Provvedimento

C5648 - SERVAIR AIR CHEF/GAMA


DATI GENERALI
tipo
Non avvio istruttoria
numero
11604
data
01/16/2003

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
3/2003
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SERVAIR AIR CHEF/GAMA - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)



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C5648-SERVAIR AIR CHEF/GAMA
Provvedimento n. 11604

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2003;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Servair Air Chef Srl, pervenuto in data 19 dicembre 2002;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

SERVAIR AIR CHEF Srl (di seguito SERVAIR) è una società che svolge prevalentemente attività di catering aereo, consistente nella fornitura di provviste alimentari a bordo di aeromobili e negli aeroporti.
Nel 2001 SERVAIR ha realizzato un fatturato di circa 31,8 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.
SERVAIR è controllata congiuntamente da CHEF ITALIA AIR Srl, SERVAIR S.A. e ALPHA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, che detengono partecipazioni pari rispettivamente al 50%, al 25% e al 25% del capitale sociale di SERVAIR. CHEF ITALIA AIR Srl (di seguito CHEF ITALIA) è una società che non svolge direttamente alcuna attività operativa. SERVAIR S.A. è una società di diritto francese, che svolge attività di catering aereo, handling aeroportuale e pulizia degli aeromobili, facente parte del gruppo Air France, che opera nel trasporto aereo e nelle attività collegate. Il fatturato consolidato realizzato da Air France a livello mondiale, nell’esercizio 2001, è stato di 12.528 milioni di euro, di cui circa 366 milioni di euro realizzati in Italia. ALPHA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED è una società di diritto inglese, facente capo al gruppo Alpha Airports Group plc, non attivo in Italia.

GAMA Spa (di seguito GAMA) è una società operante nel settore della ristorazione collettiva presso svariate comunità, quali case di riposo, cliniche e ospedali, villaggi turistici, alberghi, bar, scuole di ogni ordine e grado, e qualsiasi altra forma di pubblico esercizio.
Il fatturato realizzato da GAMA Spa, nell’esercizio 2001, è stato di circa 97,1 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di SERVAIR, con separati contratti, di un ramo d’azienda e di due altre strutture produttive mai state operative di proprietà di GAMA. Il ramo di azienda svolge attività di catering aereo nelle adiacenze dell’aeroporto “Catullo” di Verona. Le due strutture produttive consistono in un centro cottura sito in una frazione di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, idoneo alla preparazione di pasti per comunità di vario genere (aziende, case di riposo, cliniche e ospedali, scuole, etc.) e in una mensa pubblica posta in alcuni locali del centro servizi sito nell’agglomerato industriale di Carini, in provincia di Palermo.
Il contratto preliminare di acquisto del ramo di azienda di Verona, che verrà trasfuso nel contratto definitivo, contiene una clausola di non concorrenza, ai sensi della quale GAMA non potrà, senza il previo consenso scritto di SERVAIR, per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 2003, direttamente od indirettamente, attraverso la costituzione di nuove società o utilizzando società od altri enti già esistenti che sono controllate, controllanti o collegate al venditore, iniziare o continuare una impresa esercente l’attività di preparazione e fornitura di pasti ed altri alimenti a bordo di aeromobili in partenza od in transito dall’aeroporto “Catullo” di Verona.
Non vi sono restrizioni accessorie alle acquisizioni della mensa di Carini (PA) o del centro cottura di Sesto Fiorentino (FI).

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione in esame, limitatamente all’acquisizione da parte di SERVAIR del ramo di azienda di GAMA che svolge attività di catering aereo nelle adiacenze dell’aeroporto “Catullo” di Verona, in quanto comporta l'acquisizione di parte d’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 387 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione [Si veda la recente comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2001/C-188/03) con particolare riferimento al paragrafo 15 della stessa.].
L’acquisizione del centro cottura sito in una frazione di Sesto Fiorentino (FI) e dalla mensa pubblica sita in Carini (PA) non può qualificarsi come operazione di concentrazione in quanto tali strutture non sono mai state operative.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Dal punto di vista merceologico, il mercato interessato dall'operazione notificata è quello del catering aereo, cui si riferisce il ramo di azienda di Verona.
L'attività di catering aereo consiste nella fornitura alle compagnie aeree di un servizio di catering destinato agli aeromobili. L'attività produttiva di catering aereo ricomprende la produzione, l'allestimento e la fornitura di pasti, bevande, generi di conforto accessori del pasto per uso a bordo degli aeromobili, il servizio di trasporto, caricamento e collocazione a bordo degli aeromobili di tali generi, il recupero dell'equipaggiamento di bordo, il lavaggio delle stoviglie, la pulizia del trolley e lo smaltimento rifiuti .
Si può ritenere che, da parte delle compagnie aeree, il servizio di catering offerto in un aeroporto non sia sostituibile con quello offerto in altri aeroporti [Cfr. Provv. n. 9340 del 22 marzo 2001 – C4512 Servair Compagnie D’Exploitation des Services Auxiliaires Aeriens-Alpha Overseas Holdings/Airchef 2000]. Pertanto ogni aeroporto rappresenta un distinto mercato geografico.
Ai fini della presente operazione si può identificare un mercato geografico rilevante, corrispondente all’aeroporto “Catullo” di Verona nelle cui adiacenze è operativo il ramo di azienda di Verona.
In tale mercato, la quota detenuta nel 2001 da GAMA è del 77% in valore e del 79% in volume. Né SERVAIR né le sue controllanti sono presenti sul mercato del catering aereo dell’aeroporto di Verona. Di conseguenza, l’acquisizione del ramo d’azienda di GAMA da parte di SERVAIR non modifica l’assetto concorrenziale del mercato, ma si limita alla sostituzione di un operatore con un altro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che l’acquisizione del centro cottura sito in una frazione di Sesto Fiorentino (FI) e della mensa pubblica sita in Carini (PA) non possa qualificarsi come operazione di concentrazione in quanto tali strutture non sono mai state operative;


DELIBERA

a) di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 relativamente all’acquisizione da parte di SERVAIR del ramo di azienda di GAMA che svolge attività di catering aereo nelle adiacenze dell’aeroporto “Catullo” di Verona;

b) che non vi è luogo a provvedere relativamente all’acquisizione del centro cottura sito in una frazione di Sesto Fiorentino (FI) e della mensa pubblica sita in Carini (PA).

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro