Provvedimento
I660 - CO.GE.BAN.-MULTIBANCA
tipo | Avvio istruttoria; Proroga dei termini | |
numero | 15193 | |
data | 02/15/2006 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 6/2006 | |
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2006;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO in particolare l'articolo 15, comma 2, della citata legge, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato alla diffida di cui all’articolo 15, comma 1, della medesima legge, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
CONSIDERATO che l’articolo 19, comma 11, della legge n. 262/05 ha abrogato l’articolo 20, commi 2, 3 e 6, della legge n. 287/90;
RITENUTA pertanto la propria competenza;
VISTA la delibera della Banca d’Italia del 30 marzo 2005, n. 54, con la quale veniva accertata la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 da parte di CO.GE.BAN relativamente al c.d. multibanca e venivano ordinate a quest’ultima la cessazione dell’infrazione, mediante la rimozione della circolare CO.GE.BAN n. 2/2003, e la realizzazione di un sistema orientato al multibanca;
VISTA la delibera della Banca d’Italia del 22 ottobre 2005, n. 283/A, con la quale veniva contestata a CO.GE.BAN la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90 per non avere ottemperato al provvedimento della Banca d’Italia del 30 marzo 2005, n. 54;
VISTA la documentazione relativa al procedimento di inottemperanza in corso, trasmessa dalla Banca d’Italia all’Autorità in data 14 febbraio 2006;
RITENUTO necessario assumere il procedimento di inottemperanza in corso dinanzi all’Autorità;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha fissato il termine di conclusione del procedimento al 28 febbraio 2006;
CONSIDERATO che detto termine non consente all’Autorità di effettuare una piena valutazione della documentazione acquisita e di effettuare gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori necessari;
CONSIDERATO, inoltre, che detto termine non consente di garantire alle parti il più ampio contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa nella prosecuzione del procedimento dinanzi all’Autorità;
RITENUTA pertanto necessaria la proroga del termine di conclusione del procedimento al 28 aprile 2006;
IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |