Gli interventi dell'Autorità
INTESE
A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa-Audipress
Nel settembre 2005, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle associazioni A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa e Audipress, al fine di accertare l’esistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, nel mercato a monte dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello a valle della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana. Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata da Edizioni Metro Srl che lamentava il rifiuto opposto da entrambe le associazioni di accertare la tiratura e la diffusione del quotidiano gratuito Metro, edito dalla medesima società.
Ads e Audipress svolgono, rispettivamente, il servizio di certificazione e divulgazione dei dati relativi alla tiratura e alla diffusione della stampa quotidiana e periodica (Ads) e le indagini campionarie, quantitative e qualitative, sulla lettura delle testate che hanno ottenuto la certificazione Ads (Audipress). Il sistema gestito da tali associazioni costituisce una convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori nell’acquisto di spazi pubblicitari su stampa quotidiana e periodica. In particolare, le indagini realizzate da Audipress rappresentano i dati di riferimento utilizzati nel settore editoria per valutare il grado di penetrazione delle testate nei diversi ambienti socio-economici e, quindi, per attribuire un valore ai relativi spazi pubblicitari (cosiddetto rating).
L’Autorità ha valutato che il rifiuto opposto da Ads e da Audipress di ammettere il quotidiano gratuito Metro ai rispettivi sistemi di certificazione e rilevazione potrebbe essere il frutto di intese finalizzate a impedire o restringere l’accesso ai servizi da esse forniti da parte delle società editrici di quotidiani gratuiti, determinando un’ingiustificata discriminazione della stampa gratuita a favore delle società editrici di giornali quotidiani a pagamento. La condotta tenuta dalle due associazioni è apparsa, altresì, suscettibile di restringere la concorrenza nel connesso mercato della raccolta pubblicitaria a mezzo di stampa quotidiana, impedendo alla stampa gratuita di valorizzare in maniera adeguata i propri spazi pubblicitari a vantaggio degli editori dei giornali a pagamento. In particolare, l’Autorità ha prestato rilievo al danno immediato che le condotte oggetto dell’istruttoria potrebbero produrre agli editori di prodotti editoriali gratuiti nella vendita di spazi pubblicitari: la mancanza di rilevazioni ufficiali da parte di Ads e Audipress incide, infatti, negativamente, sulla loro unica fonte di ricavo, ovvero la vendita di spazi pubblicitari. L’Autorità ha, infine, rilevato che i servizi in questione sono di norma effettuati nella maggior parte degli altri Paesi europei ed extra-europei dai diversi organismi di misurazione della diffusione delle testate, tanto a favore dei quotidiani a pagamento, quanto a favore dei quotidiani gratuiti, e dunque non sembrerebbe sussistere alcuna giustificazione obiettiva al rifiuto opposto dalle due associazioni all’inserimento delle testate gratuite nelle rilevazioni effettuate per la stampa a pagamento. Al 31 marzo 2006, l’istruttoria è in corso.
CONCENTRAZIONI
R.T.I. Reti Televisive Italiane-Ramo di azienda di Europa TV
Nel gennaio 2006, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Reti Televisive Italiane (Rti), Mediaset Spa ed Europa TV al fine di valutare se l'acquisizione da parte di Rti di un ramo d'azienda di proprietà di Europa TV, costituito da impianti di trasmissione televisiva e relative frequenze, nonché dai contratti accessori a essa collegati, comportasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (cosiddetto broadcasting digitale), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Finalità dell’operazione comunicata è lo sviluppo, da parte di Rti, di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting–Handheld) per la fornitura di programmi audiovisivi su terminali mobili. In particolare, l’intento dichiarato da Rti è quello di riservare l’utilizzo della capacità trasmissiva della rete che verrà costituita agli operatori di telecomunicazione che ne faranno richiesta, affinché offrano ai propri abbonati servizi e contenuti televisivi forniti sia da Rti che da terzi.
Con riguardo agli effetti dell’operazione comunicata, l’Autorità ha considerato che le risorse frequenziali di Europa TV, a seguito della loro conversione entro il 31 dicembre 2008 alla tecnica digitale, sarebbero funzionali a realizzare per il gruppo Mediaset un terzo multiplex o “blocco di diffusione” nel mercato del broadcasting digitale. L’operazione comunicata potrebbe, dunque, essere idonea a costituire in capo al gruppo Mediaset, che già detiene una posizione di rilievo nel mercato a monte delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, una posizione dominante nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale, atteso che la disponibilità di risorse in termini di capacità trasmissiva del segnale televisivo presenta già un elevato grado di concentrazione. Al 31 marzo 2006, l’istruttoria è in corso.
INOTTEMPERANZE
Regione Friuli Venezia Giulia-Insiel
Nel luglio 2005, l’Autorità ha concluso un’istruttoria nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia per inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L’operazione, tardivamente comunicata, riguardava l’acquisizione, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, del 52% del capitale di Insiel Spa, società attiva nel campo della progettazione, messa in opera e gestione di sistemi informativi, detenuto dalla società Finsiel. Nel comunicare l’operazione, la Regione Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato di aver sottoscritto nel febbraio 2000 dei patti parasociali con Finsiel in virtù dei quali aveva acquisito il controllo congiunto su Insiel.
L’Autorità ha considerato che l’operazione, comportando l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa da parte di un soggetto che controlla altre imprese, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 ed era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui era stato acquisito il controllo congiunto era superiore alla soglia prevista dall’articolo 16, comma 1 della stessa legge.
Tenuto conto della modesta incidenza concorrenziale dell’operazione, dell’assenza di dolo, della comunicazione spontanea, seppure tardiva, dell’operazione e del lungo arco temporale intercorso tra il perfezionamento dell’operazione e la sua comunicazione (cinque anni), l’Autorità ha comminato alla Regione Friuli Venezia Giulia una sanzione pecuniaria di 5 mila EUR.
ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE
Segnalazione sulla vendita al dettaglio di DVD e videocassette in allegato a prodotti editoriali
Nel gennaio 2006, l’Autorità, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla normativa in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), che prevede un regime fiscale agevolato per i prodotti editoriali quotidiani e periodici. In particolare, i supporti audiovisivi allegati a prodotti editoriali sono soggetti all’aliquota Iva agevolata del 4%; quelli venduti autonomamente, restano invece assoggettati all’aliquota Iva ordinaria del 20%.
L’Autorità ha posto in evidenza che questo duplice regime fiscale, prevedendo un differenziale pari a sedici punti percentuali nell’aliquota Iva applicabile a videocassette e DVD, a seconda delle modalità di distribuzione seguite, determina un’alterazione della concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dei supporti audiovisivi, discriminando le imprese non collegate a gruppi editoriali che svolgono attività di vendita al dettaglio di DVD e videocassette.
L’Autorità ha, pertanto, auspicato un intervento normativo volto ad assicurare in linea generale lo stesso trattamento fiscale per lo svolgimento della medesima attività, al fine di evitare ingiustificate distorsioni concorrenziali tra le imprese operanti nei diversi canali distributivi del mercato della vendita al dettaglio di DVD e videocassette.