto vendita dell’impresa acquisita di dimensione superiore 1.500 m2.
Dal punto di vista geografico, tali mercati hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.
Nel caso in esame, considerate le localizzazioni dei punti vendita del gruppo GMF, gli ambiti geografici di riferimento ai fini della valutazione dell’operazione comunicata sono:
- relativamente al “mercato delle superette”: provincia di Siena; provincia di Grosseto; provincia di Perugia; provincia di Terni; provincia di Roma; provincia di Viterbo;
- relativamente al “mercato dei supermercati”: provincia di Rimini; provincia di Ancona; provincia di Arezzo; provincia di Siena; provincia di Perugia; provincia di Terni; provincia di Viterbo;
- relativamente al “mercato degli ipermercati”: provincia di Perugia.
Poiché non vi sono punti vendita di UNICOMM in tali province, la concentrazione comporta soltanto la sostituzione di un operatore con un altro e non ha, quindi, impatto sulla concorrenza nei mercati interessati.
La concentrazione interessa, inoltre, il mercato della distribuzione commerciale all’ingrosso di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo consumo con la formula cash&carry, prevalentemente rivolta ad operatori specializzati: hotel, ristoranti e catering (HoReCa), nonché piccoli venditori al dettaglio.
Dal punto di vista geografico, i mercati del cash&carry possono considerarsi approssimativamente coincidenti con il territorio della Regione dove sono localizzati i punti vendita, in quanto questi ultimi servono un’area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita al dettaglio.
Nel caso di specie, i mercati geografici corrispondono all’ambito territoriale delle Regioni Umbria, Toscana, Marche e Lazio, dove sono situati i cash&carry dell’impresa acquisita.
I punti vendita cash&carry dell’impresa acquirente sono localizzati, invece, nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Per quanto precede, anche con riferimento al cash&carry la concentrazione comporta soltanto la sostituzione di un operatore con un altro nei mercati interessati e non ne modifica, quindi, l’assetto concorrenziale.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone | IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |