Provvedimento

I212 - CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI


DATI GENERALI
tipo
Avvio istruttoria
numero
3890
data
05/08/1996

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
19/1996
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CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI - 2-Intesa (esito: Violazione articolo 2)
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI - 4_3-Deroga al divieto d'intesa (esito: Deroga non concessa)



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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA dell'8 maggio 1996;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la denuncia, pervenuta in data 11 aprile 1996, e la documentazione successiva del 12 aprile, inviate da parte della società AMBROSIANA GELATI Sas, con cui venivano segnalati comportamenti lesivi della concorrenza tenuti dalle maggiori imprese produttrici di gelati, consistenti nell'imposizione di clausole di esclusiva nei propri contratti di distribuzione;

CONSIDERATO quanto segue:


I. LE PARTI

La società denunciante

1. AMBROSIANA GELATI Sas è una piccola impresa con sede in Caronno Pertusella (VA) operante nel settore della distribuzione all'ingrosso di gelati e di prodotti di pasticceria, con una presenza geografica essenzialmente limitata al territorio della Lombardia. L'impresa non svolge attività di vendita diretta al consumatore, indirizzando la propria offerta nei confronti di esercizi di rivendita al pubblico, quali bar e ristoranti.


Le società denunciate

2. UNILEVER ITALIA Spa (di seguito UNILEVER ITALIA) è una società con sede in Milano appartenente al gruppo multinazionale UNILEVER, attivo prevalentemente nel settore agro-alimentare e chimico cosmetico. Il gruppo è il primo produttore mondiale di gelati.
Nel 1994 il fatturato consolidato del gruppo è stato pari a circa 69.000 miliardi di lire. UNILEVER ITALIA nel medesimo esercizio ha realizzato un fatturato pari a 4.000 miliardi di lire circa, di cui 1.040 nel settore dei gelati. La società opera nel settore dei gelati con i marchi Algida, Sorbetteria di Ranieri e Eldorado (fonte: Databank dicembre 1995).

3. NESTLE' ITALIANA Spa (di seguito NESTLE' ITALIANA) è una società con sede in Milano, controllata da NESTLE' Sa. Quest'ultima è una società ad azionariato diffuso, a capo di un gruppo multinazionale, attivo principalmente nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari. Il gruppo è il secondo produttore mondiale di gelati dopo UNILEVER.
Nel 1994 il fatturato consolidato del gruppo è stato pari a circa 72.000 miliardi di lire. NESTLE' ITALIANA, nel medesimo esercizio, ha realizzato un fatturato pari a circa 3.200 miliardi di lire, di cui 576 nel settore dei gelati. La società opera nel settore dei gelati con i marchi Motta e Antica Gelateria del Corso (fonte: Databank dicembre 1995).

4. SAMMONTANA Srl (di seguito SAMMONTANA) è una società, con sede a Empoli, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di gelati e pasticceria surgelata. La società ha realizzato, nel 1994, un fatturato complessivo di 317 miliardi di lire, di cui 275 nel settore dei gelati.

5. La GELATI SANSON Spa (di seguito SANSON) è una società, con sede in Colognola ai Colli (VR), appartenente al gruppo LUXOTTICA (controllato dal sig. Leonardo del Vecchio), attiva quasi esclusivamente nel settore dei gelati.
Nel 1994 il fatturato della società è stato pari a 160 miliardi di lire, di cui 140 nel settore dei gelati.

6. Gli esercizi commerciali che hanno sottoscritto un contratto di distribuzione esclusiva di gelati sono imprese attive nella ristorazione commerciale (principalmente bar e ristoranti).


II. FATTO

7. La società denunciante lamenta di aver incontrato notevoli difficoltà nell'acquisire nuovi esercizi commerciali per la distribuzione al dettaglio dei propri prodotti, nonché nel mantenere rapporti commerciali con taluni di essi, e di riscontrare pertanto serie difficoltà nella conduzione e nello sviluppo della propria attività economica. Le cause di tali impedimenti sono dalla denunciante ricondotte alla esistenza di stringenti vincoli di esclusiva presenti nei contratti di distribuzione che legano gli esercenti rivenditori con le principali imprese produttrici di gelati industriali.

8. A corredo della segnalazione, AMBROSIANA GELATI ha trasmesso copia di taluni modelli contrattuali di somministrazione stipulati da esercenti rivenditori di gelati, dai quali emerge la presenza di clausole di esclusiva che obbligano il rivenditore a distribuire, presso il proprio locale commerciale, esclusivamente alimenti gelati e pasticceria refrigerata forniti dall'impresa produttrice. Nel caso di inadempimento del rivenditore ad alcuna delle clausole contrattuali, è posta a suo carico una penale particolarmente elevata.
Dalla documentazione risulta che tali contratti prevedono anche la possibile concessione in comodato dei macchinari per la conservazione dei gelati.
La segnalazione evidenzia la sussistenza di siffatti rapporti contrattuali con NESTLE'-Divisione Italgel, SANSON, UNILEVER ITALIA e SAMMONTANA.


III. I MERCATI INTERESSATI

9. Le fattispecie in esame interessano i mercati della produzione e distribuzione dei gelati industriali.
Il gelato di produzione industriale viene normalmente suddiviso in tre categorie: gelati per il consumo a domicilio (da asporto); gelati sfusi dosati in porzione dal venditore; gelati monodose per consumo immediato (da impulso).
I gelati per il consumo a domicilio sono presentati in piccoli contenitori ovvero in confezioni multiple di gelati monodose e sono destinati ad essere consumati in un luogo diverso da quello dell'acquisto.
Per i gelati sfusi e monodose non esiste invece dissociazione tra il luogo dell'acquisto e quello del consumo. Essi si differenziano per il fatto che i primi vengono offerti dalle imprese produttrici in confezioni di grosse dimensioni ai rivenditori, i quali ne ricavano singole porzioni per l'utente finale, mentre i gelati monodose vengono offerti nella loro forma definitiva per essere consumati immediatamente.

10. Il canale distributivo attraverso il quale vengono commercializzati i gelati di fabbricazione industriale varia in funzione delle differenti esigenze del consumatore. I gelati da asporto vengono offerti prevalentemente attraverso il commercio al dettaglio di alimentari; i gelati sfusi sono destinati ai grandi consumatori e sono distribuiti all'ingrosso; i gelati monodose transitano attraverso tutti i canali distributivi (anche se prevalentemente nei bar e nei punti di ristorazione stagionale).

11. La individuazione dei mercati interessati dal presente procedimento non può prescindere dalla considerazione delle esposte diverse caratteristiche dei prodotti interessati, nonché della tipologia dei relativi canali distributivi.

12. In Italia vengono prodotti annualmente 2,3 milioni di quintali di gelati industriali, per un valore complessivo pari a 2.460 miliardi di lire.
Risulta che il 41,4% del volume complessivo di gelati industriali venga distribuito attraverso il canale alimentare, il 52,3% attraverso il canale bar e ristoranti e il 6,3% attraverso la ristorazione commerciale e collettiva.

13. La struttura dell'offerta risulta particolarmente concentrata. In Italia, i primi quattro operatori coprono complessivamente circa l'82% del valore dell'intero settore. In particolare, risulta che il Gruppo Unilever, il Gruppo Nestlè, Sammontana e Sanson registrano una quota di mercato rispettivamente pari al 42,3%, al 23,1%, all'11,2% e al 5,4%.


IV. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE

14. Gli accordi di distribuzione sottoscritti da imprese indipendenti produttrici di gelati industriali e da una pluralità di esercizi commerciali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.


15. Le intese denunciate potrebbero avere per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno dei mercati interessati, in ragione della previsione di clausole di esclusiva, che impongono ai rivenditori di distribuire solo i prodotti delle imprese preponenti. In tal modo è precluso ai concorrenti di offrire i propri prodotti tramite i rivenditori vincolati.
Il vincolo di esclusiva potrebbe risultare particolarmente cogente per la previsione di elevate penali nel caso di inadempimento da parte dei rivenditori. Dalla documentazione prodotta a corredo della denuncia emerge che le imprese preponenti hanno effettivamente avviato una procedura giudiziaria nei confronti di alcuni esercenti per ottenere la risoluzione del contratto, nonché il pagamento della penale.

16. Secondo i principi elaborati in sede comunitaria, un sistema di distribuzione esclusiva potrebbe costituire intesa restrittiva della concorrenza laddove determini, con riferimento alle specifiche caratteristiche del mercato interessato, un ostacolo o una preclusione all'accesso da parte di imprese concorrenti. Ciò può verificarsi quando sul medesimo mercato si riscontri la presenza di una pluralità di rapporti di esclusiva realizzati da imprese indipendenti, idonei per ciò stesso a determinare un effetto complessivo di blocco (Sentenza della Corte di Giustizia CEE del 28 febbraio 1991, Delimitis; Sentenza del Tribunale di Primo Grado dell'8 giugno 1995, Langnese - Iglo GmbH).

17. Nella valutazione dell'eventuale effetto preclusivo dell'accesso al mercato prodotto dalle intese denunciate occorre tener conto della prassi commerciale presente nel settore della distribuzione dei gelati, consistente nella concessione in comodato gratuito, da parte dei produttori, dei congelatori necessari per la conservazione dei propri prodotti presso il rivenditore. Infatti, tale prassi generalmente implica l'impossibilità per l'esercente di conservare nei congelatori prodotti di imprese concorrenti, con la conseguenza che in punti vendita di piccole dimensioni l'esercente di fatto è obbligato a scegliere una sola marca.


18. L'esistenza di intese di distribuzione esclusiva poste in essere dalle principali imprese produttrici di gelati industriali, in considerazione delle particolari caratteristiche dei mercati interessati, potrebbe determinare un effetto preclusivo degli sbocchi ai canali di vendita presumibilmente tale da pregiudicare la concorrenza su uno o più mercati, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che le eventuali intese di distribuzione esclusiva intercorrenti tra ciascuna delle imprese denunciate - NESTLE' ITALIANA, UNILEVER ITALIA, SAMMONTANA e SANSON - e gli esercizi commerciali attivi nella distribuzione dei gelati industriali potrebbero dar luogo ad una pluralità di violazioni dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA


a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 2 della legge n. 287/90, nei confronti di NESTLE' ITALIANA Spa, UNILEVER ITALIA Spa, SAMMONTANA Srl e GELATI SANSON Spa e dei soggetti che hanno sottoscritto i contratti di distribuzione esclusiva di gelati;

b) di dare comunicazione della presente delibera mediante pubblicazione per estratto sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", in considerazione della non facile individuazione nonché dell'elevato numero dei soggetti che hanno sottoscritto i contratti di distribuzione esclusiva di gelati;

c) la fissazione del termine di giorni quindici decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento ovvero dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto b), per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è il Dottor Pierluigi Sabbatini;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

f) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 1996.

Il presente provvedimento verrà notificato a NESTLE' ITALIANA Spa, UNILEVER ITALIA Spa, SAMMONTANA Srl e GELATI SANSON Spa, agli esercizi commerciali Bar Ristorante Pizzeria La Gondola di Boscolo Giorgio sito in Cugliate Fabiasco (VA) e Bar Paninoteca La Tana di Vincentini Paola sito in Mornago (VA), nonché alla società denunciante e pubblicato per estratto sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", nonché pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

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