Segnalazione/Parere

SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICA


DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
22-Attività consultiva
rif
AS372
decisione
11/30/2006
invio
12/05/2006
PUBBLICAZIONE
bollettino n.
47/2006
SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(741) Attiv.legali, contabilita'; consulenza fiscale; studi di mercato e sondaggi di opinione;consulenza commerciale e di gestione
(K) SERVIZI VARI
destinatari
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Hide details for Versione stampabileVersione stampabile

AS372.pdf - AS372.pdf

Hide details for Testo Segnalazione/ParereTesto Segnalazione/Parere
Con la presente segnalazione ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata nella sua adunanza del 30 novembre 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare le possibili distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle modalità attraverso le quali l’Agenzia del Territorio commercializzerà il servizio di ricerca continuativa per via telematica (c.d. monitoraggio).
In merito allo svolgimento da parte dell’Agenzia del Territorio del c.d. monitoraggio immobiliare, l’Autorità era già intervenuta con una segnalazione AS/321 del 27 gennaio 2006 nella quale aveva osservato come la previsione di introdurre un servizio di ricerca continuativa per via telematica (n. 4.1 dell’allegato 2-sexies di cui all’articolo 1, comma 300 della Finanziaria 2005) e di disattivare conseguentemente il servizio di rilascio dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, doveva essere accompagnata dalla individuazione di misure che consentissero alle imprese che operavano nel settore dei servizi di informazione ipocatastale di seguitare a svolgere in proprio l’attività di monitoraggio immobiliare.
Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” recependo le preoccupazioni espresse dall’Autorità, ha quindi stabilito che l’Agenzia del Territorio seguiti a fornire alle società che operano nel settore dell’informazione ipocatastale, l’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, strumento necessario per l’elaborazione da parte delle suindicate società del servizio di monitoraggio immobiliare.
L’articolo 2, comma 65 del Decreto-Legge n. 262/2006 prevede inoltre che l’elenco soggetti venga fornito ai richiedenti a condizioni economiche più onerose rispetto alla previgente disciplina. Sebbene tale norma risulti avere un contenuto di natura fiscale, nondimeno occorre che non si determinino per effetto della sua applicazione distorsioni nel mercato di elaborazione delle informazioni ipocastatali, atteso che in tale mercato è previsto l’ingresso della medesima Agenzia del Territorio.
A questo proposito, vanno distinte due diverse sfere di attività dell’Agenzia: a) quella relativa alle funzioni pubblicistiche e ai servizi che a queste si ricollegano; b) quella relativa all’offerta di servizi di natura economica nell’ambito di condotte di mercato.
Compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio sono quello di svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari (articolo 64 del D.lgs, n. 300/99). Alla trascrizione in tali ultimi registri il codice civile attribuisce una pluralità di funzioni: quella di pubblicità dichiarativa che rende opponibili ai terzi l’atto trascritto in detti registri, quella di pubblicità costitutiva che consente la nascita del diritto reale di ipoteca, quella di pubblicità notizia che dà conoscenza legale al dato trascritto.
Si osserva al riguardo che ogni modifica che l’Agenzia intenda apportare nelle modalità di acquisizione, gestione e rilascio dei dati catastali derivante dall’evoluzione tecnologica, che migliori anche le modalità di fruizione da parte di terzi, è non solo auspicabile ma sostanzialmente indifferente ai fini dei servizi economici che utilizzino tali informazioni.
Accanto alle funzioni istituzionali, lo Statuto dell’Agenzia del Territorio prevede espressamente che questa possa svolgere attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza, a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge, di rapporti convenzionali e contrattuali (articolo 4, comma 1, lett. f).
Analogamente la convenzione triennale per gli esercizi 2004-2006, stipulata fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio in data 31 marzo 2004, prevede testualmente che “al fine di sviluppare le fonti di ricavo dell’Agenzia e di creare concrete opportunità di valorizzazione delle professionalità esistenti, sarà perseguito l’obiettivo del potenziamento delle capacità commerciali e dell’ampliamento della gamma dei servizi offerti sul mercato”.
In tal caso, si tratta evidentemente di servizi a valore aggiunto offerti dall’Agenzia sulla base dei dati pubblici che essa acquisisce e detiene in via esclusiva, e quindi di attività di impresa che essa intende o vorrà svolgere nel mercato dei servizi relativi alle informazioni ipocatastali.
Alla luce di tali disposizioni, risulta quindi che l’Agenzia del Territorio da un lato, sia preposta per legge allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, quali appunto la tenuta dei pubblici registri immobiliari, dall’altro possa operare sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale in concorrenza con altri operatori.
Al riguardo si osserva che sebbene l’Agenzia possa legittimamente far uso dei dati in suo possesso per svolgere anche servizi di natura economica e quindi un’attività di impresa, secondo i principi di concorrenza espressi anche dall’articolo 8, comma 2, bis della l. n. 287/90, oltre che dalle norme comunitarie e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, una siffatta attività dovrebbe essere consentita solo qualora la stessa operi mediante una società separata, sulla base delle medesime condizioni, oggettive e non discriminatorie, praticate agli operatori privati che operino o intendano operare in questo mercato.
Ciò al fine di scongiurare il rischio di condotte distorsive della concorrenza, che potrebbero altrimenti concretizzarsi, da un lato, in un artificioso innalzamento dei prezzi di accesso all’essential facility rappresentata nel caso di specie dal dato catastale che impedisca lo svolgimento del servizio da parte di imprese concorrenti, e dall’altro l’indebita estensione dell’operatore dominante nel mercato contiguo non riservato attraverso forme di sussidi incrociati.
Tra i servizi che l’Agenzia del Territorio può offrire sul mercato e che non rientrano nell’ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, ricade indubbiamente quello della ricerca continuativa per via telematica, in quanto servizio a valore aggiunto con il quale vengono rielaborati i dati di cui l’Agenzia del Territorio ha l’esclusiva disponibilità, dati che vengono anche acquisiti da una pluralità di imprese, finora in forma cartacea attraverso l’elenco soggetti, per lo svolgimento del proprio servizio di monitoraggio.
Occorre pertanto che il nuovo servizio offerto dall’Agenzia del Territorio sia offerto con società separata e a parità di condizioni con gli operatori privati, al fine di consentire che altri soggetti possano offrire servizi analoghi in concorrenza con quello dell’Agenzia stessa e ciò anche per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela.
In particolare, va assicurato che i dati di cui l’Agenzia del Territorio ha la disponibilità esclusiva in dipendenza della propria attività istituzionale, dovranno essere resi accessibili sia alla società separata, sia alle imprese che operano sul mercato dei servizi di informazione ipocatastale in tempi, con contenuti, e a fronte di corrispettivi assolutamente identici e tali da garantire, all’una come alle altre, pari opportunità di iniziativa economica, e comunque in modo da assicurare che il costo degli stessi sia orientato esclusivamente a coprire gli oneri dell’amministrazione per la produzione dell’informazione in questione.
Tale modalità di erogazione andrà comunque assicurata per tutti i servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio, anche in considerazione del fatto che sempre più numerose e articolate attività, non strettamente connesse all’adempimento degli specifici compiti pubblici attribuiti all’Agenzia del Territorio, potranno da questa essere svolti.
Al riguardo, l’articolo 28 del disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” prevede infatti che “con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.”
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che le osservazioni qui rappresentate possano essere tenute in adeguata considerazione e che attraverso le creazione di una società separata per lo svolgimento di quei servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell’Agenzia del Territorio, possano essere superate tutte le preoccupazioni avanzate nella presente segnalazione e venga agevolato uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dell’informazione ipocatastale.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà