Provvedimento

C9923 - AUCHAN/RAMO DI AZIENDA DI ENI


DATI GENERALI
tipo
Non avvio istruttoria
numero
19528
data
02/11/2009

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
6/2009
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AUCHAN/RAMO DI AZIENDA DI ENI - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Non violazione)



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C9923 - AUCHAN/RAMO DI AZIENDA DI ENI
Provvedimento n. 19528

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 febbraio 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Auchan S.p.A., pervenuta in data 20 gennaio 2009;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Auchan S.p.A. (di seguito, Auchan) è una società attiva nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari, nonché nel commercio al dettaglio nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, GDO). Auchan è controllata da Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.A., a sua volta indirettamente controllata da Groupe Auchan S.A..
Nel 2007, il fatturato di Auchan in Italia è stato pari a 2.816 milioni di euro.

Eni S.p.A (di seguito, Eni) è un’impresa operante nel settore petrolifero che ha nella propria disponibilità un ramo d’azienda, oggetto dell’operazione in esame, costituito da un impianto stradale per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione sito nel comune di San Rocco al Porto (LO), presso il centro commerciale Auchan in via Emilia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo da parte di Auchan del ramo di azienda di proprietà di Eni, costituito da un impianto di distribuzione carburanti ad uso autotrazione, sito nel comune di San Rocco al Porto (LO), presso il centro commerciale Auchan, in via Emilia. In particolare, Auchan acquisirà la disponibilità dell’impianto a titolo di comodato d’uso per un periodo complessivo di sei anni, con la possibilità di rinnovo per altri sei anni. Suddetto contratto di comodato è connesso ad un contratto di somministrazione carburanti in esclusiva, di pari durata. L’impianto sarà contraddistinto dai segni distintivi di Eni (Agip) ed Auchan (co-branding).

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.
Con riferimento alla pattuizione tra Eni ed Auchan, avente ad oggetto l’impegno assunto da quest’ultima in materia di acquisto di carburanti in esclusiva da Eni per tutta la durata del comodato, si rileva che tale pattuizione, per il suo specifico contenuto, non può considerarsi accessoria all’operazione di concentrazione. [Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.U.E. C56, 5 marzo 2005, punto III C.]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il Mercato rilevante

Il mercato del prodotto interessato dall’operazione comunicata è quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione.
Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, l’estensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l’impianto oggetto di acquisizione. Pertanto, il mercato rilevante ai fini della presente operazione è quello della distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria nella provincia di Lodi.

Effetti dell’operazione

A seguito della realizzazione dell’operazione in esame, Auchan, che non è ad oggi presente nel mercato della distribuzione in rete di carburanti nella provincia di Lodi, verrà a detenere in questo mercato un impianto di distribuzione, il cui erogato rappresenta il 4,5% delle vendite complessive. Alla luce di tutto ciò, l’operazione in esame non appare idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra Eni e Auchan in materia di acquisto in esclusiva di carburanti non può considerarsi accessorio alla presente operazione e che l’Autorità di riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto;


DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà