Per denunciare la presunta ingannevolezza di un
messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è
sufficiente (come
prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , “Regolamento recante
norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una
segnalazione su carta semplice, indirizzata a:
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Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A - 00198
ROMA |
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LA DENUNCIA DEVE CONTENERE
I SEGUENTI ELEMENTI:
la qualificazione del
denunciante (nome e cognome oppure denominazione
sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta
e il titolo in base al quale si effettua la
denuncia (es. singolo consumatore, associazione di
consumatori, concorrente, ecc.);
elementi idonei a
consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto
della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione
del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una
copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV
o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito,
nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno
e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;
l'indicazione degli
elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella
pubblicità (*) ,
che possono riguardare:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità,
in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità
redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte
di lavoro, e cosí via.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità,
natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità
agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale,
risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte
di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario,
ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito"
o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre
in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità
che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o
adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro
confronti;
richiesta di intervento da
parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché
eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata
di sospensione provvisoria della pubblicità;
firma del denunciante
(se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è
necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante
legale).
(*)
Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa,
si veda l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
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