Provvedimento

C8021 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETĄ AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA


DATI GENERALI
tipo
Avvio istruttoria
numero
16103
data
10/24/2006

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
43/2006
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETĮ AUTOSTRADA TORINO–ALESSANDRIA–PIACENZA - 19_2-Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni (esito: Non applicabilitą della legge)
KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETĮ AUTOSTRADA TORINO–ALESSANDRIA–PIACENZA - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)


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C8021 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETĄ AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA
Provvedimento n. 16103

L’AUTORITĄ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 ottobre 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autoritą puņ infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui č effettuata la contestazione;

VISTO l’atto della societą Kuwait Petroleum Italia S.p.A., pervenuto il 3 ottobre 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito, Kupit) svolge attivitą di raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi nel settore rete ed extra-rete. Nella distribuzione di carburanti opera nella rete nazionale, stradale ed autostradale, con il marchio “Q8” mentre nell’attivitą di convenience-store opera con il marchio “alPuntogiusto”.
Il capitale sociale di Kupit č detenuto per il 99,99% da Kuwait Petroleum Europe B.V. e per la rimanente parte da Kuwait Petroleum Europoort B.V., entrambe con sede in Rotterdam (Olanda) ed entrambe appartenenti al Gruppo che fa capo a Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di stato del Kuwait.
Nell’ultimo esercizio, chiuso il 31 marzo 2006, Kupit ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a 5.068 milioni di euro (al netto di accise e dell’IVA). Il fatturato rilevante ai fini della presente operazione, relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2005, č stato di 3.943 milioni di euro (al netto di IVA e imposte di fabbricazione).

Societą Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza S.p.A (S.A.T.A.P.) costruisce e gestisce le autostrade assentite in concessione.

Oggetto dell’operazione in esame č l’affidamento in sub-concessione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attivitą accessorie relative all’area di servizio in costruzione di “Piacenza Sud” sita alla progressiva Km 157+000 del tronco A21 Torino – Alessandria – Piacenza.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

In esito a procedure ad evidenza pubblica esperite da S.A.T.A.P., Kupit č risultata aggiudicataria dell’affidamento in sub-concessione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attivitą accessorie relative all’area di servizio esistente “Piacenza Sud” fino al 30 giugno 2017. L’affidamento in via provvisoria ha avuto luogo il 20 dicembre 2005 e si č perfezionato il 20 gennaio 2006 con l’accettazione da parte di Kupit delle condizioni economiche, amministrative e gestionali relative all’affidamento dell’Area autostradale ed all’invio di tutta la documentazione richiesta dalla societą concessionaria.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione realizzata, in quanto ha comportato l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 Regolamento CE n. 139/04 ed era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate nell’operazione era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazione stessa (421 milioni di euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l’operazione in esame, in quanto comportava l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall’insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l’operazione si riferisce, č stato superiore alla soglia minima prevista all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l’operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l’operazione suddetta, realizzata il 20 dicembre 2005, non č stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;


DELIBERA

a) di contestare alla societą Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all’operazione di concentrazione riguardante l’affidamento in sub-concessione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attivitą accessorie relative all’area di servizio in costruzione “Piacenza Sud”;
b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della societą Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);
c) che il responsabile del procedimento č la Dott.ssa Vittoria Tesei;
d) che puņ essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Energia" della Direzione Generale Istruttoria dai legali rappresentanti della societą Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ovvero da persone da esso delegate;
e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autoritą scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento verrą notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalą