Provvedimento

C714 - UNICHIPS FINANZIARIA/ALIDOLCE


DATI GENERALI
tipo
Avvio istruttoria
numero
872
data
12/22/1992

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
24/1992
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UNICHIPS FINANZIARIA/ALIDOLCE - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione con condizioni)



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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO




NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO l'atto, pervenuto il 27 novembre 1992, con il quale la società UNICHIPS FINANZIARIA Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire la totalità del capitale sociale della società ALIDOLCE Spa e della società PAI Spa, della quale la medesima ALIDOLCE Spa detiene il 51% del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, si configura come concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la UNICHIPS FINANZIARIA Spa è una società di gestione di partecipazioni azionarie che, attraverso società controllate, opera nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari ed, in particolare, di snack salati, snack dolci e di prodotti sostitutivi del pane;

CONSIDERATO che la ALIDOLCE Spa e la PAI Spa operano nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari ed, in particolare, di snack salati e di prodotti sostitutivi del pane;

CONSIDERATO che nel mercato nazionale degli snack salati, la società UNICHIPS FINANZIARIA Spa e la società PAI Spa detengono rispettivamente una quota pari al 26% ed al 13,6%;

CONSIDERATO che, attraverso l'acquisizione della società ALIDOLCE Spa, la società UNICHIPS FINANZIARIA Spa raggiungerà una quota di mercato vicina al 40%, rafforzando la propria posizione di principale operatore del mercato;

CONSIDERATO che tra gli snack salati sono ricompresi i seguenti prodotti: a) patatine; b) biscotti salati ed i salatini; c) estrusi, pellets e pop corn; d) prodotti sgusciati, e che tali prodotti presentano caratteristiche merceologiche e di consumo parzialmente diverse;

CONSIDERATO che nel segmento relativo alle patatine la UNICHIPS FINANZIARIA Spa detiene una quota pari al 45% e che ALIDOLCE Spa e PAI Spa detengono una quota pari complessivamente al 30%;

CONSIDERATO che nel segmento relativo agli estrusi, pellets e pop corn la UNICHIPS FINANZIARIA Spa detiene una quota pari al 31,8% e che ALIDOLCE Spa e PAI Spa detengono una quota pari complessivamente al 14%;

CONSIDERATO, pertanto, che nel segmento relativo alle patatine ed in quello relativo agli estrusi, pellets e pop corn, a seguito della realizzazione dell'operazione in parola, l'impresa acquirente raggiungerà quote pari rispettivamente al 75% ed al 45,8%;

CONSIDERATO che i principali operatori presenti sul mercato degli snack salati, quali la UNITED BISCUITS, la DR. OETKER e la BSN, detenengono quote notevolmente inferiori a quelle delle imprese interessate;

CONSIDERATO che il mercato degli snack salati è caratterizzato dall'esistenza di barriere all'ingresso di nuove imprese, costituite da costi di promozione e pubblicità compresi tra il 4% ed il 6% del fatturato del settore;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA


a) l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'eventuale audizione dei rappresentanti legali delle parti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione ed Inchieste "A" almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per l'audizione;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Alfredo Macchiati;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Istruzione ed Inchieste "A", dal rappresentante legale delle parti o da persona appositamente delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salva la possibilità di proroga, per un periodo non superiore a trenta giorni, previsto dall'articolo16, comma 8, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Francesco Saja

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