Provvedimento
I570 - LOTTOMATICA-SISAL
tipo | Avvio istruttoria | |
numero | 12209 | |
data | 07/16/2003 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 29/2003 | |
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2003;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la documentazione in proprio possesso relativa ad accordi conclusi tra Lottomatica S.p.A. e Sisal S.p.A. con riguardo alla gestione della raccolta della scommessa Tris;
VISTA la documentazione agli atti;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Lottomatica S.p.A. (di seguito, Lottomatica) è una società a capo di un gruppo attivo in Italia e all’estero nella organizzazione, gestione e realizzazione di giochi, lotterie, scommesse ecc., in qualità di concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, Lottomatica organizza e gestisce, quale concessionaria del Ministero, i giochi del Lotto e della Formula 101; raccoglie scommesse per il gioco Tris; gestisce 13 sale Bingo; si è aggiudicata la gara per la gestione delle lotterie tradizionali e istantanee, nonché la cogestione dei concorsi pronostici ed eventuali altri giochi a base sportiva giusta procedura indetta il 16 aprile 2003 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS). Inoltre, Lottomatica si avvale della propria rete informatica per offrire servizi automatizzati a cittadini e ad imprese, nonché servizi di biglietteria.
Lottomatica è controllata, per mezzo della società FinEuroGames SARL, dalla società lussemburghese De Agostini Invest S.A., holding dell’omonimo gruppo.
Nell’esercizio 2001, Lottomatica ha realizzato in Italia un fatturato di 454 milioni di euro.
2. Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal) è una società che svolge attività di organizzazione e gestione di concorsi pronostici e scommesse. Inoltre, detta società si è aggiudicata la cogestione dei concorsi pronostici ed eventuali altri giochi a base sportiva giusta procedura indetta il 16 aprile 2003 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS). Sisal svolge inoltre attività connesse e strumentali alla principale nel campo dell’editoria specializzata e nella comunicazione televisiva via satellite.
Sisal è controllata congiuntamente dalla famiglia Molo, che possiede il 70% delle azioni e da Meliorbanca S.p.A., Eurogiochi S.A., società di diritto lussemburghese, ed Efibanca S.p.A..
Nel 2001 Sisal ha realizzato a livello mondiale un fatturato di 140,1 milioni di euro, dei quali 139 milioni realizzati in Italia.
II. I FATTI
a) Gli accordi per la gestione della Tris
3. In data 24 marzo 2003, Lottomatica, dietro richiesta dell’Autorità, ha trasmesso copia di due accordi conclusi con Sisal e datati, rispettivamente, 10 aprile 2002 e 7 novembre 2002.
Tramite tali accordi, Lottomatica si è impegnata a favorire il rientro della società Sisal nell’attività di raccolta della scommessa Tris (nonché di quelle ad essa assimilabili). Di fatto, a far data dal novembre 2002, Sisal è divenuta il quarto operatore abilitato ad accettare le giocate del gioco Tris, unitamente a Lottomatica, Snai S.p.A. (di seguito, Snai) e Twin S.p.A. (di seguito, Twin) [Twin, inizialmente joint venture di Snai e Lottomatica e, attualmente, controllata soltanto da quest’ultima, svolge parte dell’attività di accettazione delle giocate per la Tris, mediante una rete che conta, allo stato, a detta di Lottomatica, circa 1300 punti di raccolta.].
4. L’accordo del 10 aprile 2002, sottoscritto dagli amministratori delegati delle due società, prevedeva l’impegno di Lottomatica “a fare tutto quanto ragionevolmente possibile affinché la raccolta della scommessa Tris e di quelle ad essa assimilabili (congiuntamente le “Scommesse”) possa avvenire anche attraverso la rete Sisal” specificando che, a tal fine, le parti “chiederanno al concessionario di autorizzare la raccolta delle Scommesse anche attraverso la rete Sisal” e, ove necessario, “chiederanno al concessionario di richiedere al Ministero l’autorizzazione all’incremento del numero e alla variazione dell’ubicazione dei punti vendita”.
5. Ancora, ai sensi di tale accordo, Lottomatica “si impegna, anche per la controllata Twin, affinché nei punti vendita autorizzati alla raccolta delle scommesse che dispongono di terminale Sisal, la raccolta delle scommesse possa avvenire anche attraverso i terminali Sisal …”.
Peraltro, in questo stesso accordo le parti si dicevano concordi “nel ritenere che la migliore soluzione per assicurare il rilancio delle Scommesse sarebbe quella di affidare la raccolta delle stesse in esclusiva a Twin previo trasferimento a Sisal del controllo di Twin stessa”.
6. In data 7 novembre 2002, Lottomatica e Sisal hanno “modificato ed integrato” l’accordo del 10 aprile tramite una scrittura privata con cui le parti affermano la loro volontà di avvalersi, nell’attività di raccolta della Tris, delle rispettive strutture di rete, concordando, tuttavia, la costituzione di una Newco controllata congiuntamente e deputata ad acquisire il ramo d’azienda di Twin denominato “totalizzatore”, nonché le risorse umane di Twin dedicate a tale attività.
7. Inoltre, ai sensi di tale secondo accordo, Sisal si è impegnata a supportare Twin nell’attività di recupero dei crediti (ad essa dovuti a titolo di canone dai ricevitori) e ad attivare, a tal fine, entro il 10 novembre un “gruppo di lavoro” con Lottomatica e Twin, specificando altresì che, laddove, alla scadenza della concessione nel 2005, Twin non abbia riscosso tali crediti Sisal stessa si sarebbe impegnata a corrispondere a quest’ultima il 50% di tali perdite.
8. Nel corso di un incontro con i rappresentanti di Lottomatica, tenutosi l’11 marzo 2003 presso l’Autorità, dietro richiesta dell’impresa, l’amministratore delegato di quest’ultima ha confermato che “a seguito di una richiesta del concessionario, è stato dato ampio spazio alla Sisal (ai fini del suo rientro nella gestione del gioco)” e che l’estensione della raccolta della Tris a tutti i ricevitori Sisal “ha fatto aumentare la raccolta complessiva ma diminuire quella di Lottomatica”.
9. Con comunicazione pervenuta in data 6 maggio 2003, Lottomatica ha asserito che l’accordo sottoscritto con Sisal il 10 aprile 2002 avrebbe favorito l’ingresso di un altro operatore (nella specie, Sisal) “attraverso l’acquisizione da parte di Sisal di una partecipazione di maggioranza nel capitale della Twin che le avrebbe assicurato il controllo esclusivo della società e quindi il diritto di raccogliere la Tris tramite i 3.000 punti vendita di questa”. Al riguardo, viene specificato che Lottomatica era interessata a cedere Twin in ragione delle perdite da questa accumulate nella gestione dell’attività.
Tuttavia, ha proseguito Lottomatica, la previsione del trasferimento della maggioranza delle quote di Twin a Sisal avrebbe perso ogni ragione d’essere in quanto, nel frattempo, Sisal sarebbe stata autorizzata ad utilizzare l’intera propria rete per raccogliere anche la Tris.
10. Quanto all’accordo del 7 novembre 2002, nella medesima comunicazione Lottomatica afferma che lo stesso sarebbe stato volto esclusivamente alla realizzazione di un totalizzatore unico per la raccolta della Tris controllato congiuntamente dalle due società per il tramite della predetta Newco, l’effettiva costituzione della quale sarebbe, peraltro, allo stato incerta.
b) La selezione per la gestione dei concorsi pronostici a base sportiva
11. In data 16 aprile 2003, AAMS ha indetto una selezione per l’individuazione degli operatori (providers) cui rilasciare la concessione per la gestione dei giochi già gestiti dal Coni e, attualmente, di pertinenza di AAMS medesima [Il bando è pubblicato in GUCE n. 2003/S 75-066353.].
Per partecipare alla selezione anzidetta, l’aspirante concessionario doveva presentare domanda entro il 15 maggio 2003, la quale doveva, tra l’altro, contenere un minimo di 700 e un massimo di 11.000 richieste di nulla-osta di punti vendita (ricevitorie, agenzie di scommesse ed altri esercizi commerciali) affiliati in esclusiva - per quanto riguarda la raccolta dei concorsi pronostici a base sportiva - al concessionario medesimo.
Inoltre, il bando prevedeva che i partecipanti alla gara formulassero un’offerta per il cd. contributo una tantum destinato al “rilancio dei concorsi pronostici”.
12. Secondo notizie apparse su riviste e siti Internet specializzati [Ci si riferisce, in particolare, al settimanale Nuovo Totoguida Sport ed al sito Internet www.ricevitore.net.], Lottomatica e Sisal avrebbero attuato una stretta collaborazione per la partecipazione alla selezione di cui trattasi, finalizzata alla spartizione dei punti vendita.
In particolare, invece di presentare offerte competitive ai ricevitori ritenuti più profittevoli - al fine di incentivarne l’affiliazione alla propria cordata nella gara per i concorsi pronostici -, Sisal e Lottomatica avrebbero posto in essere una strategia di non belligeranza, essenzialmente incentrata sulla reciproca rinuncia al tentativo di affiliare le ricevitorie già collegate alle reti del concorrente e da questo utilizzate per la raccolta di altri giochi e di ripartirsi quelle in cui le due reti si sovrappongono.
13. Tali comportamenti avrebbero interessato soprattutto i ricevitori dei giochi già gestiti dal Coni che raccolgono altresì le giocate del Lotto (totoricevitori/tabaccai).
Sisal e Lottomatica, infatti, avrebbero indirizzato detta categoria di ricevitori presso le sedi locali della Federazione Italiana Tabaccai (di seguito FIT) per la sottoscrizione delle richieste di nulla-osta da allegare alla proprie domande di partecipazione alla selezione per la raccolta dei giochi in parola.
Sempre dalla stampa specializzata si è appreso che ai totoricevitori/tabaccai che si sono recati presso dette sedi della FIT sarebbe stata imposta, nella gran parte dei casi, l’adesione a Lottomatica, così precludendo loro la possibilità di scegliere liberamente il provider cui affiliarsi per la raccolta dei concorsi pronostici. Risulta, infatti, che la gran parte dei totoricevitori/tabaccai avrebbe preferito aderire alla cordata di Sisal [E’ quanto, del resto, affermato dallo stesso amministratore delegato di Lottomatica nell’incontro tenutosi presso l’Autorità in data 11 marzo 2003.
Sul punto, si veda altresì quanto riportato nella sezione “News” del sito www.riceviore.net in data 3 maggio 2003.].
14. In data 4 giugno 2003, AAMS ha diffuso la graduatoria dei soggetti aggiudicatari della selezione di cui trattasi [Il migliore posizionamento in graduatoria di un provider attribuisce al punto vendita a questo affiliato l’aggiudicazione del nulla-osta nei casi di incompatibilità previsti dal bando tra aspiranti ricevitori.]. Tale graduatoria vede al primo posto Sisal, al secondo il costituendo Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi ed al terzo Snai S.p.A [Dopo l’indizione della gara, infatti, Lottomatica ed il consorzio Totocom hanno concordato di partecipare congiuntamente alla gara, dando vita al consorzio Lottomatica Giochi Sportivi sopra citato.
Il consorzio Totocom raggruppa circa 3000 dei ricevitori già affiliati al Coni i quali, nel 1998, hanno sperimentato la raccolta telematica delle giocate dei giochi di competenza dell’ente. ]..
La graduatoria è stata stilata sulla base dell’offerta - consistente nel menzionato contributo una tantum - che gli aspiranti providers erano tenuti a presentare e la cui base d’asta era fissata in 400.000 euro (con la previsione di rialzi solo nella misura del 50% di detta base d’asta o di multipli interi di tale percentuale).
15. In particolare, l’offerta di Snai sarebbe stata di 400.000 mila euro, mentre Sisal e Lottomatica avrebbero entrambe offerto 1.600.000 euro. Poiché, ai sensi del capitolato d’oneri allegato al bando, a parità di offerta, il miglior posto in graduatoria sarebbe spettato al partecipante con il maggior numero di nulla osta presentati, Sisal è risultata in vantaggio in base a tale ultimo parametro.
Infatti, ai fini della partecipazione alla gara, Sisal si è presentata con 8.800 ricevitorie affiliate, Lottomatica con 3.300 e Snai con 700 (corrispondenti grosso modo alle agenzie di scommesse già riconducibili alla stessa Snai) [Cfr. Il Sole 24Ore del 25 giugno 2003.].
16. Avendo, infine, riguardo alle condizioni economiche offerte ai punti vendita dalle società aggiudicatarie della selezione, si segnala che AAMS ha pubblicato sul proprio sito Internet gli schemi di contratto da queste redatti, da cui emerge che tutte e tre le società hanno stabilito di chiedere ai punti vendita che ad essi saranno affiliati identici contributi economici - pari al massimo stabilito dal bando -, sia a titolo di canone annuo (500 euro) che a titolo di rimborso delle spese per il collegamento alla rete del concessionario (3.500 euro).
III. DIRITTO
a) Il mercato
17. Il mercato interessato dai presunti comportamenti collusivi è quello della raccolta dei giochi e le scommesse. Questi ultimi sono stati ritenuti appartenere al medesimo mercato in ragione delle caratteristiche dei prodotti, degli spostamenti della domanda e della sostituibilità sul versante dell’offerta. Le diverse tipologie di giochi e scommesse esistenti, infatti, si presentano allo scommettitore come variazioni del medesimo servizio che, pur dotate di specificità, si dispongono sostanzialmente in un “continuum” al quale risulta impossibile applicare rigide compartimentazioni [Cfr. Provvedimento n. 10906 (C5065), LOTTOMATICA/TOTO 2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI. ].
Sotto il profilo geografico, il mercato dei giochi e delle scommesse ha dimensione nazionale, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell’offerta.
Nel 2002, il valore totale del mercato della raccolta di giochi e scommesse è stato di 15.600 milioni di euro.
18. Nell’ambito di tale mercato, il valore della raccolta della Tris, nell’anno 2002, è stato di circa di 450 milioni di euro, pesando pertanto sul valore complessivo del mercato per circa il 2,8%.
Si noti, peraltro, che il rientro di Sisal nello svolgimento di tale attività di raccolta, a detta della stessa Sisal, avrebbe determinato in un solo mese (novembre 2002) un incremento della raccolta del 37% [E’ quanto si legge nella sezione “Press room” del sito Internet della Sisal del 21 marzo 2003. ]. Addirittura, poi, si registrano attese, derivanti dall’estensione della rete di raccolta, pari al raddoppio dei volumi della stessa [Ibidem, 27 novembre 2002. ].
19. Quanto al valore raggiunto, sempre nel 2002, dai concorsi pronostici a base sportiva, la raccolta di questi è stata in quell’anno di circa 564 milioni di euro, attestandosi, quindi, intorno al 3,6% del valore dell’intero mercato.
20. Nel mercato sono attivi tre maggiori operatori con le seguenti quote, in termini di valore della raccolta del 2001 [Atteso che non si dispone dei dati della raccolta del 2002 disaggregati per operatori, le quote di questi ultimi si riferiscono al 2001.]: Lottomatica superiore al 54% del totale; Sisal 20% circa; Snai 17% circa. I giochi già di pertinenza del CONI (5,5% nel 2001) a breve saranno, come detto, gestiti da queste stesse tre imprese per effetto dell’esito della selezione sopra discussa. Le restanti quote sono ripartite tra altri minori operatori.
21. Il mercato della raccolta di giochi e scommesse è caratterizzato da stringenti barriere di tipo regolamentativo, in quanto la gestione degli stessi è subordinata all’ottenimento di concessioni da parte dello Stato, di durata pluriennale e solitamente numericamente limitate, ovvero alla possibilità di fornire ai soggetti concessionari servizi fondamentali per l’espletamento della raccolta (c.d. attività di service providing).
22. Nel mercato in questione i principali operatori si confrontano reciprocamente attraverso la mutua sottrazione di quote di mercato utilizzando le leve concorrenziali disponibili. Sebbene, infatti, le modalità e le regole dei giochi siano in gran parte predeterminate dalle leggi, esistono certamente alcune variabili rispetto alle quali tutti gli operatori dispongono di margini più o meno ampi di discrezionalità. Ci si riferisce, ad esempio, all’attività pubblicitaria e promozionale e allo sviluppo di innovazioni (intese, queste ultime, tra l’altro a migliorare la fruibilità dei prodotti offerti) che, in un mercato caratterizzato dai predetti vincoli normativi e amministrativi, assumono un ruolo tutt’altro che marginale nelle strategie attuate dalle imprese al fine di sottrarre quote di mercato ai propri concorrenti.
b) Valutazioni
23. I comportamenti descritti nella parte in fatto evidenziano un’attività collusiva posta in essere da Lottomatica e Sisal consistente nella ripartizione del mercato della raccolta di giochi e scommesse.
24. Ciò risulta, in primo luogo, dall’accordo stipulato dagli amministratori delegati di Sisal e Lottomatica il 10 aprile 2002 e dalla scrittura privata sottoscritta dai medesimi soggetti in data 7 novembre 2002.
25. In particolare, attraverso l’accordo del 10 aprile, Lottomatica e Sisal hanno attuato una collaborazione che non si esaurisce nel generico impegno di Lottomatica a favorire il rientro di Sisal nell’attività di raccolta della Tris, ma giunge anche a prevedere che nei punti vendita in cui le reti delle due imprese si sovrappongono la raccolta avvenga “anche attraverso i terminali Sisal” (ponendo, quindi, le basi per l’effettivo impiego della rete Sisal nell’accettazione della scommessa Tris).
26. La circostanza che il rientro di Sisal nella gestione di uno dei prodotti del mercato sia stato favorito e previamente concordato con il principale concorrente di questa appare in contrasto con le regole previste dal normale gioco concorrenziale.
Né, al riguardo, risulta condivisibile l’impostazione prospettata da Lottomatica nella comunicazione del 6 maggio scorso, secondo la quale l’accordo con Sisal avrebbe avuto ad oggetto il semplice trasferimento a quest’ultima dei punti di raccolta facenti capo alla controllata di Lottomatica (Twin) – il cui negativo andamento economico avrebbe indotto Lottomatica a considerarne la dismissione. Come, infatti, emerge chiaramente dalla lettera dell’accordo, Lottomatica si è tramite questo impegnata “a fare tutto quanto ragionevolmente possibile” affinché la raccolta della Tris potesse avvenire attraverso l’intera rete Sisal e non solo tramite i punti vendita facenti capo a Twin. Inoltre, nell’accordo in esame, il prospettato trasferimento del controllo di Twin a Sisal appare riferirsi ad una auspicata situazione nella quale Twin possa sostanzialmente assumere la veste di unico gestore dell’intera raccolta della Tris [Cfr. supra, punto 5.].
27. Pertanto, considerato nel suo effettivo contenuto (il significativo ingresso di Sisal nella Tris e non la mera cessione della Twin), l’accordo dell’aprile 2002 non avrebbe certo potuto consentire a Lottomatica di raggiungere l’obiettivo (compensare le perdite causate dalla Tris) dalla stessa richiamato nella nota citata. Al contrario, per Lottomatica il segno del risultato economico dell’accordo nell’immediato è stato, in effetti, negativo; come affermato dallo stesso amministratore delegato dell’impresa, l’accordo in parola si è difatti tradotto nella riduzione, in termini assoluti, della raccolta della Tris realizzata da Lottomatica e nel contestuale trasferimento di quote di mercato da quest’ultima a Sisal.
28. In sintesi, con l’accordo dell’aprile 2002, Lottomatica e Sisal hanno concordato la modifica della struttura dell’offerta di un segmento del mercato dei giochi e scommesse, anziché lasciare che questa si determinasse sul mercato. Tale risultato è stato poi rafforzato e perfezionato con l’accordo successivo, stipulato nel novembre 2002. A quel punto, infatti, avuta la certezza del proprio rientro nella gestione della Tris, Sisal si è impegnata a supportare la controllata di Lottomatica (Twin) nell’attività di recupero dei crediti dai ricevitori, nonché a corrispondere a questa il 50% delle eventuali mancate riscossioni. Con il medesimo accordo, poi, le due parti hanno altresì concordato la costituzione di ulteriori strumenti di collaborazione quali un “gruppo di lavoro” e la menzionata Newco, che potrebbero configurarsi come ambiti entro cui mettere in comune informazioni sulla rispettiva attività di raccolta della Tris e, eventualmente, di altri giochi e/o scommesse.
29. In conclusione, tramite gli accordi sopra descritti, la Tris è divenuta - quantomeno in questa prima fase - un segmento nel quale Lottomatica e Sisal possono coltivare la reciproca collaborazione, con l’eventuale possibilità, contemplata del resto in uno dei due accordi, che - in una fase successiva - la gestione della raccolta della Tris sia, almeno nei fatti, ceduta interamente a Sisal.
30. L’attività di coordinamento tra Lottomatica e Sisal potrebbe investire l’intero mercato dei giochi e delle scommesse, tramite una strategia collusiva più ampia volta alla ripartizione dello stesso tra le due imprese suscettibile, da un lato, di condizionarne negativamente la crescita e, dall’altro, di ostacolare l’entrata di altri operatori.
Dalla strategia di non belligeranza connessa a detta ripartizione deriverebbe, infatti, una dinamica delle posizioni relative delle due imprese in termini di quote di mercato che rifletterebbe non già lo sforzo di ciascuna impresa di massima valorizzazione dei propri prodotti, quanto, piuttosto, il condiviso disegno ripartitorio. Quest’ultimo, a sua volta, risponderebbe all’esigenza di ciascuna delle due imprese di impedire che la crescita di un prodotto avvenga a scapito di quelli del concorrente.
Nel contempo, è evidente che un siffatto clima di collaborazione tra i due principali attori del mercato permetterebbe altresì loro di scongiurare il rischio che dell’aggressività nei rapporti reciproci possano beneficiare terzi operatori attuali o potenziali.
31. Una conferma della maggiore ampiezza della strategia collusiva anzidetta deriverebbe dal coordinamento dei comportamenti attuato dalle due imprese per la partecipazione alla selezione relativa dei concorsi pronostici a base sportiva, rispetto alla quale le parti appaiono aver posto in essere una puntuale ripartizione dei punti vendita abilitati alla raccolta di detti concorsi.
32. Nell’ambito del segmento dei concorsi pronostici a base sportiva, infatti, Lottomatica e Sisal avrebbero concordato l’affiliazione alla prima della gran parte dei 4000 totoricevitori/tabaccai che, raccogliendo altresì le giocate del Lotto e del Superenalotto, si caratterizzano per l’appartenenza contestuale alle reti di entrambe le società.
Lottomatica e Sisal, infatti, nell’affidare alla FIT la “raccolta” delle adesioni dei 4.000 totoricevitori/tabaccai ne hanno indirizzato la gran parte (circa 3.330) verso Lottomatica, cosicché, nella prima tornata di affiliazione dei punti vendita (conclusasi in concomitanza con il termine di scadenza del bando), quest’ultima e Sisal risultano essersi garantite, rispettivamente, circa il 30% ed il 70% dei totoricevitori ex-Coni.
Per contro, in mancanza del controllo sulle adesioni dei totoricevitori/tabaccai esercitato dalle due società attraverso la FIT, difficilmente Lottomatica avrebbe raggiunto una quota di siffatta ampiezza.
In altri termini, Sisal avrebbe acconsentito a garantire a Lottomatica una non marginale presenza nella gestione dei concorsi pronostici, atteso che, in assenza di collusione, anche la gran parte dei 4000 totoricevitori/tabaccai sopra menzionati avrebbero, probabilmente, scelto di affiliarsi a Sisal.
33. Al riguardo, si osserva che il coordinamento dei comportamenti di Lottomatica e Sisal attuato ai fini della partecipazione alla selezione per la gestione dei giochi già del Coni sembrerebbe altresì confermato dalle offerte presentate per la partecipazione alla selezione medesima, almeno con riguardo alle condizioni economiche offerte da Lottomatica e Sisal all’Amministrazione (contributo una tantum) e ai ricevitori (canone annuo e spese di collegamento alla rete).
34. I comportamenti registratisi nel segmento della Tris e in quello dei concorsi pronostici a base sportiva, nonché, ove confermato dalle verifiche istruttorie, l’ipotizzato più ampio disegno di ripartizione del mercato sono qualificabili come intesa/e ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 287 del 1990. Tali comportamenti ripartitori, in quanto suscettibili di indurre i gestori dei giochi ad astenersi dal pieno utilizzo delle leve concorrenziali disponibili e di ostacolare l’ingresso di nuovi operatori, appaiono ricadere nel divieto di cui all’articolo 2, comma 2 della legge predetta.
Detti comportamenti soddisferebbero altresì il requisito della consistenza, in ragione delle rilevanti posizioni rivestite nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse dai soggetti che li hanno posti in essere, i quali, infatti, rappresentano di gran lunga i maggiori operatori del mercato.
RITENUTO, pertanto, che i suddetti comportamenti adottati dalle società Lottomatica S.p.A. e Sisal S.p.A. siano configurabili come intesa/e restrittiva/e della concorrenza nell’ambito del mercato della gestione della raccolta dei giochi e delle scommesse, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;
IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone | IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |