Provvedimento

I25 - CEMENTIR/MERONE


DATI GENERALI
tipo
Chiusura istruttoria
numero
563
data
06/17/1992

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
12/1992
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CEMENTIR/MERONE - 2-Intesa (esito: Violazione articolo 2)


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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO




NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la documentazione e le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria avviata con delibera del 12 febbraio 1992;

VISTA la documentazione acquisita nel corso delle ispezioni effettuate presso le sedi delle società CEMENTIR Spa, MERONE Spa, MESACEM Spa e SACCI Spa;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

CONSIDERATI i seguenti elementi:


1. Fatto


In data 24 luglio 1991, le società CEMENTIR - CEMENTERIE DEL TIRRENO - Spa (di seguito CEMENTIR) e CEMENTERIA DI MERONE Spa (di seguito MERONE) hanno informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 287/90, di aver raggiunto un accordo in data 12 giugno 1991 in virtù del quale: 1) la società CEMENTIR costituiva la società ARQUATA CEMENTI Srl (di seguito ARQUATA) alla quale conferiva la propria cementeria con sede ad Arquata (AL); 2) la società CEMENTIR cedeva alla società MERONE una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società ARQUATA; 3) la società MERONE cedeva a CEMENTIR una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società CEMENTERIA DI MORANO Srl (di seguito MORANO).

L'accordo relativo allo scambio di partecipazioni incrociate è stato presentato quale strumento idoneo a consolidare fra CEMENTIR e MERONE un rapporto finalizzato all'esigenza di superare le difficoltà di approvvigionamento della società ARQUATA sia per l'esaurimento della cava di Voltaggio che per lo sfruttamento di una nuova miniera. La società MERONE attraverso lo stabilimento della società MORANO oppure attraverso lo stabilimento della propria società controllata CE.TI. Spa (dal dicembre 1991 incorporata nella stessa società MERONE), si impegnava a rifornire lo stabilimento di ARQUATA trasformato da impianto a ciclo integrale in centro di macinazione del clinker.

L'accordo inoltre prevedeva le modalità per l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto del 100% del capitale sociale delle società ARQUATA e MORANO, nonché i criteri per la nomina degli organi sociali.


I) Fornitura di clinker


La fornitura di clinker è disciplinata nel seguente modo: a) la società MERONE nel complesso, e in particolare attraverso lo stabilimento CE.TI. Spa, fornirà alla società ARQUATA un quantitativo di clinker non superiore a 430.000 tonnellate su base annua e 39.000 tonnellate su base mensile; b) la società ARQUATA si impegna ad acquistare presso MERONE o sue controllate un quantitativo di clinker non inferiore a 300.000 tonnellate su base annua e 27.500 tonnellate su base mensile; c) l'impegno per la fornitura di clinker avrà inizio quando sarà esaurita la cava di Voltaggio e comunque non prima dell'1 gennaio 1993; avrà la durata di dieci anni e cesserà prima di tale termine solo se lo sfruttamento della nuova miniera di Monte Bruzeta di proprietà CEMENTIR consentirà una produzione annua pari a 430.000 tonnellate di clinker; d) fermi restando i predetti obblighi di fornitura massima ed acquisto minimo, le parti concorderanno di anno in anno il piano di massima delle forniture; e) la società ARQUATA potrà acquistare clinker da altre imprese anche se straniere e/o concorrenti; f) le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di potenziare la capacità produttiva di clinker della società MORANO per le quantità occorrenti alla società ARQUATA ad a prendere comunque una decisione entro diciotto mesi dall'esaurimento della cava di Voltaggio.


II) Nomina degli organi sociali delle società ARQUATA e MORANO


Per quanto concerne la nomina degli organi sociali delle due società ARQUATA e MORANO e la gestione delle società stesse, CEMENTIR e MERONE hanno stipulato patti che prevedono: a) il Consiglio di Amministrazione della società ARQUATA (MORANO) è composto da cinque membri, tre nominati dalla società CEMENTIR (MERONE) e uno dei quali riveste la carica di Consigliere commerciale e due dalla società MERONE (CEMENTIR) e uno dei quali riveste la carica di Consigliere economico; b) la carica di Presidente e di Consigliere delegato della società ARQUATA (MORANO) è attribuita ai membri designati dalla società CEMENTIR (MERONE); c) il Collegio sindacale della società ARQUATA (MORANO) è composto da due membri designati dalla società MERONE (CEMENTIR), uno dei quali avrà la carica di Presidente e da un membro designato dalla società CEMENTIR (MERONE); d) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle due società ARQUATA e MORANO sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri sulle seguenti materie: 1) nuovi investimenti che determinino aumenti della capacità produttiva di clinker e/o di cemento; 2) nuovi investimenti volti a sostituire impianti, attrezzature e immobili di maggiore importanza; 3) costituzione di una nuova società e acquisizione di partecipazioni; e) viene istituito un Comitato di Coordinamento delle due società ARQUATA e MORANO composto dal Consigliere economico, dal Consigliere commerciale e da due tecnici nominati uno per parte. Il Comitato di Coordinamento è presieduto per il primo anno da un membro designato dalla società ARQUATA e per il secondo anno da un membro designato dalla società MORANO e cosi via, in maniera alternata; f) il Comitato di Coordinamento formula proposte non vincolanti ai consigli di amministrazione delle società ARQUATA e MORANO per: 1) coordinare le politiche commerciali di ARQUATA e MORANO al fine di utilizzare ogni possibile sinergia, per consolidare e accrescere le quote di mercato detenute dalle due società; 2) coordinare i piani di investimento nelle cave e negli stabilimenti nonché le politiche finanziarie delle due società; 3) armonizzare le procedure contabili ed amministrative; 4) coordinare gli acquisti; g) Il Consigliere commerciale ha come compito principale quello di sovraintendere alle attività commerciali sia della società ARQUATA che della società MORANO e di sottoporre al Comitato di Coordinamento le iniziative che riterrà opportune per realizzare le iniziative di cui al punto 1) di cui innanzi; h) Il Consigliere economico ha come compito principale quello di sovraintendere alla gestione economica, amministrativa e finanziaria di ARQUATA e MORANO e di sottoporre al Comitato di Coordinamento le iniziative che riterrà opportune per realizzare gli obbiettivi di cui ai punti 2), 3) e 4) innanzi indicati.


III) Diritto di opzione


E' previsto che nel caso di modifica dell'azionista di controllo delle società CEMENTIR o MERONE, l'altra società possa esercitare l'opzione per l'acquisto delle quote di ARQUATA e MORANO possedute dalla società il cui azionista di controllo è mutato.


2. Le parti


A) CEMENTIR


Al momento della stipula dell'accordo tra la società CEMENTIR e la società MERONE, il 51,45% del capitale sociale della società CEMENTIR era detenuto dall'IRI. Successivamente, l'IRI ha ceduto alla società CALTAGIRONE Spa l'intera partecipazione di controllo. La società CEMENTIR opera nel settore della produzione e commercializzazione del cemento, attraverso sei stabilimenti localizzati prevalentemente nelle regioni centro-meridionali del paese (Taranto, Maddaloni, Livorno, Spoleto, Arquata, Napoli) ed ha realizzato nel 1990 un fatturato di circa 326 miliardi di lire. La società CEMENTIR è il terzo produttore nazionale di cemento, con una quota di mercato pari a 9,5%.


B) MERONE


La società MERONE, il cui capitale sociale è detenuto per il 61,43% dalla società Svizzera SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND, ha realizzato nel 1990 un fatturato di circa 120 miliardi di lire. La società MERONE opera nel settore della produzione e commercializzazione del cemento attraverso gli stabilimenti localizzati a Como, Morano Po (AL) e Ternate (VA). La società detiene una quota pari a circa il 5% del mercato nazionale.


3. Qualificazione giuridica dell'operazione


Lo scambio di partecipazioni incrociate tra le società CEMENTIR e MERONE risulta finalizzato non alla creazione di autonome entità economiche (società ARQUATA e MORANO), ma piuttosto al coordinamento produttivo e commerciale tra tali società.

Infatti, le due società ARQUATA e MORANO continuano a far capo alle medesime imprese precedentemente controllanti.

Per la gestione di tali società viene creato un meccanismo che consente il coordinamento delle rispettive attività commerciali, produttive e di investimento delle due imprese. Tale coordinamento viene assicurato dalla presenza nei rispettivi Consigli di Amministrazione di membri delle due società controllanti CEMENTIR e MERONE dall'innalzamento dei quorum deliberativi necessari ai fini dell'assunzione di decisioni di carattere straordinario dei consigli di amministrazione di ARQUATA e MORANO e dalla previsione di un apposito comitato di coordinamento.

Di conseguenza, la circostanza che le rispettive partecipazioni azionarie siano incrociate, e che quindi una società possa condizionare l'altra, evidenzia ulteriormente il carattere cooperativo del rapporto tra le parti.

Pertanto, l'Autorità nella propria adunanza del 6 novembre 1991 ha qualificato l'operazione comunicata dalle società CEMENTIR e MERONE come un'intesa ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 287/90.


4. Mercato interessato


a) Mercato del prodotto.


Il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della produzione e commercializzazione del cemento ed altri leganti idraulici. Come noto, il cemento è un prodotto ottenuto dalla lavorazione di inerti (principalmente calcare ed argilla) e la sua funzione d'uso è quella di legante idraulico nel settore delle costruzioni. Nonostante l'esistenza di diverse tipologie di cemento (portland, pozzolanico, altoforno, alluminoso, ecc.) in rapporto alla composizione chimica del prodotto, nonché alle caratteristiche meccaniche e fisiche che ne determinano le funzioni d'uso specifiche (cementi normali, ad alta resistenza, speciali) il cemento rimane nella percezione degli utilizzatori un prodotto essenzialmente omogeneo.

La possibilità di sostituire il cemento con prodotti alternativi (quali legno, prodotti metallici, lapidei, ecc.) risultano nel complesso molto ridotte in ragione sia delle tecniche di costruzione tradizionalmente adottate in Italia (che privilegiano l'utilizzazione del cemento), sia della superiorità del prodotto rispetto agli altri in base al rapporto qualità/prezzo.

L'incidenza del costo del trasporto del cemento rispetto ai costi unitari di produzione è molto alta anche tenuto conto della conformazione geografica del territorio italiano e dell'uso prevalente del trasporto su strada. Ciò ha reso assolutamente antieconomico il trasporto del cemento in luoghi molto distanti dalla sede dello stabilimento di produzione. La localizzazione e le dimensioni degli impianti sono condizionati dall'ubicazione delle cave per la fornitura degli inerti e dalla dislocazione dei centri di consumo. Tali caratteristiche hanno favorito la segmentazione del territorio nazionale in numerosi mercati locali.


b) Mercato geografico


Il mercato geografico in cui sono destinate ad operare le società ARQUATA e MORANO è rappresentato dal territorio del Piemonte-Valle d'Aosta e della Liguria, che può essere identificato come un bacino d'utenza relativamente distinto.

Nel corso del 1990 i consumi di cemento sono stimati pari a circa 792 tonn/migl. per la Liguria ed a 3130 tonn/migl. per il Piemonte-Valle D'Aosta, con un consumo complessivo pari a 3.922 tonn/migl. di cemento.

I principali produttori di cemento presenti su tale mercato sono: 1) la società BUZZI PRESA CEMENTI con due stabilimenti a Robilante (CN) ed a Trono (VC); 2) la società ITALCEMENTI Spa con gli stabilimenti di Borgo S.Dalmazzo (CN); Casale Monferrato (AL) e Genova; 3) la società CEMENTI ROSSI, con lo stabilimento di Ozzano (AL); 4) la società CEMENTIR con lo stabilimento di Arquata Scrivia (AL); 5) la società MERONE con gli stabilimenti di Ternate (VA) e Morano Po (AL). Le quote di mercato dei principali operatori sul mercato di riferimento relative all'anno 1990, secondo i dati forniti dalle parti, possono essere sintetizzate nel seguente modo:


anno 1990
Piemonte-V.d.A.
Liguria
Piemonte/Liguria
BUZZI
40,2%
30,3%
38,3%
ITALCEMENTI
21,4%
36,0%
24,3%
ROSSI
2,0%
5,0%
2,6%
CEMENTIR
10,6%
16,9%
11,8%
MERONE
18,7%
0,1%
15,0%


5. Ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria


In base agli elementi in possesso all'Autorità è emerso che l'accordo fra CEMENTIR e MERONE si inserisce nell'ambito dei più ampi accordi di coordinamento produttivo e commerciale che trovano origine negli accordi tra le società CEMENTIR e SACCI conclusi il 21 febbraio 1991. In tali accordi, ed in particolare nelle premesse contrattuali che spiegano le finalità dell'intesa e formano parte integrante del contratto, si prevede che: 1) le società CEMENTIR e SACCI hanno interesse a che venga istituito un rapporto privilegiato di collaborazione organica con la società MERONE in riferimento alle opportunità già individuate di sinergie industriali e commerciali offerte dal coordinamento delle attività dello stabilimento di Arquata Scrivia della società CEMENTIR e di Morano Po della società MERONE (lettera g delle premesse contrattuali del contratto di base del 21 febbraio 1991); 2) la società CEMENTIR si obbliga nei confronti della società SACCI a portare avanti le trattative in corso con la società MERONE per il coordinamento e la gestione comune ed integrata degli stabilimenti di Morano e di Arquata. Tali trattative hanno già consentito di elaborare uno specifico e dettagliato schema operativo (allegato sub g dell'articolo 5 del contratto di base del 21 febbraio 1991); 3) le società CEMENTIR e SACCI riconoscono e dichiarano che il raggiungimento degli accordi e l'unicità di orientamento tra le politiche commerciali degli stabilimenti di Arquata e Morano, oltre che consentire reciproci vantaggi industriali alle parti interessate, rafforzerà gli effetti dell'accordo tra le società CEMENTIR e SACCI, consentendo il coordinamento tra i quattro stabilimenti di Arquata, Morano, Livorno e Bibbiena, che nel loro complesso rappresentano una quota di mercato pari al 3,6% circa del mercato nazionale (articolo 5 del contratto di base del 21 febbraio 1991).

Dalle informazioni e dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni è emerso che gli accordi del 21 febbraio 1991 conclusi tra le società CEMENTIR e SACCI hanno rappresentato la base per i successivi accordi siglati il 12 giugno 1991 tra le società CEMENTIR e MERONE.

In effetti, il contenuto dell'allegato g del contratto concluso il 21 febbraio 1991 è talmente analitico e dettagliato, fino a prevedere una comune valutazione degli stabilimenti di Arquata e Morano a seguito della trasformazione di quello di Arquata in centro di macinazione, da evidenziare che le volontà negoziali delle parti risultano già definite in maniera vincolante nell'ambito di una trattativa unitaria che ha trovato inizio molto tempo prima (giugno 1990) ed a cui hanno partecipato le società CEMENTIR, MERONE e SACCI.

Lo schema elaborato nell'allegato g è stato ampiamente ripreso in sede di stipula dei contratti tra le società CEMENTIR e MERONE del 12 giugno 1991 nei suoi punti essenziali. Lo schema definiva le modalità di scambio delle partecipazioni, il rapporto di fornitura di clinker, le modalità di valutazione delle società ARQUATA e MORANO, i criteri di nomina degli organi sociali e di gestione delle due società.

La stretta correlazione fra gli accordi intercorsi tra CEMENTIR e SACCI e quelli intercorsi tra la stessa CEMENTIR e MERONE trova spiegazione nei legami esistenti tra i gruppi MERONE e SACCI. Le società che controllano SACCI e MERONE (rispettivamente ATHANEUM Srl e SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND Sa) hanno costituito e controllano congiuntamente la società MESACEM. Al fine di rafforzare i legami così costituiti, in attuazione di un patto di sindacato stipulato il 31 luglio 1990 tra le stesse società, MESACEM ha acquisito partecipazioni pari al 10% nelle società MERONE e SACCI con il diritto a nominare due amministratori (di cui uno facente parte del comitato esecutivo) sia nel Consiglio di Amministrazione di SACCI che in quello di MERONE.

Inoltre, i due gruppi a cui appartengono le società MERONE e SACCI si obbligano a che ogni ipotesi di variazione del capitale sociale delle due società, nonché di nuovi investimenti per progetti di valore superiore a cinque miliardi, sia preventivamente comunicata alla società MESACEM affinché sia possibile assumere una decisione in comune.

Tali circostanze rendono conto dell'unitarietà delle trattative per gli accordi raggiunti con CEMENTIR da SACCI e da MERONE, le quali non potevano che agire, in virtù dei rapporti esistenti, in maniera coordinata nell'ambito della strategia e degli interessi del "gruppo MESACEM", secondo l'espressione più volte rinvenuta in documenti interni delle società interessate. In un documento visionato nel corso dell'ispezione presso la società MERONE, in cui si evidenziano i collegamenti fra gli accordi conclusi con CEMENTIR e la probabile operazione di cessione delle azioni CEMENTIR sul mercato, si evidenzia come l'acquisizione degli stabilimenti di Livorno ed Arquata è stata possibile "solo in funzione dell'immagine MESACEM". Nello stesso documento, dopo aver sottolineato l'onerosità e la difficoltà di un grosso contratto di fornitura di clinker e le indubbie prevedibili problematiche di gestione in comune dei due stabilimenti, si sottolinea, nondimeno, che "i risultati positivi, in termini di controllo del nostro mercato e di collegamento con il centro Italia sono evidenti, così come le possibilità di accordo con terzi cementieri, attraverso la cessione di quote di minoranza o la conclusione di contratti di fornitura di clinker". In caso di acquisizione degli stabilimenti di Livorno ed Arquata, questi sarebbero stati assunti da una nuova società controllata da MESACEM cui si sarebbero fatti affluire anche gli stabilimenti di Morano e Bibbiena, al fine di "fare verificare alla concorrenza, al pubblico economico ed ai collaboratori delle due società che l'unione tra i due gruppi è profonda ed importante".

Per quanto attiene poi alle disposizioni contenute nell'accordo tra le società CEMENTIR e MERONE del 12 giugno 1991, relative al coordinamento economico-commerciale dei due stabilimenti di Arquata e Morano si può rilevare che non solo il Comitato di Coordinamento è stato costituito, ma che esso ha cominciato (sebbene in maniera limitata) ad operare. Infatti, dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società ARQUATA tenutasi il 29 gennaio 1992 (nel cui ordine del giorno figurava, tra l'altro, la valutazione delle proposte del Comitato di Coordinamento per l'anno 1992 e le deliberazioni conseguenti) risulta che il Consigliere commerciale (nominato dalla società CEMENTIR) ha indicato in complessive 630.000 tonn. il budget delle vendite di competenza della società per l'anno 1992.


6. Valutazione del carattere restrittivo degli accordi


Gli accordi conclusi tra le società CEMENTIR e MERONE il 12 giugno 1991 per lo scambio di partecipazione reciproche nelle società ARQUATA e MORANO, le modalità di gestione delle due società ad opera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, nonché la creazione di un apposito Comitato di Coordinamento, hanno per oggetto di restringere o comunque falsare la concorrenza fra le società ARQUATA e MORANO operanti all'interno di una parte rilevante del mercato nazionale.

La maggioranza qualificata prevista per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle due società in materia di nuovi investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva degli impianti o a sostituire i beni strumentali principali ovvero in materia di acquisizione di partecipazioni o costituzione di nuove società, imponendo di fatto che tali decisioni siano assunte solo ove sussista pieno accordo fra i soci, eliminano l'indipendenza delle due società nell'attuazione delle strategie di investimento, di sviluppo tecnico e di espansione operativa attraverso la realizzazione di nuovi sbocchi o accessi al mercato.

In tal modo lo scambio di partecipazioni reciproche, pur non determinando la perdita del controllo preesistente sulle società in questione, assicura il mantenimento delle rispettive posizioni sul mercato rilevante e vincola le eventuali modifiche che ciascuna delle due società volesse conseguire attraverso nuovi investimenti tecnici o finanziari al placet dell'altra società, la quale vede in questa maniera garantita la propria posizione concorrenziale.

Il grado di coordinamento che è in tal modo consentito è indubbiamente idoneo a restringere e falsare la concorrenza fra ARQUATA e MORANO in maniera consistente, sia per l'ampio ambito delle attività d'impresa che devono essere reciprocamente concordate per essere attuate, sia per la significativa importanza che le imprese interessate hanno sul mercato di riferimento.

Inoltre, come risulta dalle ricordate evidenze documentali, lo stretto collegamento che esiste fra gli accordi CEMENTIR-MERONE in esame e gli accordi CEMENTIR-SACCI, consente di individuare un più generale obiettivo di controllo del gioco della concorrenza tra le società coinvolte. Esso è parte di un più ampio disegno di coordinamento fra imprese indipendenti per attuare, attraverso due distinti accordi bilaterali, uno per l'Italia centrale e l'altro per l'Italia nord occidentale, la regolamentazione delle politiche commerciali ed industriali fra SACCI, MERONE e CEMENTIR, nonché la definizione degli equilibri all'interno delle due distinte aree del mercato. Tale più generale obiettivo è reso possibile dagli evidenziati stretti legami esistenti fra SACCI e MERONE (gruppo MESACEM) e risulta formalmente consacrato nell'accordo concluso il 21 febbraio 1991 fra SACCI e CEMENTIR.

In tale accordo le parti dichiarano il reciproco interesse a che CEMENTIR istituisca un rapporto privilegiato di collaborazione organica con MERONE in riferimento all'opportunità già individuate di sinergie industriali e commerciali offerte dal coordinamento delle attività dello stabilimento di Arquata e di Morano. Esse riconoscono altresì che il raggiungimento di tali accordi, consentendo l'unicità di orientamento fra le politiche commerciali degli stabilimenti di Arquata e Morano, "rafforzerà l'effetto dell'accordo fra CEMENTIR e SACCI per la costituzione di CEMSA, consentendo un coordinamento fra i quattro stabilimenti di Arquata, Morano, Livorno e Bibbiena".

Per quanto attiene, poi, alla gravità ed alla durata della violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 ai fini dell'eventuale irrogazione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 occorre rilevare che, a causa del limitato lasso di tempo intercorso dallo scambio delle partecipazioni reciproche, non è stato concretamente possibile il prodursi di tangibili effetti lesivi degli equilibri concorrenziali nel mercato di riferimento da parte dell'intesa stessa. E' evidente infatti che il tipo di coordinamento delle attività d'impresa che gli accordi in esame consentono, necessita di tempi e modalità attuative più complessi di quanto normalmente richiesto per un mero coordinamento delle politiche commerciali di imprese indipendenti.

Inoltre, le parti, come sarà specificamente evidenziato nel paragrafo seguente, hanno proceduto nel corso dell'istruttoria a risolvere consensualmente tutti gli accordi stipulati il 12 giugno 1991, provvedendo alla retrocessione delle rispettive quote di capitale delle società ARQUATA e MORANO ed al ripristino della situazione di controllo di tali società antecedente la stipula delle intese stesse. Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, anche se non sembra dubbio che gli accordi in questione, in quanto restrittivi della concorrenza, integrano una violazione dell'articolo 2, della legge n. 287/90, tuttavia deve riconoscersi che tale violazione non può essere qualificata di gravità tale da giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.


7. Modifiche delle intese effettuate dalle parti nel corso dell'istruttoria


Nel corso dell'istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo finalizzato alla risoluzione consensuale di tutte le intese siglate il 12 giugno 1991, impegnandosi a ripristinare la situazione di controllo delle società ARQUATA e MORANO antecedente la stipula dei predetti accordi mediante il ritrasferimento delle rispettive partecipazioni azionarie, la dimissione dei membri degli organi sociali delle due società e l'annullamento di tutti gli accordi di gestione delle società, di coordinamento e di fornitura di clinker (per l'ingente quantitativo previsto e con le modalità stabilite).

Più precisamente, con scrittura privata stipulata il 15 giugno 1992 le parti: 1) hanno stabilito che tutti gli accordi conclusi il 12 giugno 1991 sono definitivamente e consensualmente risolti, con la conseguente esplicita rinuncia da parte della società MERONE ad avvalersi dell'opzione per l'acquisto dell'intero capitale sociale delle società ARQUATA e MORANO; 2) si sono date reciprocamente atto (come risulta dagli appositi fissati bollati) che: a) la società CEMENTIR ha retrocesso alla società MERONE la propria quota pari al 49% del capitale sociale della società MORANO; b) la società MERONE ha retrocesso la propria quota pari al 49% del capitale sociale della società ARQUATA; c) i rappresentanti della società MERONE nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale della società ARQUATA, nonché quelli della società CEMENTIR nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale della società MORANO hanno rassegnato le dimissioni; 3) la società CEMENTIR ha rinunciato a tutte le domande formulate nel giudizio proposto davanti alla Corte di Appello di Roma. Le parti hanno provveduto a trasmettere all'Autorità in data 16 giugno 1992 una copia del suddetto accordo, nonché dei fissati bollati con i quali sono state retrocesse le partecipazioni azionarie nelle società ARQUATA e MORANO, nonché delle lettere di dimissioni dei membri da esse rispettivamente nominati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale delle due società ARQUATA e MORANO.


Conclusioni


Sulla base degli elementi individuati nel corso dell'istruttoria e delle considerazioni sovraesposte, l'Autorità

CONSIDERATO che gli accordi tra le società CEMENTIR e MERONE del 12 giugno 1991 relativi allo scambio di partecipazioni reciproche delle società ARQUATA e MORANO, alle modalità di gestione delle due società ad opera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, nonché attraverso il Comitato di Coordinamento hanno per oggetto di restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza in una parte rilevante del mercato nazionale;

CONSIDERATO che le parti nel corso dell'istruttoria hanno posto fine a tale intesa, procedendo all'annullamento di tutti gli accordi conclusi il 12 giugno 1991, nonché allo scambio delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società ARQUATA e MORANO, ripristinando la situazione di controllo delle due società antecedente l'intesa stessa

DELIBERA


a) che gli accordi tra le società CEMENTIR e MERONE per lo scambio di partecipazioni incrociate nelle società ARQUATA e MORANO, nonché gli altri accordi siglati dalle parti il 12 giugno 1991 per regolare il funzionamento degli Organi amministrativi e coordinarli attraverso un apposito Comitato costituiscono un'infrazione all'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

b) di non procedere all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 per le considerazioni espresse in motivazione.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Francesco Saja

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