Provvedimento

I608 - SISAL-LOTTOMATICA


DATI GENERALI
tipo
Non luogo a provvedere
numero
13201
data
05/20/2004

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
21/2004
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SISAL-LOTTOMATICA - 2-Intesa (esito: Non applicabilità della legge)


Show details for Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)

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I608 - SISAL-LOTTOMATICA
Provvedimento n. 13201

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 12209 del 16 luglio 2003, con il quale è stato avviato un procedimento (I570) volto ad accertare presunti comportamenti collusivi di Lottomatica S.p.A. e Sisal S.p.A. consistenti nella ripartizione del mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse, nel quale, in particolare, si prospetta un’attività di coordinamento tra le parti avente ad oggetto l’intero mercato anzidetto suscettibile di condizionarne negativamente la crescita nonché di ripercuotersi negativamente sull’attività di terzi operatori attuali o potenziali;

VISTA la documentazione agli atti del procedimento n. I570;

VISTO l’atto della società Sisal S.p.A., pervenuto in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 287/90, un accordo sottoscritto in data 9 aprile 2002 da Sisal S.p.A. e Lottomatica S.p.A. concernente la gestione della raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea e differita, con richiesta, in subordine, di un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge;

CONSIDERATO che detto accordo risulta già agli atti del procedimento I570, in quanto acquisito nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso Sisal S.p.A., nell’ambito del medesimo procedimento I570, in data 18 luglio 2003;

CONSIDERATO che, rispetto all’accordo in questione, Sisal S.p.A. e Lottomatica S.p.A. hanno espresso le proprie considerazioni nel corso delle audizioni svolte dinanzi all’ufficio istruttorio, rispettivamente, in data 13 e 15 gennaio 2004, e che di tali considerazioni vi è riscontro nei verbali delle audizioni medesime;

RITENUTO che tale accordo rientra nella più ampia strategia collusiva sopra precisata ed oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento I570 e che, pertanto, in tale contesto è già in corso la sua valutazione;

RITENUTO, inoltre, che, stante la ratio dell’articolo 13 della legge n. 287/90, tale disposizione presuppone che l’intesa notificata non sia già oggetto di istruttoria;

RITENUTO che, nel caso di specie, l’esigenza tutelata dall’articolo 13 risulta già soddisfatta, essendo in corso un procedimento istruttorio avente ad oggetto, tra l’altro, l’accordo di cui all’atto fatto prevenire da Sisal S.p.A. in data 13 febbraio 2004 e che, quindi, l’Autorità sta esercitando i propri poteri istruttori rispetto all’accordo medesimo;


DELIBERA

che la comunicazione fatta pervenire da Sisal S.p.A. in data 13 febbraio 2004 ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 287/90 e, in subordine, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, è irricevibile in quanto l’intesa comunicata è già oggetto di valutazione nell’ambito dell’istruttoria di cui al procedimento n. I570.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro